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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03632/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 453/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 27594 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G. 27594/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Piacenza, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] decaduto dall'azione giudiziaria rivolta a ottenere il diritto alla riliquidazione della propria pensione di anzianità, in godimento da111.01.2003, per superamento del termine triennale previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett.

D) del D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011; la Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'azione intrapresa dal Busini sul presupposto che lo stesso avesse proposto ricorso solo nel 2017, là dove il termine decadenziale avrebbe dovuto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 111; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente contesta "Violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dall'art. 38 comma 1 Lett.D) del D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011", per avere, la Corte territoriale, proposto un'errata interpretazione dell'istituto della decadenza dall'azione, avendo, il ricorso, ad oggetto non già il riconoscimento di un diritto nuovo, bensì l'adeguamento di un diritto riconosciuto a far data dal 2003, ma liquidato in misura inferiore a quanto spettante; il motivo non merita accoglimento; alla fattispecie in esame si addice il richiamo al precedente con cui questa Corte, in fattispecie analoga, ha stabilito che la decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e 6 del d.l. n. 103 del 1991, conv., con modif., dalla

I. n. 166 del 1991, non si applica al ricorso giudiziale volto ad ottenere la riliquidazione di una provvidenza (nell'arresto richiamato si trattava dell'indennità di disoccupazione agricola), per asserita erronea individuazione della base di calcolo, atteso che in siffatte ipotesi la domanda giudiziale è diretta ad ottenere il mero adeguamento dell'ammontare di una prestazione già in godimento (Cass. n. 15064 del 2017); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 453/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27594 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G. 27594/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Piacenza, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] decaduto dall'azione giudiziaria rivolta a ottenere il diritto alla riliquidazione della propria pensione di anzianità, in godimento da111.01.2003, per superamento del termine triennale previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. D) del D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011; la Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'azione intrapresa dal Busini sul presupposto che lo stesso avesse proposto ricorso solo nel 2017, là dove il termine decadenziale avrebbe dovuto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 111; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente contesta "Violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dall'art. 38 comma 1 Lett.D) del D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011", per avere, la Corte territoriale, proposto un'errata interpretazione dell'istituto della decadenza dall'azione, avendo, il ricorso, ad oggetto non già il riconoscimento di un diritto nuovo, bensì l'adeguamento di un diritto riconosciuto a far data dal 2003, ma liquidato in misura inferiore a quanto spettante; il motivo non merita accoglimento; alla fattispecie in esame si addice il richiamo al precedente con cui questa Corte, in fattispecie analoga, ha stabilito che la decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e 6 del d.l. n. 103 del 1991, conv., con modif., dalla I. n. 166 del 1991, non si applica al ricorso giudiziale volto ad ottenere la riliquidazione di una provvidenza (nell'arresto richiamato si trattava dell'indennità di disoccupazione agricola), per asserita erronea individuazione della base di calcolo, atteso che in siffatte ipotesi la domanda giudiziale è diretta ad ottenere il mero adeguamento dell'ammontare di una prestazione già in godimento (Cass. n. 15064 del 2017); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del
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