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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13124/2026

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curaspeciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 - n. 1868/2015, depositata il 26ottobre 2015;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2013 notificava a [OSCURATO:PERSONA] iseguenti avvisi di accertamento: a) n.

T8M03T100748/2013,emesso nei suoi confronti, in qualità di socio della societàestinta [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, con il quale venivano accertati, perl’anno d’imposta 2008, nei confronti della suddetta societàmaggiori ricavi da vendite immobiliari per € 274.594,46, conconseguente rideterminazione delle maggiori imposte dovuteai fini IRES, IRAP ed IVA ed irrogazione di sanzioni pecuniarie;b) n.

T8M03T100767/2013, emesso sempre nei suoi confrontiin qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 36,comma 3, d.P.R. n. 602/1973, con il quale venivano accertati,per l’anno d’imposta 2009, nei confronti della predetta società,maggiori corrispettivi da vendite immobiliari per € 387.845,15,con conseguente rideterminazione delle maggiori impostedovute ai fini IRES, IRAP ed IVA ed irrogazione di sanzionipecuniarie; c) n.

T8M01T100768/2013, emesso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale, sul presuppostodell’avvenuto accertamento nei confronti della societàEurocasa s.r.l., si accertava nei confronti del predettoLagomarsini, per l’anno d’imposta 2008, una maggioreimposta IRPEF di € 10.340,00, oltre addizionali, interessi esanzioni; d) n.

T8M01T100769/2013, emesso nei confronti diLagomarsini Andrea, a mezzo del quale, sul presuppostodell’avvenuto accertamento nei confronti della societàEurocasa s.r.l., si accertava nei confronti del predettoLagomarsini, per l’anno d’imposta 2009, una maggioreimposta IRPEF di € 18.693,00, oltre addizionali, interessi esanzioni; e) avviso di accertamento n. 22854/2013, con ilR.G.

N. 10641/2016 R.G. 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026quale veniva accertata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], laresponsabilità solidale, assieme agli altri soci, ai sensi dell’art.36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ilpagamento delle imposte e degli interessi dovuti dalla societàEurocasa s.r.l. (estinta) per gli anni 2008-2009, in misuracorrispondente alla parte dei presunti corrispettivi “in nero” di€ 68.649,00 e di € 96.961,00, che l’Agenzia delle Entrate haritenuto incassati dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio sulla basedella ristretta compagine societaria.2.

Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] distinti ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione deglistessi, con sentenza n. 387/2014, depositata il 23 dicembre2014, li rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione dellespese di lite.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana sez. n. 17, con sentenza n.1868/2015, pronunciata il 28 settembre 2015 e depositata insegreteria il 26 ottobre 2015, rigettava l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneLagomarsini Andrea, sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 28 aprile 2016).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5.

Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].G.

N. 10641/2016 R.G. 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/20261.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] nullità della sentenza impugnata, per violazionedegli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che i giudici d’appello non avrebberocorrettamente interpretato le domande proposte, che eranovolte all’accertamento ed alla dichiarazione dell’impossibilitàlogico-giuridica di applicazione della responsabilità solidale trail socio e la società ormai estinta, ed alla inesistenza/invaliditàdegli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societàestinta e posti a base, anche motivazionale, della pretesatributaria nei suoi confronti, in qualità di ex-socio.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2495, 2697, 2727 e 2729 c.c.,nonché dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che non sussisterebbe la legittimazionepassiva del socio di società di capitali per debiti tributari in capoalla società, potendo rispondere, detto socio, solo ove l’Ufficioimpositore dimostri la sussistenza di un attivo da liquidare, ladistribuzione di tale attivo e la percezione e misura della quotadi attivo da parte del socio, circostanze, queste, non provate enon dedotte.1.3.

Con il terzo motivo viene eccepita la nullità dellasentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione edomesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.R.G.

N. 10641/2016 R.G. 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026Rileva, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva, da unlato, ritenuta valida e corretta l’attività accertativa svolta neiconfronti della società estinta, salvo poi affermare che, aprescindere dall’estinzione della società, l’attività accertativaera comunque valida perché formalmente “indipendente”, e ciòa prescindere dal fatto decisivo che, negli atti notificati alLagomarsini, si indicassero come presupposto logico-giuridicodell’accertamento nei confronti del socio gli atti diaccertamento istruiti e disposti nei confronti della società.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, infine, il ricorrenteeccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stessocodice di rito, nonché omessa pronuncia e comunqueviolazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 156 c.p.c., 7 l.27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che nella sentenzaimpugnata non si era in alcun modo analizzata la questionedella dedotta insussistenza della legittimazione passiva, conriferimento alla pretesa tributaria.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che i giudici d’appello non avrebberorisposto alle domande sollevate con gli originari ricorsi, conriferimento alla dichiarazione ed all’accertamentodell’inesistenza del soggetto e dell’oggetto, relativamente agliavvisi di accertamento emessi nei confronti della società, edell’impossibilità logico-giuridica di responsabilità solidale neiconfronti di soggetto inesistente, stante l’inesistenza degliR.G.

N. 10641/2016 R.G. 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026avvisi nei confronti della società, che quindi non avrebberopotuto essere utilizzati per la presunzione di ripartizione degliutili extra-contabili.Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, da un lato, la C.T.R. hainnanzitutto osservato che «l’appellante ha delimitatol’impugnazione alla questione pregiudiziale della inopponibilitàal socio della pretesa fiscale sopravvenuta nei confronti dellasocietà nel frattempo estinta, per cui il giudizio di questaCommissione si limita a tale questione, precludendosi qualsiasivalutazione nel merito al contenuto degli avvisi diaccertamento».Su tale questione, la Corte regionale ha dunque risposto,affermando che «essendo sopravvenuto un credito di naturatributaria riferito ad un periodo antecedente all’estinzione dellasocietà, correttamente l’Ufficio lo ha fatto valere nei confrontidel socio».Va rilevato, peraltro, che gli avvisi di accertamento inquestione non sono stati emessi nei confronti della società, manei confronti direttamente del sig. [OSCURATO:PERSONA], i primi due [dicui alle lett. a) e b) indicate in premessa] in qualità di socioresponsabile ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 (sociche hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di impostaantecedenti alla messa in liquidazione della società), il terzo edil quarto [di cui alle lett. c) e d) indicate in premessa] qualesocio che ha ricevuto la distribuzione di utili-extracontabili (equindi ai fini IRPEF), ed il quinto [di cui alla lett. e) indicata inpremessa] a conferma dei primi due, con riferimentoall’accertamento della responsabilità ex art. 36, comma 3,d.P.R. n. 602/1973.R.G.

N. 10641/2016 R.G. 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non vi è, quindi, alcuna omissione di pronuncia, avendo laC.T.R., da un lato ritenuto che non fosse in contestazione ilcontenuto degli atti di accertamento riguardanti il maggiorreddito societario e, dall’altro, che, stante il disposto dell’art.2495 c.c., tale maggior credito si dovesse trasferire pro-quotaai singoli soci.2.2.

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.Sostiene il ricorrente che non sussisterebbe la legittimazionepassiva del socio di società di capitali per debiti tributari in capoalla società, potendo rispondere, detto socio, solo ove l’Ufficioimpositore dimostri la sussistenza di un attivo da liquidare, ladistribuzione di tale attivo e la percezione e misura della quotadi attivo da parte del socio, circostanze, queste, non provate enon dedotte.Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano tutti lapersona del [OSCURATO:PERSONA], e si riferiscono i primi due adaccertamento del maggior reddito societario, che vieneimputato pro-quota al socio ex art. 36, comma 3, d.P.R. n.602/1973; il terzo ed il quarto riguardano il maggior redditoIRPEF per distribuzione di utili extra-contabili; il quintoconferma i primi due, e motiva meglio sulla questione dellaresponsabilità ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973.Ora, è noto che la recente Cass., Sez.

U., 12 febbraio 2025,n. 3625, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) nellafattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabiliper il debito tributario della società estintasi per cancellazionedal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione,di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 c.c., integra, oltre allamisura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci,R.G.

N. 10641/2016 R.G. 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; b) questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 diapposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l’interesse ad agiredell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l’escussione di garanzie; c) la verifica del presuppostodell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale diliquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamentenei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 oex art. 2495 c.c., non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato, quand’anchequesto giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzionedella società per cancellazione dal registro delle imprese, da onei confronti dei soci quali successori della società stessa.In sintesi, le SS.UU. hanno affermato che la percezione disomme in sede di bilancio da parte del socio della societàestinta è questione che attiene all’interesse ad agire dell’Erarionei suoi confronti, con onere della prova, in caso dicontestazione, a carico dell’ente impositore; ma è questioneche non può essere introdotta nel giudizio relativo all’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, anche oveR.G.

N. 10641/2016 R.G. 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026questo sia proseguito da o nei confronti del socio, e va invecefatta necessariamente valere in apposito atto emesso neiconfronti di quest’ultimo.

Inoltre, la natura impugnatoria elimitata nell’oggetto del processo tributario induce adescludere che «nella fase di prosecuzione si possano introdurrequestioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza deldebito tributario della società, dalla legittimazione dei soci;quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno allaavvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste disoci dei soggetti subentrati.

Quindi, nel giudizio già pendentenei confronti della società non potrà trovare ingresso – inparticolare – la questione della avvenuta percezione di attivitàsociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema, comedetto, estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile diessere dedotto nel (diverso) giudizio che potrà originarsi aseguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distintoevidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragionegiuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi perla prima volta indirizzata)».Nel caso di specie, l’Ufficio si è premurato di addebitare lamaggiore pretesa nei confronti della società al socioLagomarsini, in forza di quanto previsto dall’art. 36, comma 3,cit., e poi ha emesso avviso di accertamento ai fini IRPEF.Sussiste quindi pienamente la legittimazione passiva delsocio, sia con riferimento agli avvisi societari (inquadrati comeavviso di accertamento personale per debiti sociali ex art. 36,comma 3, d.P.R. n. 602/1973), sia con riferimento agli avvisipersonali (per redditi di capitale da ripartizione di utili extra-contabili ai fini IRPEF).R.G.

N. 10641/2016 R.G. 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/20262.3.

Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato.Il ricorrente insiste sul fatto che, stante l’inesistenza degliavvisi di accertamento societari, questi non potrebbero essereposti a base degli avvisi di accertamento personali.

Tuttavia,gli avvisi di accertamento societari sono stati sì emessisuccessivamente all’estinzione della società, ma nei confrontidei soci ritenuti responsabili, quindi non vi è alcuna inesistenzadell’atto per asserita inesistenza del soggetto destinatario.Peraltro, non è vero che la C.T.R. non avrebbe preso inconsiderazione la circostanza riguardante l’avvenutaestinzione della società, avendo infatti chiaramente affermatoche «essendo sopravvenuto un credito di natura tributariariferito ad un periodo antecedente all’estinzione della società,correttamente l’Ufficio lo ha fatto valere nei confronti delsocio».Inammissibile è, poi, la censura circa una pretesacontraddittorietà della motivazione, trattandosi di vizio che,come è noto, non può più essere censurato in cassazione exart. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.2.4.

Anche il quarto motivo è infondato.Nel motivo in esame vengono inserite plurime censure.Innanzitutto, il ricorrente insiste su una pretesa omessapronuncia circa la questione del difetto di legittimazionepassiva, sulla quale invece, come si è detto, la C.T.R. si èpronunciata.Si insiste, inoltre su una pretesa omessa pronuncia edomessa motivazione sulla questione riguardante la nullità degliavvisi di accertamento societari per inesistenza della società,circostanza che invece è stata tenuta presente dalla C.T.R.,che ha ritenuto validi gli avvisi proprio perché emessi neiR.G.

N. 10641/2016 R.G. 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026confronti del socio ritenuto responsabile ex art. 36, comma 3,d.P.R. n. 602/1973.3.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarareLagomarsini Andrea tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 10641/2016 R.G. 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
curaspeciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 - n. 1868/2015, depositata il 26ottobre 2015;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2013 notificava a [OSCURATO:PERSONA] iseguenti avvisi di accertamento: a) n. T8M03T100748/2013,emesso nei suoi confronti, in qualità di socio della societàestinta [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, con il quale venivano accertati, perl’anno d’imposta 2008, nei confronti della suddetta societàmaggiori ricavi da vendite immobiliari per € 274.594,46, conconseguente rideterminazione delle maggiori imposte dovuteai fini IRES, IRAP ed IVA ed irrogazione di sanzioni pecuniarie;b) n. T8M03T100767/2013, emesso sempre nei suoi confrontiin qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 36,comma 3, d.P.R. n. 602/1973, con il quale venivano accertati,per l’anno d’imposta 2009, nei confronti della predetta società,maggiori corrispettivi da vendite immobiliari per € 387.845,15,con conseguente rideterminazione delle maggiori impostedovute ai fini IRES, IRAP ed IVA ed irrogazione di sanzionipecuniarie; c) n. T8M01T100768/2013, emesso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale, sul presuppostodell’avvenuto accertamento nei confronti della societàEurocasa s.r.l., si accertava nei confronti del predettoLagomarsini, per l’anno d’imposta 2008, una maggioreimposta IRPEF di € 10.340,00, oltre addizionali, interessi esanzioni; d) n. T8M01T100769/2013, emesso nei confronti diLagomarsini Andrea, a mezzo del quale, sul presuppostodell’avvenuto accertamento nei confronti della societàEurocasa s.r.l., si accertava nei confronti del predettoLagomarsini, per l’anno d’imposta 2009, una maggioreimposta IRPEF di € 18.693,00, oltre addizionali, interessi esanzioni; e) avviso di accertamento n. 22854/2013, con ilR.G. N. 10641/2016 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026quale veniva accertata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], laresponsabilità solidale, assieme agli altri soci, ai sensi dell’art.36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ilpagamento delle imposte e degli interessi dovuti dalla societàEurocasa s.r.l. (estinta) per gli anni 2008-2009, in misuracorrispondente alla parte dei presunti corrispettivi “in nero” di€ 68.649,00 e di € 96.961,00, che l’Agenzia delle Entrate haritenuto incassati dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio sulla basedella ristretta compagine societaria.2. Avverso tali avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] distinti ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Massa-[OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione deglistessi, con sentenza n. 387/2014, depositata il 23 dicembre2014, li rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione dellespese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana sez. n. 17, con sentenza n.1868/2015, pronunciata il 28 settembre 2015 e depositata insegreteria il 26 ottobre 2015, rigettava l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneLagomarsini Andrea, sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 28 aprile 2016).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 10641/2016 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/20261. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] nullità della sentenza impugnata, per violazionedegli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che i giudici d’appello non avrebberocorrettamente interpretato le domande proposte, che eranovolte all’accertamento ed alla dichiarazione dell’impossibilitàlogico-giuridica di applicazione della responsabilità solidale trail socio e la società ormai estinta, ed alla inesistenza/invaliditàdegli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societàestinta e posti a base, anche motivazionale, della pretesatributaria nei suoi confronti, in qualità di ex-socio.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2495, 2697, 2727 e 2729 c.c.,nonché dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che non sussisterebbe la legittimazionepassiva del socio di società di capitali per debiti tributari in capoalla società, potendo rispondere, detto socio, solo ove l’Ufficioimpositore dimostri la sussistenza di un attivo da liquidare, ladistribuzione di tale attivo e la percezione e misura della quotadi attivo da parte del socio, circostanze, queste, non provate enon dedotte.1.3. Con il terzo motivo viene eccepita la nullità dellasentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione edomesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.R.G. N. 10641/2016 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026Rileva, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva, da unlato, ritenuta valida e corretta l’attività accertativa svolta neiconfronti della società estinta, salvo poi affermare che, aprescindere dall’estinzione della società, l’attività accertativaera comunque valida perché formalmente “indipendente”, e ciòa prescindere dal fatto decisivo che, negli atti notificati alLagomarsini, si indicassero come presupposto logico-giuridicodell’accertamento nei confronti del socio gli atti diaccertamento istruiti e disposti nei confronti della società.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, il ricorrenteeccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stessocodice di rito, nonché omessa pronuncia e comunqueviolazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 156 c.p.c., 7 l.27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che nella sentenzaimpugnata non si era in alcun modo analizzata la questionedella dedotta insussistenza della legittimazione passiva, conriferimento alla pretesa tributaria.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che i giudici d’appello non avrebberorisposto alle domande sollevate con gli originari ricorsi, conriferimento alla dichiarazione ed all’accertamentodell’inesistenza del soggetto e dell’oggetto, relativamente agliavvisi di accertamento emessi nei confronti della società, edell’impossibilità logico-giuridica di responsabilità solidale neiconfronti di soggetto inesistente, stante l’inesistenza degliR.G. N. 10641/2016 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026avvisi nei confronti della società, che quindi non avrebberopotuto essere utilizzati per la presunzione di ripartizione degliutili extra-contabili.Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, da un lato, la C.T.R. hainnanzitutto osservato che «l’appellante ha delimitatol’impugnazione alla questione pregiudiziale della inopponibilitàal socio della pretesa fiscale sopravvenuta nei confronti dellasocietà nel frattempo estinta, per cui il giudizio di questaCommissione si limita a tale questione, precludendosi qualsiasivalutazione nel merito al contenuto degli avvisi diaccertamento».Su tale questione, la Corte regionale ha dunque risposto,affermando che «essendo sopravvenuto un credito di naturatributaria riferito ad un periodo antecedente all’estinzione dellasocietà, correttamente l’Ufficio lo ha fatto valere nei confrontidel socio».Va rilevato, peraltro, che gli avvisi di accertamento inquestione non sono stati emessi nei confronti della società, manei confronti direttamente del sig. [OSCURATO:PERSONA], i primi due [dicui alle lett. a) e b) indicate in premessa] in qualità di socioresponsabile ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 (sociche hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di impostaantecedenti alla messa in liquidazione della società), il terzo edil quarto [di cui alle lett. c) e d) indicate in premessa] qualesocio che ha ricevuto la distribuzione di utili-extracontabili (equindi ai fini IRPEF), ed il quinto [di cui alla lett. e) indicata inpremessa] a conferma dei primi due, con riferimentoall’accertamento della responsabilità ex art. 36, comma 3,d.P.R. n. 602/1973.R.G. N. 10641/2016 R.G. 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non vi è, quindi, alcuna omissione di pronuncia, avendo laC.T.R., da un lato ritenuto che non fosse in contestazione ilcontenuto degli atti di accertamento riguardanti il maggiorreddito societario e, dall’altro, che, stante il disposto dell’art.2495 c.c., tale maggior credito si dovesse trasferire pro-quotaai singoli soci.2.2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.Sostiene il ricorrente che non sussisterebbe la legittimazionepassiva del socio di società di capitali per debiti tributari in capoalla società, potendo rispondere, detto socio, solo ove l’Ufficioimpositore dimostri la sussistenza di un attivo da liquidare, ladistribuzione di tale attivo e la percezione e misura della quotadi attivo da parte del socio, circostanze, queste, non provate enon dedotte.Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano tutti lapersona del [OSCURATO:PERSONA], e si riferiscono i primi due adaccertamento del maggior reddito societario, che vieneimputato pro-quota al socio ex art. 36, comma 3, d.P.R. n.602/1973; il terzo ed il quarto riguardano il maggior redditoIRPEF per distribuzione di utili extra-contabili; il quintoconferma i primi due, e motiva meglio sulla questione dellaresponsabilità ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973.Ora, è noto che la recente Cass., Sez. U., 12 febbraio 2025,n. 3625, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) nellafattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabiliper il debito tributario della società estintasi per cancellazionedal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenutariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione,di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 c.c., integra, oltre allamisura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci,R.G. N. 10641/2016 R.G. 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; b) questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 diapposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l’interesse ad agiredell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l’escussione di garanzie; c) la verifica del presuppostodell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale diliquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamentenei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73 oex art. 2495 c.c., non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato, quand’anchequesto giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzionedella società per cancellazione dal registro delle imprese, da onei confronti dei soci quali successori della società stessa.In sintesi, le SS.UU. hanno affermato che la percezione disomme in sede di bilancio da parte del socio della societàestinta è questione che attiene all’interesse ad agire dell’Erarionei suoi confronti, con onere della prova, in caso dicontestazione, a carico dell’ente impositore; ma è questioneche non può essere introdotta nel giudizio relativo all’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, anche oveR.G. N. 10641/2016 R.G. 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026questo sia proseguito da o nei confronti del socio, e va invecefatta necessariamente valere in apposito atto emesso neiconfronti di quest’ultimo. Inoltre, la natura impugnatoria elimitata nell’oggetto del processo tributario induce adescludere che «nella fase di prosecuzione si possano introdurrequestioni diverse, oltre che dalla effettiva sussistenza deldebito tributario della società, dalla legittimazione dei soci;quest’ultima a sua volta articolata soltanto intorno allaavvenuta cancellazione della società ed alla effettiva veste disoci dei soggetti subentrati. Quindi, nel giudizio già pendentenei confronti della società non potrà trovare ingresso – inparticolare – la questione della avvenuta percezione di attivitàsociali o quote di liquidazione da parte dei soci, tema, comedetto, estraneo alla legittimazione ed invece suscettibile diessere dedotto nel (diverso) giudizio che potrà originarsi aseguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distintoevidentemente farsi carico di questo aspetto quale ragionegiuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi perla prima volta indirizzata)».Nel caso di specie, l’Ufficio si è premurato di addebitare lamaggiore pretesa nei confronti della società al socioLagomarsini, in forza di quanto previsto dall’art. 36, comma 3,cit., e poi ha emesso avviso di accertamento ai fini IRPEF.Sussiste quindi pienamente la legittimazione passiva delsocio, sia con riferimento agli avvisi societari (inquadrati comeavviso di accertamento personale per debiti sociali ex art. 36,comma 3, d.P.R. n. 602/1973), sia con riferimento agli avvisipersonali (per redditi di capitale da ripartizione di utili extra-contabili ai fini IRPEF).R.G. N. 10641/2016 R.G. 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/20262.3. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato.Il ricorrente insiste sul fatto che, stante l’inesistenza degliavvisi di accertamento societari, questi non potrebbero essereposti a base degli avvisi di accertamento personali. Tuttavia,gli avvisi di accertamento societari sono stati sì emessisuccessivamente all’estinzione della società, ma nei confrontidei soci ritenuti responsabili, quindi non vi è alcuna inesistenzadell’atto per asserita inesistenza del soggetto destinatario.Peraltro, non è vero che la C.T.R. non avrebbe preso inconsiderazione la circostanza riguardante l’avvenutaestinzione della società, avendo infatti chiaramente affermatoche «essendo sopravvenuto un credito di natura tributariariferito ad un periodo antecedente all’estinzione della società,correttamente l’Ufficio lo ha fatto valere nei confronti delsocio».Inammissibile è, poi, la censura circa una pretesacontraddittorietà della motivazione, trattandosi di vizio che,come è noto, non può più essere censurato in cassazione exart. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.2.4. Anche il quarto motivo è infondato.Nel motivo in esame vengono inserite plurime censure.Innanzitutto, il ricorrente insiste su una pretesa omessapronuncia circa la questione del difetto di legittimazionepassiva, sulla quale invece, come si è detto, la C.T.R. si èpronunciata.Si insiste, inoltre su una pretesa omessa pronuncia edomessa motivazione sulla questione riguardante la nullità degliavvisi di accertamento societari per inesistenza della società,circostanza che invece è stata tenuta presente dalla C.T.R.,che ha ritenuto validi gli avvisi proprio perché emessi neiR.G. N. 10641/2016 R.G. 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 10641/2016Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 13124/2026Data pubblicazione 07/05/2026confronti del socio ritenuto responsabile ex art. 36, comma 3,d.P.R. n. 602/1973.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarareLagomarsini Andrea tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 10641/2016 R.G. 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris