CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 08/05/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'artt. 73 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990. In particolare, la Corte territoriale evidenziava che la dichiarazione di responsabilità penale non si fondava sul solo dato ponderale, ma su una valutazione complessiva degli aspetti emersi, tra cui il gesto dell'imputato di disfarsi dello stupefacente, la sua presenza lontano dal luogo di residenza e i precedenti penali specifici. La Corte d'appello escludeva, inoltre, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, in considerazione dell'ampiezza dello spaccio desunta dagli elementi sopra menzionati. Quanto alla discrasia sul numero di involucri e sulla presenza di cocaina, la Corte d'appello riteneva che l'annotazione della P.G. risentisse dei limiti del luogo di controllo, mentre l'accertamento tecnico successivo aveva fornito un dato più accurato, richiamato nel capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di detenzione ai fini di spaccio. La difesa lamenta una motivazione apparente della Corte d'appello, che avrebbe ricalcato i principi generali senza affrontare i temi difensivi e le illogicità segnalate. In particolare, contesta che: il solo dato ponderale costituisca indice della finalità di spaccio; la diversa tipologia di sostanza sia indizio grave e preciso di destinazione a terzi (data l'omogeneità tabellare e la modesta quantità di cocaina); la mancanza di un'ipotesi alternativa possa fondare la reità (essendo l'onere della prova dello spaccio a carico dell'accusa); il gesto di disfarsi dello stupefacente abbia valenza probatoria decisiva; la presenza dell'imputato lontano dal domicilio sia indice di ampiezza dello spaccio. Viene, altresì, eccepito un travisamento dell'atto probatorio riguardo al numero di involucri e alla presenza di cocaina, sostenendo che i verbali iniziali non menzionavano la cocaina e che l'esclusione di tale elemento inficerebbe la motivazione complessiva. 2.2. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentandosi l'erronea applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, per l'omessa, "doverosa", riqualificazione giuridica nell'ipotesi della lieve entità. Gli argomenti fondanti il motivo riprendono quelli proposti con il precedente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza l'esposizione delle specifiche criticità che invaliderebbero le argomentazioni fondanti la condanna, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda processuale, preclusa in sede di legittimità. 2. La sentenza impugnata, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali la detenzione accertata dovesse considerarsi finalizzata allo spaccio. A fronte del percorso dei giudici di merito, le censure relative alla valutazione degli indizi (dato ponderale, doppia qualità delle sostanze, gesto di disfarsi dello stupefacente, presenza lontano dal domicilio, precedenti penali) mirano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione delle prove, piuttosto che a evidenziare vizi logici manifesti e decisivi nel ragionamento dei giudici di merito. La Corte d'appello ha valutato complessivamente tali gli elementi, non limitandosi al solo dato ponderale, e ha fornito una motivazione che, pur contestata dalla difesa, non appare manifestamente illogica o contraddittoria. 2.1 Quanto all'eccepito travisamento dell'atto probatorio relativo al numero di involucri e alla presenza di cocaina, la Corte d'appello ha fornito una spiegazione, ritenendo che la discrasia fosse dovuta ai limiti del luogo di controllo e che l'accertamento tecnico successivo fosse più accurato. La difesa, pur proponendo una diversa interpretazione degli atti, non dimostra una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione sul punto, ma piuttosto una ricostruzione alternativa dei fatti che, in sede di legittimità, deve essere inconfutabile e non meramente ipotetica o congetturale. La Corte d'appello ha ritenuto che la prova della destinazione allo spaccio fosse stata assolta., e la difesa non ha evidenziato una violazione manifesta dei canoni logici o normativi che presiedono all'attribuzione del fatto all'imputato. 3. Anche il secondo motivo, concernente l'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito. La Corte d'appello ha motivato la propria decisione escludendo la lieve entità sulla base di una valutazione complessiva degli elementi, quali il dato ponderale, la doppia qualità delle sostanze, la presenza dell'imputato lontano dal domicilio e i precedenti penali specifici. Sebbene la difesa citi principi giurisprudenziali che limitano la rilevanza di singoli fattori (come il solo dato ponderale o la diversità di sostanze), la Corte territoriale ha comunque operato una valutazione complessiva, come richiesto dalla norma e dalla giurisprudenza. La valutazione della "minima offensività penale della condotta" è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e la sua motivazione, se adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di legittimitàLe argomentazioni della difesa, pur richiamando studi e sentenze, non evidenziano una manifesta illogicità nel ragionamento della Corte d'appello, ma propongono una diversa interpretazione degli stessi elementi, non consentita in questa sede. 4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M2 2826 Fune i [OSCURATO:PERSONA] SWaiS. k