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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45678/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQU]:LA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello de L'Aquila, su appello del PM, ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione per il reato di violenza privata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Fanfani; fatto di Febbraio 2015 Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia,articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato la violazione della norma di cui all'ad 591 cpp per omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del PM.

Il PG presente in udienza aveva concluso per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'ad 131 bis cp e la difesa, di conseguenza, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza che la Corte si pronunziasse sull'eccezione. 2.Nel secondo motivo ci si duole della violazione dell'art 581 cpp e dell'inapplicabilità della disposizione ex art 603/3 bis cpp.

Sotto il primo profilo la Corte aveva respinto l'eccezione della difesa circa l'inammissibilità dell'appello del PM per assenza di specificità.

Il ricorrente sostiene che le doglianze formulate sull'attendibilità delle prove dichiarative di accusa non riguardavano l'argomento cardine della decisione, individuato dal Tribunale nella constatazione che la descrizione degli eventi fornita dalla persona offesa non era logicamente compatibile con la situazione dei luoghi, in relazione alla larghezza della corsia autostradale e con il fatto che nessuna delle auto coinvolte aveva riportato danni.

Pertanto il PM non aveva espresso ragioni per confutare la reale motivazione della sentenza, difettando del requisito della specificità.

Pertanto era inapplicabile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art 603/3bis cpp non ricorrendo motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 3.Tramite il terzo motivo - strettamente connesso al precedente - si lamenta la violazione dell'art 125 cpp e dell'art 603/3 bis cpp per la mancanza di motivazione dell'ordinanza che aveva disposto la rinnovazione dibattimentale, questione sollevata dalla difesa con memoria.

4. Nel quarto motivo si deduce vizio di motivazione illogica in relazione alla pronunzia di condanna, poiché la Corte territoriale non avrebbe colto le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai testi di accusa in primo e secondo grado ed avrebbe ignorato la testimonianza Ilie e le dichiarazioni spontanee dell'imputato.

Per altro verso avrebbe Frainteso il senso della motivazione assolutoria trascurando che a determinarla era stata la certezza palesata nell'argomentazione del Tribunale che la versione della persona offesa fosse inverosimile, in relazione alla situazione dei luoghi ed alle condizioni delle auto coinvolte nei fatti.

Il vizio della motivazione risulterebbe dal provvedimento impugnato e dalle deposizioni testimoniali riportate nell'atto di impugnazione.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità.Il nuovo difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti nei quali ha ribadito, ampliandole, le ragioni esposte nei motivi originari per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore della costituita parte civile, Fanfani, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto.

Il ricorrente, invero, deduce la carenza di interesse all'impugnazione del PM, che sarebbe sopravvenuta a causa della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp avanzata dal PG in udienza, ipotizzando, quindi, l'esistenza di uno stretto collegamento o addirittura di interdipendenza tra l'impugnazione presentata e le conclusioni del rappresentante dell'accusa in giudizio. 1.1 Dimentica la difesa il principio di carattere generale, secondo il quale il rappresentante dell'accusa nel giudizio è libero di formulare le sue conclusioni, tanto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, ex art 570/1 cpp, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte.

Sez. 2, Sentenza n. 11209 del 09/02/2016 Cc. (dep. 17/03/2016 )Rv. 266427;Sez. 2, Sentenza n. 142 del 28/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251763.

1.2. Nel caso in esame la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art 131 bis cp non ha alcun riflesso sull'impugnazione correttamente proposta dal PM, come ritenuto dal Giudice di appello, il cui interesse a coltivarla non è revocabile in dubbio in conseguenza della conclusione di segno diverso cui è pervenuto il Pg presente in udienza.

1.3. Sul tema è il caso di aggiungere che, sia pure in relazione al diverso aspetto della rinuncia all'impugnazione ma con argomenti in parte estensibili alla fattispecie al vaglio, è pacifico l'orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti; tale atto, infatti, è disciplinato, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che la manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, prima dell'inizio della discussione, in modo chiaro ed inequivoco.

Per quanto di rilievo nel caso in esame - ed a conferma del principio di libertà del rappresentante di accusa nel processo e dell'autonomia delle sue richieste nel giudizio rispetto all'impugnazione scritta - è stato chiarito che la rinuncia non può essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello, neanche nel caso in cui questi solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez. 6, n. 35267 del 22[06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281984; Sez. 3, n. 1591 del 29/10/2009, dep. 14/01/2010, Calbejan e altri, Rv. 245754.

In coerenza con il principio Sez. 1, n. 42157 del 04/10/2006, Lago e altri, Rv. 235567, ha chiarito che la dichiarazione del Procuratore generale in sede di appello, di non voler coltivare l'impugnazione, non è idonea ad integrare atto di rinuncia alla stessa.

1.4. Per altro verso non può non sottolinearsi che la richiesta del PG presente in udienza è fondata sulla ritenuta dimostrazione del delitto attribuito all'attuale ricorrente, impostazione che condivide - all'evidenza - il contenuto dell'impugnazione del PM appellante , discostandosene solo per la valutazione di particolare tenuità del fatto, che, lasciando inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, ne ha considerato la non punibilità ex art 131 bis cp. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha chiaramente argomentato circa l'ammissibilità dell'impugnazione della Parte pubblica, evidenziando la specificità dei motivi di appello, che avevano illustrato le ragioni di censura al giudizio espresso in primo grado ed avevano richiamato le dichiarazioni concordi della persona offesa e della teste Galli, oltre che l'inattendibilità della ricostruzione difensiva ed il radicale mutamento della versione dell'imputato, che in una prima fase del giudizio aveva sostenuto di non essere alla guida dell'auto il giorno dei fatti.

A fronte di tale adeguata e corretta motivazione nell'attuale impugnazione si reiterano le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito, inidonee a sovvertirne la decisione sul punto. 2.1.Per altro verso, ed a sostegno della precedente affermazione, la difesa deduce che il PM non avrebbe censurato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che è individuata dal ricorrente nel giudizio di incompatibilità tra la versione dei fatti proveniente dai testi di accusa e la situazione dei luoghi e le condizioni delle auto coinvolte negli eventi.

La difesa trascura che anche nella ricostruzione accolta dal Tribunale assumono rilievo le dichiarazioni dei testi di accusa e dell'imputato, giudicate incompatibili e contraddittorie tra loro, sia pure poste in relazione ai suindicati dati obbiettivi citati nell'impugnazione.

Soprattutto la difesa dimentica che la rinnovazione dibattimentale ex art 603/3 bis è attivabile anche d'ufficio poiché la norma processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Ex multis : (Sez. 6 , Sentenza n. 14062 del 16/03/2021 Ud. (dep. 14/04/2021 ) Rv. 281661.

Peraltro e conclusivamente deve pure osservarsi che il Giudice di appello è sempre titolare del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di ufficio ex art 603 /3 cpp, qualora la ritenga assolutamente necessaria.

3. Le ultime annotazioni danno conto, altresì, della inammissibilità della doglianza circa la mancata motivazione della ordinanza dispositiva della rinnovazione istruttoria ex art 603/3 bis cpp, che è stata correttamente ammessa, in coerenza con le norme processuali citate ed a seguito della ponderazione dei motivi di appello del PM, aventi ad oggetto l'illogicità della giustificazione liberatoria resa dal Tribunale, in relazione alle concordi dichiarazioni accusatorie.4.Con il quarto motivo di ricorso sotto la veste del vizio di motivazione illogica la difesa propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio sviluppato dai Giudici di secondo grado, richiamando a sostegno più volte le dichiarazioni rese dalle parti nelle udienze dibattimentali, peraltro tramite sintesi da essa stessa operate, con una evidente richiesta al Collegio di rivalutazione diretta del materiale probatorio, richiamato solo in misura parziale.

Sul punto vale la pena rammentare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità c:on le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566.

L'inammissibilità dei motivi di ricorso originari si riflette sui motivi nuovi in ragione della connessione, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5- , Sentenza n. 48044 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277850.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

L'imputato è condannato, altresì,alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che in assenza di nota spese sono liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.000, oltre a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQU]:LA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello de L'Aquila, su appello del PM, ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione per il reato di violenza privata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Fanfani; fatto di Febbraio 2015 Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia,articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato la violazione della norma di cui all'ad 591 cpp per omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del PM. Il PG presente in udienza aveva concluso per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'ad 131 bis cp e la difesa, di conseguenza, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza che la Corte si pronunziasse sull'eccezione. 2.Nel secondo motivo ci si duole della violazione dell'art 581 cpp e dell'inapplicabilità della disposizione ex art 603/3 bis cpp. Sotto il primo profilo la Corte aveva respinto l'eccezione della difesa circa l'inammissibilità dell'appello del PM per assenza di specificità. Il ricorrente sostiene che le doglianze formulate sull'attendibilità delle prove dichiarative di accusa non riguardavano l'argomento cardine della decisione, individuato dal Tribunale nella constatazione che la descrizione degli eventi fornita dalla persona offesa non era logicamente compatibile con la situazione dei luoghi, in relazione alla larghezza della corsia autostradale e con il fatto che nessuna delle auto coinvolte aveva riportato danni. Pertanto il PM non aveva espresso ragioni per confutare la reale motivazione della sentenza, difettando del requisito della specificità. Pertanto era inapplicabile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art 603/3bis cpp non ricorrendo motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 3.Tramite il terzo motivo - strettamente connesso al precedente - si lamenta la violazione dell'art 125 cpp e dell'art 603/3 bis cpp per la mancanza di motivazione dell'ordinanza che aveva disposto la rinnovazione dibattimentale, questione sollevata dalla difesa con memoria. 4. Nel quarto motivo si deduce vizio di motivazione illogica in relazione alla pronunzia di condanna, poiché la Corte territoriale non avrebbe colto le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai testi di accusa in primo e secondo grado ed avrebbe ignorato la testimonianza Ilie e le dichiarazioni spontanee dell'imputato. Per altro verso avrebbe Frainteso il senso della motivazione assolutoria trascurando che a determinarla era stata la certezza palesata nell'argomentazione del Tribunale che la versione della persona offesa fosse inverosimile, in relazione alla situazione dei luoghi ed alle condizioni delle auto coinvolte nei fatti. Il vizio della motivazione risulterebbe dal provvedimento impugnato e dalle deposizioni testimoniali riportate nell'atto di impugnazione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità.Il nuovo difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti nei quali ha ribadito, ampliandole, le ragioni esposte nei motivi originari per l'accoglimento del ricorso. Il difensore della costituita parte civile, Fanfani, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente, invero, deduce la carenza di interesse all'impugnazione del PM, che sarebbe sopravvenuta a causa della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp avanzata dal PG in udienza, ipotizzando, quindi, l'esistenza di uno stretto collegamento o addirittura di interdipendenza tra l'impugnazione presentata e le conclusioni del rappresentante dell'accusa in giudizio. 1.1 Dimentica la difesa il principio di carattere generale, secondo il quale il rappresentante dell'accusa nel giudizio è libero di formulare le sue conclusioni, tanto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, ex art 570/1 cpp, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, anche avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte. Sez. 2, Sentenza n. 11209 del 09/02/2016 Cc. (dep. 17/03/2016 )Rv. 266427;Sez. 2, Sentenza n. 142 del 28/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251763. 1.2. Nel caso in esame la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art 131 bis cp non ha alcun riflesso sull'impugnazione correttamente proposta dal PM, come ritenuto dal Giudice di appello, il cui interesse a coltivarla non è revocabile in dubbio in conseguenza della conclusione di segno diverso cui è pervenuto il Pg presente in udienza. 1.3. Sul tema è il caso di aggiungere che, sia pure in relazione al diverso aspetto della rinuncia all'impugnazione ma con argomenti in parte estensibili alla fattispecie al vaglio, è pacifico l'orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti; tale atto, infatti, è disciplinato, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che la manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, prima dell'inizio della discussione, in modo chiaro ed inequivoco. Per quanto di rilievo nel caso in esame - ed a conferma del principio di libertà del rappresentante di accusa nel processo e dell'autonomia delle sue richieste nel giudizio rispetto all'impugnazione scritta - è stato chiarito che la rinuncia non può essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello, neanche nel caso in cui questi solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez. 6, n. 35267 del 22[06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281984; Sez. 3, n. 1591 del 29/10/2009, dep. 14/01/2010, Calbejan e altri, Rv. 245754. In coerenza con il principio Sez. 1, n. 42157 del 04/10/2006, Lago e altri, Rv. 235567, ha chiarito che la dichiarazione del Procuratore generale in sede di appello, di non voler coltivare l'impugnazione, non è idonea ad integrare atto di rinuncia alla stessa. 1.4. Per altro verso non può non sottolinearsi che la richiesta del PG presente in udienza è fondata sulla ritenuta dimostrazione del delitto attribuito all'attuale ricorrente, impostazione che condivide - all'evidenza - il contenuto dell'impugnazione del PM appellante , discostandosene solo per la valutazione di particolare tenuità del fatto, che, lasciando inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, ne ha considerato la non punibilità ex art 131 bis cp. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha chiaramente argomentato circa l'ammissibilità dell'impugnazione della Parte pubblica, evidenziando la specificità dei motivi di appello, che avevano illustrato le ragioni di censura al giudizio espresso in primo grado ed avevano richiamato le dichiarazioni concordi della persona offesa e della teste Galli, oltre che l'inattendibilità della ricostruzione difensiva ed il radicale mutamento della versione dell'imputato, che in una prima fase del giudizio aveva sostenuto di non essere alla guida dell'auto il giorno dei fatti. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione nell'attuale impugnazione si reiterano le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito, inidonee a sovvertirne la decisione sul punto. 2.1.Per altro verso, ed a sostegno della precedente affermazione, la difesa deduce che il PM non avrebbe censurato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che è individuata dal ricorrente nel giudizio di incompatibilità tra la versione dei fatti proveniente dai testi di accusa e la situazione dei luoghi e le condizioni delle auto coinvolte negli eventi. La difesa trascura che anche nella ricostruzione accolta dal Tribunale assumono rilievo le dichiarazioni dei testi di accusa e dell'imputato, giudicate incompatibili e contraddittorie tra loro, sia pure poste in relazione ai suindicati dati obbiettivi citati nell'impugnazione. Soprattutto la difesa dimentica che la rinnovazione dibattimentale ex art 603/3 bis è attivabile anche d'ufficio poiché la norma processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ex multis : (Sez. 6 , Sentenza n. 14062 del 16/03/2021 Ud. (dep. 14/04/2021 ) Rv. 281661. Peraltro e conclusivamente deve pure osservarsi che il Giudice di appello è sempre titolare del potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di ufficio ex art 603 /3 cpp, qualora la ritenga assolutamente necessaria. 3. Le ultime annotazioni danno conto, altresì, della inammissibilità della doglianza circa la mancata motivazione della ordinanza dispositiva della rinnovazione istruttoria ex art 603/3 bis cpp, che è stata correttamente ammessa, in coerenza con le norme processuali citate ed a seguito della ponderazione dei motivi di appello del PM, aventi ad oggetto l'illogicità della giustificazione liberatoria resa dal Tribunale, in relazione alle concordi dichiarazioni accusatorie.4.Con il quarto motivo di ricorso sotto la veste del vizio di motivazione illogica la difesa propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio sviluppato dai Giudici di secondo grado, richiamando a sostegno più volte le dichiarazioni rese dalle parti nelle udienze dibattimentali, peraltro tramite sintesi da essa stessa operate, con una evidente richiesta al Collegio di rivalutazione diretta del materiale probatorio, richiamato solo in misura parziale. Sul punto vale la pena rammentare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità c:on le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566. L'inammissibilità dei motivi di ricorso originari si riflette sui motivi nuovi in ragione della connessione, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5- , Sentenza n. 48044 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277850. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato è condannato, altresì,alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che in assenza di nota spese sono liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.000, oltre a
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