Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1957
ECLI:EU:C:1957:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61957C0018(01)
[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco
SOMMARIO
Pag.
I — Il procedimento e le conclusioni delle parti
II — In diritto
1. Il ricorso è stato presentato nel termine?
2. [OSCURATO:PERSONA]
3. Ampiezza del diritto di agire
4. Necessità della instata sospensione
a) in diritto
b) in linea di fatto
III — [OSCURATO:PERSONA] finali
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
A chiusura della discussione orale nella causa N
o
18-57 della ditta J. [OSCURATO:PERSONA] di Darmstadt contro l'[OSCURATO:PERSONA] e nella quale il 12 novembre abbiamo sentito le arringhe dei patroni delle parti, mi incombe, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Corte di Giustizia
«il compito di presentare pubblicamente in tutta imparzialità ed indipendenza conclusioni orali e motivate».
Nelle mie conclusioni ho dovuto tener conto in diritto ed in fatto del carattere sommario che ha il procedimento. Voglio brevemente ricordarne lo svolgimento e le conclusioni delle parti.
I — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]
Il 26 settembre 1957 è stato introdotto a nome della ditta J. [OSCURATO:PERSONA], commercio all'ingrosso di carbone e materiale edilizio, corrente in Darmstadt, un ricorso contro l'[OSCURATO:PERSONA] ed i tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr. Per quanto concerne l'[OSCURATO:PERSONA] nel ricorso si chiede l'annullamento delle sue decisioni N
o
16-57, N
o
.17-57, N
o
18-57 e N
o
19-57 tutte del 26 luglio 1957.
Il 3 ottobre 1957 venne presentata al Presidente della Corte una separata istanza per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate. Le norme processuali applicabili in tale procedimento sono contenute negli articoli 39 del Trattato, 33 dello Statuto della Corte nonchè da 63 a 68 del suo Regolamento. Il Presidente della Corte ha sottoposto l'istanza all'esame dell'intero collegio ai sensi dell'art. 66 del Regolamento. Avendo la Corte disposto la discussione orale, questa ha avuto inizio il 12 novembre e si chiuderà con le mie conclusioni.
Durante la discussione orale,
la parte istante
, richiestane della Corte, ha circoscritto in via subordinata la sua istanza di sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, solo a quanto ha tratto alla disciplina di vendita in esse contenuta. A sostegno della sua istanza la ditta [OSCURATO:PERSONA] assume che essa ha ritirato sino ad ora combustibili in qualità di grossista di prima mano e che i tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr si erano rifiutati di rifornirla direttamente richiamandosi alla disciplina di vendita contenuta nelle decisioni impugnate. In tale disciplina di vendita la parte istante ravvisa una discriminazione a suo danno; nella discussione orale essa ha ancora denunciato uno sviamento di potere ed una insufficiente motivazione delle decisioni. Infine, per giustificare l'urgenza del provvedimento invocato essa si richiama agli irreparabili danni che le deriverebbero dalla perdita della sua attuale clientela e del suo avviamento commerciale.
L'[OSCURATO:PERSONA]
chiede la reiezione dell'istanza. Essa assume che la parte istante quale impresa commerciale che non ha avuto alcuna parte nelle convenzioni approvate con le impugnate decisioni, non è legittimata ad agire e di conseguenza, nemmeno a presentare istanza di sospensione dell'esecuzione. Essa sostiene ancora che nè il ricorso introduttivo nè l'istanza di sospensione potrebbero far conseguire alla [OSCURATO:PERSONA] lo scopo cui mira. Nella discussione orale l'[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sostenuto che il ricorso sarebbe irricevibile perchè tardivamente proposto; essa contesta infine che la parte istante sia impedita di continuare il suo commercio all'ingrosso. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario che vengano resi noti alla Corte il quantitativo delle vendite fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] pel carbone estratto nell'intera [OSCURATO:PERSONA] nonchè quello delle sue vendite di carbone proveniente dalla Ruhr onde poterli raffrontare con i quantitativi stabiliti dalla disciplina commerciale vigente negli ultimi anni; essa si dichiara pronta a fornirne le cifre ove la parte istante non voglia farlo. La parte istante ribatte di non esser tenuta a far conoscere la cifra delle sue vendite; non sarebbe necessario che la Corte ne prenda notizia in quanto, senza riguardo ai quantitativi smerciati, la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività commerciale quale grossista di prima mano; essa tuttavia è pronta a comunicare tali cifre alla Corte qualora gliene venga fatta richiesta.
Per quant'altro le parti hanno esposto, mi richiamo agli atti di causa ed al resoconto dell'udienza. Su qualche dettaglio ritornerò eventualmente nella parte in diritto della mia esposizione.
II — IN DIRITTO
Nella valutazione giuridica dell'istanza va tenuto presente anzitutto che si tratta di un procedimento sommario ed urgente che non può comportare una pronuncia che pregiudichi l'esito della causa principale di merito. L'art. 63 par. 3 del Regolamento della Corte non richiede pertanto che sia pienamente provata ma soltanto resa attendibile la necessità in diritto ed in fatto della sospensione richiesta. Benchè l'istante abbia fatto richiamo a quanto ha dedotto a sostegno del suo ricorso principale, in questa fase processuale non è in alcun modo consentito di entrare già nel merito di quella causa né si potrebbe pronunciarsi definitivamente su argomenti giuridici o di fatto sollevati in quella sede.
1. Il ricorso è staio presentato nel termine?
L'[OSCURATO:PERSONA] assume che l'istanza di sospensione è già irricevibile perchè il ricorso di merito sarebbe tardivo. A sostegno di tale assunto essa espone che il ricorso è stato introdotto in virtù di un mandato sottoscritto il 25 settembre 1957 dal signor Eri ch [OSCURATO:PERSONA]; che il predetto non aveva in quel momento alcun rapporto giuridico con la ditta che figura quale ricorrente, come lo dimostrerebbe l'estratto del Registro delle imprese di data 15 ottobre 1957. La parte istante ribatte che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha
sempre
avuto veste legale per trattare a nome della ditta tanto è vero che gli Uffici di vendita della Ruhr hanno trattato vendite con esso.
Con ciò si pone una questione che a mio avviso dovrà venir risolta nella causa di merito. A questo proposito si dovrà tener presente che secondo quanto risulta dal certificato del Registro delle imprese, nel momento in cui fu introdotto il ricorso la ditta ricorrente era sciolta ope legis e non aveva un rappresentante legale. Per l'attuale procedimento basta, secondo me, che vi sia un procedente ricorso di merito e che sia così adempiuto a quanto prescrive l'art. 63 par. 1 del Regolamento della Corte.
2. [OSCURATO:PERSONA] quindi senz'altro ad esaminare se l'istante ha il diritto di agire.
L'altra eccezione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] cioè quella della mancanza del diritto d'agire è pure impediente il processo ossia una di quelle su cui si deve decidere in limine. La legittimazione a presentare l'istanza di cui ci occupiamo va esaminata d'ufficio. Tanto l'istante quanto la resistente chiedono concordemente che questa questione sia preliminarmente risolta'.
Secondo il nostro Trattato per stabilire se vi è il diritto e la legittimazione ad agire si deve tener conto della qualifica del ricor rente e del carattere delle decisioni impugnate. Se anche la qualifica del ricorrente giustifichi la sua legittimazione, il suo diritto di agire può essere più o meno esteso a seconda del carattere della decisione impugnata. Non si può riconoscere di primo acchito che alla ricorrente spetti il diritto di agire previsto dagli articoli 33 e segg. del Trattato. Tuttavia il diritto d'agire che in virtù dell'art. 80 del Trattato compete alle imprese produttrici, viene esteso a quelle commerciali dagli articoli 65 e 66. L'art. 80 dopo aver precisato che ai sensi del Trattato «le imprese» sono quelle produttrici, dispone, secondo il testo tedesco, quanto segue:
«Was die Artikel 65 und 66 sowie die zu ihrer Anwendung erforder-lichen Auskünfte und die ihretwegen erhobenen Klagen anbelangt, so sind Unternehmen im Sinne dieses Vertrages ferner diejenigen Unter-nehmen, die gewerbsmäßig cine Vertriebstätigkeit ausüben, mit Aus-nahme des Verkaufs an Haushaltungen oder an Kleingewerbe-treibende.»
Il corrispodente testo francese è il seguente:
«… en outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66, ainsi que les infor-mations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, les entreprises ou organismes qui exercent habituellement une àctivité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.» (
1
)
Mi sembra che un minuto esame ed un'esatta interpretazione lessicale della redazione francese indichino che le parole «l'occasion» nell'espressione «les recours formés à leur occasion» hanno tratto non soltanto all'espressione «les informations requises» bensì pure alle parole «leur application» e cioè alla «application des articles 65 et 66». Questo concetto che io ricavo dal testo francese aderisce perfettamente alla lettera ed al contenuto del corrispondente testo tedesco. Vediamo ora che ne consegue.
La parte istante afferma che essa è un commerciante all'ingrosso. Ma allora ci si deve chiedere se il ricorso introdotto non abbia tratto agli articoli 65 e 66 (nel testo francese: «recours forme à leur occasiona») nel senso indicato dall'art. 80 del Trattato. Le decisioni impugnate sono dei provvedimenti di autorizzazione emessi dall'[OSCURATO:PERSONA] in base all'art. 65, relativi cioè agli Uffici di vendita del carbone della Ruhr, per lo smercio in comune ed alla [OSCURATO:PERSONA]Union, per gli acquisti in comune. Le decisioni contengono, fra altro, una disciplina commerciale la quale, in base a criteri generali ed obbiettivi, stabilisce quali grossisti possono ottenere forniture dirette; se ne ricava quindi, per converso, quali commercianti sono esclusi dagli acquisti diretti presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr. È proprio in tale disciplina che sta il nocciolo della questione litigiosa.
Col richiamo che essa fa al principio posto dall'art. 19 della costituzione della Repubblica federale tedesca in materia di legittimazione e coi diritti che essa ne trae in relazione all'ordinamento giuridico interno del suo paese, la parte istante fa, a mio avviso, falsa strada in quanto quella parte del diritto costituzionale germanico non può spiegare effetti giuridici nell'ambito del Trattato sovranazionale della [OSCURATO:PERSONA] Europea del Carbone e dell'Acciaio. Se ho ben inteso, nella discussione orale la parte istante, contrariamente a quanto aveva sostenuto nelle sue deduzioni scritte, si è richiamata alle disposizioni costituzionali solo per l'interpretazione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] il quale, come l'ha sottolineato lei stessa, è l'unico che qui vada applicato.
Nelle sue difese l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama alla sentenza della Corte nelle cause N
o
8-52 e N
o
10-54 e sostiene un'interpretazione restrittiva dell'art. 80 nel senso cioè, che solo chi è parte in convenzioni e ad accordi sarebbe legittimato a ricorrere; ciò in quanto secondo lei, l'esclusione del diritto di agire è correlativo all'ampliamento dei poteri dell'[OSCURATO:PERSONA]. Le sembra inoltre evidente che i consumatori colpiti nello stesso modo dalla disciplina di vendita non abbiano il diritto di ricorrere.
Rilevo a tal proposito che nelle cause N
o
8-54 e N
o
10-54 non si trattava di commercianti ma di consumatori. Inoltre, quelle cause non riguardavano materia regolata dagli articoli 65 e 66. Dalla lettera dell'art. 80 non emerge affatto che solo chi partecipi ad un'intesa ha diritto di agire in giudizio. È esatto quanto rileva la parte istante e cioè che chi partecipa ad un'intesa, una volta che questa sia stata approvata dall'[OSCURATO:PERSONA], non abbisogna di alcuna tutela giurisdizionale. Si può però concepire che qualora all'approvazione di un'intesa sia congiunta l'imposizione di un prelievo, anche uno dei partecipanti possa aver motivo di ricorrere. È anche possibile che l'approvazione sia congegnata in modo tale che un commerciante il quale voleva parteciparvi ne venga escluso; se esso sia stato illegittimamente escluso non gli si potrà negare il diritto di ricorrere. Vi è ancora da chiedersi se il diritto di agire debba riconoscersi al commerciante il quale, in base ai criteri oggettivi di cui si è tenuto conto e che l'[OSCURATO:PERSONA] deve vagliare con riguardo alla situazione derivante dai fatti e dalle circostanze economiche, non abbia le qualifiche per partecipare all'intesa nè abbia chiesto di parteciparvi. Va tuttavia rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] nel-l'approvare una disciplina di vendita, nella specie quella degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr, esercita dei poteri che incidono molto notevolmente sulla partecipazione delle imprese commerciali al movimento economico. I consumatori invece sono, in generale, solo indirettamente colpiti, comunque non nella stessa misura dei commercianti. Una disciplina di vendita non vieta ai consumatori di rivolgersi a loro scelta ad un grossista di prima mano, ad uno di seconda mano o ad un qualsiasi rivenditore. Circa la particolare situazione dei grossi consumatori industriali va notato che la disciplina di vendita contiene disposizioni che li riguardano e precisamente nell'art. 5 delle decisioni N
o
5-56, N
o
6-56 e N
o
7-56 ma tale disciplina potrebbe colpirli solo ove prescrivesse che essi possono fare solo acquisti diretti. Tale restrizione però non vi è in quanto è loro lasciata facoltà di acquistare sia presso grossisti di prima mano sia direttamente presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr.
In base alle sudette considerazioni ritengo che le imprese di distribuzione che la disciplina di vendita esclude dagli acquisti diretti, hanno il diritto di ricorrere. E se ciò è, esse hanno pure il diritto di presentare istanza di sospensione della relativa decisione. La soluzione cui giungo mi sembra confortata dall'interpretazione letterale dei testi; essa mi sembra pure giustificata dagli elementi di fatto che ricorrono nella fattispecie. Va quindi riconosciuto il diritto della parte istante di chiedere la sospensione dell'esecuzione di decisioni di tal fatta.
3. Ampiezza del diritto di agire
L'ampiezza del diritto di agire riconosciuto sta anche in relazione al carattere delle decisioni impugnate. Posto che anche tale questione interessa il procedimento di sospensione, in particolare per stabilire se sussiste la giuridica necessità, devo ora trattarne.
Mi sembra che la stessa ricorrente parta dal presupposto che si tratti di una decisione generale; essa fa infatti valere il mezzo di sviamento di potere nei suoi confronti. Tale punto di vista appare esatto. Quand'anche la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] abbia carattere individuale nei confronti delle imprese che hanno sottoposto all'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA] la convenzione fra esse intervenuta, non va trascurato il fatto che oggetto dell'approvazione accordata è una disciplina generale di vendita la quale, in forza dell'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], trova generale applicazione nel mercato comune. Va posto in rilievo come gli effetti che promanano dalla decisione individuale per mezzo della disciplina generale di vendita, rivelino una portata di carattere prevalentemente generale. Io credo che anche qui si manifesti il senso dell'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ditta istante non sarebbe partecipe alla convenzione relativa alla disciplina commerciale. Ove l'[OSCURATO:PERSONA] avesse emanato direttamente e sua sponte una decisione contenente una disciplina commerciale, si sarebbe certamente trattato di una decisione generale. La disciplina commerciale non considera infatti il caso particolare della ricorrente ma stabilisce criteri generali che incidono su di lei e su altri.
Lo scopo cui tendono il ricorso e l'istanza di sospensione nonchè gli effetti che detta istanza potrà sortire, hanno pure carattere generale. Come è stato esposto nella discussione orale, la parte istante non chiede una speciale autorizzazione a suo favore bensì la proroga delle norme transitorie generali a favore dei grossisti che sinora avevan facoltà di fare acquisti diretti. La stessa istanza di sospensione è intesa ad ottenere un provvedimento di carattere generale.
Ai sensi dell'art. 33, 2
o
comma, del Trattato il ricorso è pertanto ricevibile soltanto ove il ricorrente denunci uno sviamento di potere nei suoi confronti. Questa restrizione vale solo per i ricorsi in cui l'annullamento sia chiesto in via principale e diretta; essa lascia aperte altre vie per ottenere la tutela giurisdizionale. Se anche la ricorrente ha per ovvie ragioni sostenuto che non gli si dovrebbe opporre che essa dispone delle vie di ricorso previste dall'ordinamento giuridico del suo paese, le rimane comunque, anche contro la sua opinione, la possibilità di impugnare la legittimità della decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] davanti ad un suo foro nazionale e di ottenere, ai sensi dell'art. 41 del nostro Trattato, una pronuncia pregiudiziale di questa Corte nel procedimento vertente dinnanzi a detto foro.
4. Necessità della instata sospensione
Come ho già detto, non è necessario a mio avviso decidere in questa sede se il ricorso principale, salvo per ciò che riguarda il diritto di agire, sia ricevibile o meno; si tratta soltanto di esaminare se ricorrano i presupposti per la sospensione richiesta. Non ho quindi bisogno di esaminare l'ammissibilità e la fondatezza dei mezzi del vizio di forma e dello sviamento di potere invocati durante la discussione orale. Per stabilire se la instata sospensione dell'esecuzione sia necessaria dobbiamo invece tener ben presente che si chiede dalla Corte un provvedimento di carattere generale.
a) In diritto
Per dimostrare che la asserita necessità della sospensione non sussiste, l'[OSCURATO:PERSONA] afferma che essa non potrebbe giovare alla ditta [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere lo scopo cui mira, cioè continuare in via provvisoria a fare acquisti diretti. Se fosse vera tale affermazione, la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate non potrebbe apparire necessaria e ciò rappresenterebbe già un motivo sufficiente per determinare la Corte a respingere l'istanza.
Come la parte istante lo ha chiarito in udienza, essa non mira ad ottenere che le vengano applicate le disposizioni delle decisioni N
o
5-56, N
o
6-56, N
o
7-56 e nemmeno quelle delle decisioni N
o
16-57, N
o
17-57 e N
o
18-57 bensì che a favore dei grossisti sino ad ora ammessi a ritirare direttamente, rimangano in vigore le disposizioni transitorie.
L'[OSCURATO:PERSONA] ha con ragione ribattuto che le disposizioni transitorie non son state poste fuori vigore dalle decisioni impugnate e della cui sospensione qui si tratta. Tali norme transitorie sono contenute nell'art. 9 N
o
3 delle decisioni N
o
5-56, N
o
6-56, N
o
7-56; la loro validità era stata limitata al termine dell'esercizio carboniero 1956-1957 cioè al 31 marzo 1957. Con le decisioni N
o
10-57, N
o
11-57 e N
o
12-57 l'[OSCURATO:PERSONA] ne prorogò la validità al 30 giugno 1957 e con tale data esse han cessato di aver vigore. Come risulta da quanto la stessa parte istante espone, essa ha in fatto ottenuto forniture dirette sino al 31 ottobre 1957. Le norme transitorie non furon quindi poste fuori vigore dalle decisioni N
o
16-57, N
o
17-57, N
o
18-57 e N
o
19-57 e pertanto la sospensione dell'esecuzione delle or dette decisioni non può richiamare in vigore le norme transitorie.
Per l'ipotesi che l'annullamento delle decisioni impugnate o la sospensione della loro esecuzione non richiamino automaticamente in vigore le norme transitorie, la parte istante sostiene che in tal caso, posto che si produrrebbe un vuoto giuridico, l'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe o dovrebbe ovviarvi mediante legittimi provvedimenti. Ciò si può comprendere soltanto nel senso che il provvedimento con cui si è posto termine alla validità delle norme transitorie a favore dei «grossisti precedentemente qualificati» dovrebbe venir annullato perchè violatore del Trattato e che conseguentemente, ai sensi dell'art. 34 del Trattato, l'[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe disporre che si applichino le norme transitorie e che si ammettano anche in avvenire agli acquisti diretti i «grossisti precedentemente qualificati» senza riguardo ai requisiti generali in vigore. Ma una sentenza di tal fatta potrebbe venir pronunciata soltanto in esito ad un ricorso introdotto contre le decisioni che hanno posto termine alla validità delle norme transitorie. La parte istante avrebbe pertanto dovuto impugnare le decisioni N
o
10-57, N
o
11-57 e N
o
12-57 se non già l'art. 9 N
o
3 delle decisioni N
o
5-56, N
o
6-56, N
o
7-56 dopo che l'[OSCURATO:PERSONA] ebbe respinto la richiesta degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr per il mantenimento in vigore delle norme transitorie sino alla costituzione di scorte di combustibili sufficienti per un intero esercizio carboniero. L'impugnazione che a mio modo di vedere sarebbe stata necessaria non è avvenuta e nel frattempo è trascorso il termine per impugnare le decisioni da me indicate.
Giungo così alla conclusione che la richiesta sospensione dell'esecuzione delle decisioni N
o
16-57, N
o
17-57, N
o
18-57 e N
o
19-57 non può far conseguire alla parte istante lo scopo cui essa mira cioè quello di continuare ad acquistare direttamente presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr in qualità di «grossista precedentemente qualificato» nonostante il fatto che non adempia ai requisiti generali applicabili. La richiesta sospensione non può pertanto ritenersi neccessaria.
b) In linea di fatto
Ciò posto, diviene superflua ogni ulteriore considerazione in linea di fatto sulla necessità della sospensione. Solo per completezza voglio tuttavia scendere ad un breve esame della questione.
Secondo me, la parte istante non ha fornito alcun elemento a sostegno della sua asserzione che non potrà più ottenere forniture di carbone in avvenire e che ciò determinerebbe il suo dissesto. L'[OSCURATO:PERSONA] ha con ragione obbiettato che la ditta istante potrà comunque continuare il commercio di carbone della Ruhr in qualità di grossita di seconda mano e persino quale grossista di prima mano, carboni di altri bacini. Ciò mi sembra incontestabile. Per farlo essa forse dovrà procedere a dei ritocchi del suo sistema commerciale ma questo, nella concorrenza, è un fenomeno normale. È del pari noto a tutti coloro che operano in concorrenza sul mercato che per mantenere la posizione commerciale che si è conquistata occorrono talvolta sacrifizi finanziari, come ad esempio l'aumentare i costi e ridurre gli utili in vista di benefici futuri e che in tale particolare posizione competitiva non si deve ravvisare un iniquo impedimento. La parte istante si richiama invece a torto ai principi della libera concorrenza per suffragare la tesi secondo cui essa dovrebbe restare qualificata grossista di prima mano anche in avvenire pel solo fatto che con tale qualifica essa da lunghi anni si dedica al commercio del carbone della Ruhr. Dalla attestazione giurata prodotta dalla parte istante (mi richiamo in particolare all'allegato 9 del fascicolo processuale) risulta che essa era perfettamente al corrente sia dei tonnellaggi limite che dell'imminente smembramento della [OSCURATO:PERSONA]Union.
La parte istante non ha poi nemmeno fornito sufficienti elementi per dimostrare che ove si fossero pienamente eseguite le ordinazioni da essa fatte avrebbe raggiunto nell'ultimo esercizio carboniero i tonnellaggi stabiliti dalle decisioni con cui la disciplina commerciale è stata approvata.
III — [OSCURATO:PERSONA]
Io pertanto così concludo:
sia respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle decisioni N
o
16-57, N
o
17-57, N
o
18-57 e N
o
19-57 emanate dall'[OSCURATO:PERSONA] il 26 luglio 1957 in quanto infondata, ponendosi le spese del presente procedimento a carico della parte istante.
(
1
) Il corrispondente testo italiano:
«… Inoltre, per quanto riguarda gli articoli 65 e 66, nonchè le informazioni richieste per la loro applicazione ed i ricorsi cui essi daran luogo, le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione che non sia la vendita al consumo domestico od all'artigianato.»