CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09819/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del [OSCURATO:PERSONA] n.5981/2024 depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato, sulla base ditre motivi, la sentenza in epigrafe in materia di contributo unificato.2. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/20263. Formulata proposta ai sensi dell’ art. 380-bis c.p.c., il Ministeroricorrente depositava istanza di decisione e successiva memoria.4. Il contribuente ha depositato, anch’egli, memoria conclusiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’ art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19,comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 16, comma 1-bis, e 248,comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per avere i giudici territoriali posto afondamento dell’accoglimento dell’appello vizi propri di un attoautonomamente impugnabile - quale l’invito al pagamentodell’integrazione del contributo unificato – come tali non deducibili qualevizi del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione, unico attooggetto di impugnazione nel presente giudizio.2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’ art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. nullità del procedimento e della sentenza per violazionedell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 16, comma 1-bis, e248, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per aver posto a fondamentodell’accoglimento dell’appello vizi propri di un atto autonomamenteimpugnabile - quale l’invito al pagamento dell’integrazione del contributounificato – come tali non deducibili quale vizi del successivoprovvedimento di irrogazione della sanzione, unico atto oggetto diimpugnazione nel presente giudizio.3. Con il terzo motivo proposto in via subordinata al primo e al secondomotivo di ricorso, ha dedotto, violazione e falsa applicazione degli artt. 14,comma 3-bis, e 15 d.P.R. n. 115/2002, per aver ritenuto che il contributounificato tributario debba essere calcolato avuto esclusivo riguardo alladichiarazione di valore resa dalla parte.4. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, come correttamente eccepitoda parte ricorrente nella memoria in atti, è da ritenere priva diNumero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/2026fondamento l’eccezione di difetto di legittimazione del MEF formulata dallaparte controricorrente.4.1. Occorre evidenziare che il ricorso per cassazione in esame è statointrodotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione della sentenza indicata inepigrafe emessa nel giudizio RGN. 501/2024 (avente come oggetto ilprovvedimento di irrogazione sanzioni n. 92/2022, per mancatopagamento del contributo unificato tributario a seguito di deposito diappello iscritto al n. di RGA 5066/21).4.2. Risulta, invero, che nel menzionato giudizio RGN. 501/2024 eranoparti in causa [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di giustizia tributaria di II grado delLazio, con la precisazione che il suddetto giudizio di gravame era statopromosso dallo [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti della CGT-2 [OSCURATO:PERSONA] per la riformadella sentenza n. 9718/26/2023 emessa dalla CCT-1 Roma in cui erastato, così, preliminarmente disposto: “Dichiara la carenza dilegittimazione passiva del MEF”, statuizione, quanto al difetto dilegittimazione passiva del MEF, non impugnata.4.3. Orbene in tema di legittimazione processuale in materia dipagamento del contributo unificato tributario è stato chiarito che “l'invitoal pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del d.P.R. n.115 del 2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs.n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti dellacancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unicolegittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nellaspecie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che avevaerroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l'eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'economia e dellefinanze e dal Ministero della giustizia)” (Cass. Ordinanza n. 27064 del18/10/2024).Numero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/2026Nel giudizio intrapreso dal contribuente, difatti, la legittimazioneprocessuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'ufficiogiudiziario che ebbe ad emettere l'invito al pagamento ex art. 248 d.P.R.115/2002, come emerge dalla previsione dell’art. 247 del medesimod.P.R., secondo cui: «Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui sirinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse allariscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui sicollega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato», nonchédall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n.546/2002 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, d.lgs. n.156/2015), secondo cui: «Stanno altresì in giudizio direttamente lecancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materiadi contributo unificato») (cfr. Cass. n. 11318/2020; Cass., n.18029/2022).Sebbene questa Corte ha reiteratamente affermato per il contenzioso inmateria di contributo unificato (in generale) stanno in giudiziodirettamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari (vedi ancheCass., 12 giugno 2020, n. 11318; Cass., Sez. 6 giugno 2022, n. 18029) eche la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confrontidi qualsiasi altro soggetto per l’impugnazione degli atti di accertamento odi riscossione del contributo unificato (cfr., sul principio, anche Cass., Sez.Un., n. 8810/2025), ciò non può condurre a ritenere che il Ministerodell’Economia e delle Finanze – che è il Ministero cui fa capo la segreteriadell’ufficio giudiziario tributario quale organo periferico, non possaricorrere in cassazione nell’interesse dell’ufficio di segreteria medesimo.4.4. Come correttamente rilevato da parte ricorrente, infatti, gli uffici disegreteria delle Corti di giustizia tributaria costituiscono meri organiperiferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, pertanto, come talisono privi di soggettività giuridica a rilevanza esterna, di cui è dotato,invece, il Ministero, eccezione dei gradi di merito nei giudizi tributari oveNumero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/2026per legge è attribuita agli stessi la capacità di stare in giudizio qualisoggetti che hanno emesso l’atto impugnato. Tuttavia, una similedisciplina – di carattere evidentemente derogatorio rispetto al principiogenerale secondo cui parte del giudizio è il soggetto giuridico titolare delrapporto giuridico controverso – non trova applicazione nel giudizio dicassazione, alla luce del chiaro disposto dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992, a norma del quale «al ricorso per Cassazione ed al relativoprocedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civilein quanto compatibili».Ne discende che, secondo la regola ordinaria di cui all’art. 11 r.d. n.1611/1933, spetta solo al Ministero (cui l’organo periferico fa capo), inpersona del Ministro pro-tempore, la legittimazione esclusiva a proporrericorso per cassazione quale di titolare del rapporto giuridico controverso.4.5. Vanno richiamati, sul punto, i principi (estensibili alla fattispecie inesame) fissati da questa Corte (cfr. Cass. n. 33798 del 04/12/2023, Cass.n. 441 del 14/01/2015) che, in controversie in cui era parte un ufficioterritoriale dell’ Agenzia delle Entrate, ha precisato che gli uffici periferici,sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione delladifesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, non possonocostituirsi dinanzi al giudice di legittimità, in assenza di una norma cheespressamente lo consenta, essendo privi di soggettività a rilevanzaesterna nel giudizio di cassazione.4.6 Ne consegue che essendo la segreteria della suindicata Corte digiustizia Tributaria un ufficio periferico legittimato ad agire e resisteresolamente nelle fasi di merito (per espressa previsione normativa) maprivo di soggettività a rilevanza esterna, nel giudizio di cassazione, ilricorso avverso la sentenza in materia di contributo unificato, quale quelloin esame, non poteva che essere proposto dal MEF cui detto ufficio facapo.Numero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il MEF assume, in sostanza, nelle controversie quale quella in esame unadoppia veste: in quanto tale non è soggetto legittimato passivamentenelle controverse di merito relative al CU né può essere condannato allespese ma nei giudizi in cassazione torna in rilievo il suo ruolo propulsivo inquanto la segreteria dell’ufficio periferico non può ricorrere in Cassazionee la legittimazione ad impugnare non può che spettare a tale Ministero.4.7. L’eccezione di difetto di legittimazione di parte ricorrente va, dunque,respinta dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “Gli attiimpositivi in materia di contributo unificato sono autonomamenteimpugnabili nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficiogiudiziario che li ha emessi, unico legittimato processuale passivo nellefasi di merito, con esclusione di altri soggetti, con conseguente difetto dilegittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze che, ovedichiarato con sentenza passata in giudicato, non preclude al medesimoMinistero dell'economia e delle finanze, al quale fa capo la cancelleria osegreteria dell’ufficio giudiziario quale organo periferico, la legittimazionea proporre ricorso per cassazione in quanto a tale Ministero spetta lalegittimazione esclusiva a proporre tale ricorso quale titolare del rapportogiuridico controverso”.5. Ciò premesso osserva questo Collegio che il primo motivo di ricorso èfondato, rimanendo assorbiti gli altri.5.1. Va osservato che, come rilevato, da parte ricorrente nella fattispeciein esame si controverte in fattispecie ex art. 16 T.U. Spese di giustizia anorma del quale: 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento delcontributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titoloVII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolatigli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collegail pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso oparziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cuiall'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diNumero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/2026registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, esclusa la detrazione ivi prevista.Ne discende che ogni contestazione concernente la quantificazionedell’integrazione del contributo unificato richiesta attraverso l’invito alpagamento ex art. 248 del menzionato T.U. costituisce vizio proprio di taleultimo atto, come tale non deducibile quale profilo di illegittimità derivatadel conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 16,comma 1-bis, T.U. cit., che nel primo rinviene il proprio necessarioantecedente logico-giuridico.Posto che come è dato leggere dalla sentenza impugnata il provvedimentoimpugnato “era stato preceduto dalla notifica dell’invito al pagamento delcontributo tributario, sempre emesso dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] con cui si invitava ilcontribuente a sanare l’omesso pagamento del CUT rispetto all’importocomplessivo di Euro 3.500,00, essendo il valore della controversia ricavatodal valore della pretesa tributaria inerente tre atti impugnati (intimazionedi pagamento n. 09720199025416189000 – scaglione CUT Euro 500 – edue cartelle esattoriali, aventi nn. 09720170066674168000 e0972017006674269000 – scaglione CUT Euro 1.500,00 ciascuna)”,discende che la CCT-2 avrebbe dovuto soffermarsi, unicamente, ai sensidell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, sui vizi propri dell’attoimpugnato e su quelli relativi all'atto presupposto, salvo che ilcontribuente fosse venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con lanotificazione dell'atto impugnato (vedi, ex multis, Cass., 12/12/2024, n.32062).6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale procederà anche allaliquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.Numero registro generale 7380/2025Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 9819/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui rimette anche laliquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])