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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33520/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 17/6/2025 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 24/3/2021 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti.

Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancanza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.

Nel caso in esame le censure in ordine all'affermazione di responsabilità devono ritenersi non consentite poiché i motivi di appello sono stati oggetto di esplicita rinunzia da parte dell'imputato, come indicato in sentenza.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n Depositato i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 17/6/2025 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 24/3/2021 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancanza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure in ordine all'affermazione di responsabilità devono ritenersi non consentite poiché i motivi di appello sono stati oggetto di esplicita rinunzia da parte dell'imputato, come indicato in sentenza. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n Depositato i
Sentenza Cassazione n. 33520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris