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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31933/2022

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berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25973/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – [OSCURATO:PERSONA] del Molise-Isernia - in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO l’E NEL G REEN P OWER S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 125, in persona del suo procuratore speciale, giusta atto per notar Atlante del 16 maggio 2019 (rep. 59143 – racc. 30221), e legale rappresentante dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e CATASTO nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65B23 E514 D) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66E51 D643 U), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]”. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 157/2/2019 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 4 febbraio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 luglio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con l’avviso di accertamento n.

IS0060401/2016 del 13 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Isernia - [OSCURATO:PERSONA] – Territorio rettificava la rendita catastale (categoria D/1 - rendita 388,00 €) proposta, in data 21 aprile 2016, dalla società con il modello docfa in relazione all’unita immobiliare ([OSCURATO:PERSONA]) identificata in catasto fabbricati del Comune di Frosolone al folio 58, particela 22, accertando una rendita catastale di 1.630,00 €, includendo nel computo il valore del paolo di sostegno degli aereogeneratori;

2. la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 228/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, ritenendo che la torre di sostegno della pala eolica costituisse una componente essenziale e strutturale dell’impianto, come tale da escludere nel computo della rendita catastale;

2.1. in particolare, il Giudice regionale, assumeva che: - l’art. 1, co. 21, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016, secondo cui, «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo») ha stabilito che « l’unico criterio di inclusione o esclusione di taluni beni (impianti, macchinari, congegni, attrezzature) è quello della funzionalità specifica per il processo produttivo, non del contributo fornito al valore dell’immobile e ciò indipendentemente dal grado di immobilità, consistenza o rilevanza in rapporto al valore del bene considerato» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata); - « il criterio distintivo va, in sintesi, individuato nell’utilità che il bene accessorio conferisce all’elemento principale, nel senso che se il primo assegna all’immobile cui accede una maggiore fruibilità o utilità influente sulla quantificazione del valore venale o del reddito potenzialmente ritraibile deve essere incluso nella determinazione della rendita, mentre se il medesimo componente è correlato strettamente al funzionamento dell’impianto produttivo allora deve essere escluso dal relativo computo» (v. pagina n. 4 della sentenza); - … « la funzione delle torri è assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella atteggiano ad un unico bene o impianto di produzione, spesso utilizzati come sinonimo per identificare l’impianto completo (le “pale eoliche” o le “torri eoliche”)»; - « La torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di offrire alla pala la massima resistenza possibile ed al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica»; -«La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l’aerogeneratore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico- meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazione provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni»; «Per le ragioni illustrate è evidente la funzione che il paolo di sostegno svolge nel processo produttivo dell’energia elettrica e nell’esercizio dell’impianto, senza considerare che le strutture in esame non costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non incidono in alcun modo sulla determinazione del reddito» (v. pagina n. 4 della sentenza in esame);

3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell’art.149 c.p.c., il 3 settembre 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione; 4.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava alla ricorrente, in data 11/15 ottobre 2019, controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] :

5. con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, co. 21, della legge 208/2015 gli artt. 115 e 116 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ponendo in evidenza che le circolari n. 2/E del 1° febbraio 2016 e n. 27/E del 13 giugno 2016 dell’Agenzia e la nota prot. n. 60244/ del 27 aprile 2016 della [OSCURATO:PERSONA] avevano chiarito che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori, unitamente alle relative opere di fondazione, sono annoverabili nel genere delle “costruzioni” e, come tali, da includere nella stima diretta delle [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei caratteri di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di immobilizzazione al suolo e quindi di autonomia strutturale, richiamando sul punto l’obbligo della dichiarazione catastale previsto dall’art. 2 del D.M. 28/1998 per le costruzioni, nonché varia giurisprudenza di merito e legittimità (oltre che la sentenza n. 162/2008 della Corte Costituzionale) per sostenere che la torre di sostegno va inclusa nella valutazione della rendita catastale; OSSERVA 6.Il ricorso va rigettato.

7. La medesima questione sorta tra le stesse parti è stata ripetutamente affrontata dalla Corte, che ha così statuito: «Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari - alle esigenze dell'attività industriale.

Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019).

E' stata, pertanto, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244,

I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez.

MT - ud. 10-07-2020 -7- circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"».

Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è tuttavia mutato per effetto dell'art. 1, co. 21,

I. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 22/4/2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell'immobile.

Non v'è dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola - opposta - stabilita soltanto l'anno precedente con la

I. n. 190 dei 2014, e comporta l'abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base A all'art. 1, co. 21,

I. n. 208 del 2015, non vanno più considerate agli effetti fiscali.

Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020)» (così Cass. n. 34919/2021).

7.1. Nello stesso senso, sempre tra le medesime parti, si è poi espressa l’ordinanza di questa Corte n. 7985/2022, ai cui contenuti, stante il disposto dell’art. 118, disp att., c.p.c. è sufficiente rinviare. 7.2.Medesimo ordine di idee è stato confermato da altre pronunce di questa Corte, le quali hanno ulteriormente ribadito che: - « la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21,

I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinda dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo … »; - «La norma appena ricordata, applicabile ratione temporis … esclude dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di «imbullonati»; - «È dunque irrilevante la consistenza fisica dell a costruzione, assumendo per converso rilievo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo»; -«E' quindi ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo»; -«Orbene, l'orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornireutilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica» (così Cass. n. 19763/2022, sempre resa tra le medesime parti, che ha richiamato Cass. n. 3919/2022; Cass. 6687/2022; Cass. 6719/2022; Cass. 6830/2022; Cass. 25784/2021; Cass. 27787, 25789, 25790 del 2021, nonché Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460 del 2020, Cass. n, 7343/2021, Cass. 2114/2021, Cass. 380/2022) .

7.3. Ancora, le pronunce, sempre resa tra le parti del presente giudizio, nn. 26068/2022 e 26067/2022 (che hanno richiamato Cass.n. 25784/2021, Cass. n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, Cass. 7343/2021, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020) hanno nuovamente affermato che: - «I parchi eolici, in quanto costituiscono ce ntrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd.

"imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo»; - «Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato»; - «E’ restato cosi ulteriormente confermato che con il citato art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015, il legislatore ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati», privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto»; -«Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [..] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo ». 8.Tanto ricapitolato sul piano dei principi, va dato conto che nella specie la proposta di variazione della rendita risale al 21 aprile 2016 e quindi ricade sotto la menzionata disciplina dell’art. 1, co. 21, della legge n. 208/2015.

Va poi riconosciuto che l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla Commissione territoriale regionale con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità, avendo stabilito che nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, co. 21, della legge n. 208/2015.

Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

10. Non vi poi è motivo di procedere, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’attestazione di non debenza del versamento di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto dalla ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25973/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – [OSCURATO:PERSONA] del Molise-Isernia - in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO l’E NEL G REEN P OWER S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 125, in persona del suo procuratore speciale, giusta atto per notar Atlante del 16 maggio 2019 (rep. 59143 – racc. 30221), e legale rappresentante dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e CATASTO nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65B23 E514 D) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66E51 D643 U), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]”. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 157/2/2019 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 4 febbraio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 luglio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’avviso di accertamento n. IS0060401/2016 del 13 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Isernia - [OSCURATO:PERSONA] – Territorio rettificava la rendita catastale (categoria D/1 - rendita 388,00 €) proposta, in data 21 aprile 2016, dalla società con il modello docfa in relazione all’unita immobiliare ([OSCURATO:PERSONA]) identificata in catasto fabbricati del Comune di Frosolone al folio 58, particela 22, accertando una rendita catastale di 1.630,00 €, includendo nel computo il valore del paolo di sostegno degli aereogeneratori; 2. la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 228/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, ritenendo che la torre di sostegno della pala eolica costituisse una componente essenziale e strutturale dell’impianto, come tale da escludere nel computo della rendita catastale; 2.1. in particolare, il Giudice regionale, assumeva che: - l’art. 1, co. 21, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016, secondo cui, «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo») ha stabilito che « l’unico criterio di inclusione o esclusione di taluni beni (impianti, macchinari, congegni, attrezzature) è quello della funzionalità specifica per il processo produttivo, non del contributo fornito al valore dell’immobile e ciò indipendentemente dal grado di immobilità, consistenza o rilevanza in rapporto al valore del bene considerato» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata); - « il criterio distintivo va, in sintesi, individuato nell’utilità che il bene accessorio conferisce all’elemento principale, nel senso che se il primo assegna all’immobile cui accede una maggiore fruibilità o utilità influente sulla quantificazione del valore venale o del reddito potenzialmente ritraibile deve essere incluso nella determinazione della rendita, mentre se il medesimo componente è correlato strettamente al funzionamento dell’impianto produttivo allora deve essere escluso dal relativo computo» (v. pagina n. 4 della sentenza); - … « la funzione delle torri è assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella atteggiano ad un unico bene o impianto di produzione, spesso utilizzati come sinonimo per identificare l’impianto completo (le “pale eoliche” o le “torri eoliche”)»; - « La torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di offrire alla pala la massima resistenza possibile ed al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica»; -«La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l’aerogeneratore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico- meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazione provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni»; «Per le ragioni illustrate è evidente la funzione che il paolo di sostegno svolge nel processo produttivo dell’energia elettrica e nell’esercizio dell’impianto, senza considerare che le strutture in esame non costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non incidono in alcun modo sulla determinazione del reddito» (v. pagina n. 4 della sentenza in esame); 3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell’art.149 c.p.c., il 3 settembre 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione; 4.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava alla ricorrente, in data 11/15 ottobre 2019, controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 5. con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, co. 21, della legge 208/2015 gli artt. 115 e 116 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ponendo in evidenza che le circolari n. 2/E del 1° febbraio 2016 e n. 27/E del 13 giugno 2016 dell’Agenzia e la nota prot. n. 60244/ del 27 aprile 2016 della [OSCURATO:PERSONA] avevano chiarito che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori, unitamente alle relative opere di fondazione, sono annoverabili nel genere delle “costruzioni” e, come tali, da includere nella stima diretta delle [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei caratteri di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di immobilizzazione al suolo e quindi di autonomia strutturale, richiamando sul punto l’obbligo della dichiarazione catastale previsto dall’art. 2 del D.M. 28/1998 per le costruzioni, nonché varia giurisprudenza di merito e legittimità (oltre che la sentenza n. 162/2008 della Corte Costituzionale) per sostenere che la torre di sostegno va inclusa nella valutazione della rendita catastale; OSSERVA 6.Il ricorso va rigettato. 7. La medesima questione sorta tra le stesse parti è stata ripetutamente affrontata dalla Corte, che ha così statuito: «Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari - alle esigenze dell'attività industriale. Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019). E' stata, pertanto, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244, I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT - ud. 10-07-2020 -7- circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"». Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è tuttavia mutato per effetto dell'art. 1, co. 21, I. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 22/4/2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell'immobile. Non v'è dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola - opposta - stabilita soltanto l'anno precedente con la I. n. 190 dei 2014, e comporta l'abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base A all'art. 1, co. 21, I. n. 208 del 2015, non vanno più considerate agli effetti fiscali. Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020)» (così Cass. n. 34919/2021). 7.1. Nello stesso senso, sempre tra le medesime parti, si è poi espressa l’ordinanza di questa Corte n. 7985/2022, ai cui contenuti, stante il disposto dell’art. 118, disp att., c.p.c. è sufficiente rinviare. 7.2.Medesimo ordine di idee è stato confermato da altre pronunce di questa Corte, le quali hanno ulteriormente ribadito che: - « la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinda dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo … »; - «La norma appena ricordata, applicabile ratione temporis … esclude dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di «imbullonati»; - «È dunque irrilevante la consistenza fisica dell a costruzione, assumendo per converso rilievo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo»; -«E' quindi ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo»; -«Orbene, l'orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornireutilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica» (così Cass. n. 19763/2022, sempre resa tra le medesime parti, che ha richiamato Cass. n. 3919/2022; Cass. 6687/2022; Cass. 6719/2022; Cass. 6830/2022; Cass. 25784/2021; Cass. 27787, 25789, 25790 del 2021, nonché Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460 del 2020, Cass. n, 7343/2021, Cass. 2114/2021, Cass. 380/2022) . 7.3. Ancora, le pronunce, sempre resa tra le parti del presente giudizio, nn. 26068/2022 e 26067/2022 (che hanno richiamato Cass.n. 25784/2021, Cass. n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, Cass. 7343/2021, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020) hanno nuovamente affermato che: - «I parchi eolici, in quanto costituiscono ce ntrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo»; - «Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato»; - «E’ restato cosi ulteriormente confermato che con il citato art. 1, comma 21, I. n. 208/2015, il legislatore ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati», privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto»; -«Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [..] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo ». 8.Tanto ricapitolato sul piano dei principi, va dato conto che nella specie la proposta di variazione della rendita risale al 21 aprile 2016 e quindi ricade sotto la menzionata disciplina dell’art. 1, co. 21, della legge n. 208/2015. Va poi riconosciuto che l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla Commissione territoriale regionale con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità, avendo stabilito che nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, co. 21, della legge n. 208/2015. Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. 10. Non vi poi è motivo di procedere, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’attestazione di non debenza del versamento di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto dalla ricorrente,