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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22410/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, difettando l'elemento della violenza o della minaccia, non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propugnando una differente ricostruzione storica della vicenda, si risolve in una pedissequa reiterazione degli argomenti già proposti con l'atto di appello e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) che ha ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. conformemente alle risultanze processuali; ritenuto che alle medesime conclusioni è possibile pervenire in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ove sono esposte doglianze analoghe in punto di qualificazione giuridica, parimenti reiterative e, pertanto, non consentite; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, difettando l'elemento della violenza o della minaccia, non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propugnando una differente ricostruzione storica della vicenda, si risolve in una pedissequa reiterazione degli argomenti già proposti con l'atto di appello e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) che ha ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. conformemente alle risultanze processuali; ritenuto che alle medesime conclusioni è possibile pervenire in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ove sono esposte doglianze analoghe in punto di qualificazione giuridica, parimenti reiterative e, pertanto, non consentite; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18