CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/06/2021 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Palermo in data 26/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, ascrittigli ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, uniti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Romano, articolando cinque motivi di ricorso, con i quali eccepisce: violazione di legge per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 63, comma 2, e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. in quanto la scelta del rito abbreviato non consentiva comunque l'acquisizione di prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (il Valguarnera doveva essere sentito con l'assistenza di un difensore, sussistendo elementi a suo carico); violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione per la mancanza di prova del concorso nei tentativi di estorsione, non avendo le persone offese riferito alcunché a riguardo né il ruolo di mero accompagnatore del Valguarnera poteva costituire significato elemento di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991, in assenze di prove che l'azione fosse stata caratterizzata da metodo mafioso o, su incarico di terzi, per agevolare una consorteria mafiosa; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo, n. 3, cod. pen. per la mancata prova della commissione dei reati in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra"; violazione di legge per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 4. E' stato richiamato in sede di merito il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in fase d'indagini, in assenza del difensore, poiché di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità (Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016 - dep. 22/09/2016 - Rv. 268378). Inoltre, il ricorrente non considera che la corte territoriale ha sottoposto il giudizio di colpevolezza alla cd. prova di resistenza, pervenendo alle stesse conclusioni sulla base delle concordi dichiarazioni delle tre persone offese, ritenute attendibili, con valutazione che si sottrae a censure di legittimità (primo e secondo motivo di ricorso). 4.1. Quanto alle aggravanti, si è evidenziato che le vittime hanno riferito che gli estorsori si presentarono come "inviati della famiglia di Resuttana" e che rappresentarono la necessità della cd. messa a posto, espressione tipica dell'agire mafioso.Si è ritenuto pertanto che la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 concorresse con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presupponeva l'accertamento che la condotta fosse stata commessa con modalità di tipo mafioso (la richiesta di denaro per assicurare protezione), mentre la seconda si riferiva alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa (la famiglia di Resuttana), come accertato in sede di merito, sulla base delle specifiche dichiarazioni sul punto del Valguarnera, e genericamente confutato con il quarto motivo di ricorso. 4.2. Anche l'ultimo motivo è generico, in quanto il diniego dele circostanze attenuanti generiche si basa su una solida argomentazione ossia la personalità negativa del ricorrente, desumibile dai significativi precedenti penali, in assenza di elementi positivi di valutazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno