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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26018/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni della difesa, Avv.

S. Perica, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. per avere, in concorso con gli esecutori materiali, quale legale rappresentante della C.R. [OSCURATO:PERSONA] S s.r.I., per mezzo del telefono recato disturbo alle persone offese, effettuando, al fine di recupero crediti, anche con numeri diversi e, dunque, per petulanza, un numero esorbitante di telefonate.

Il procedimento, secondo la ricostruzione del Tribunale, prende le mosse dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA] che esponeva di aver ricevuto dalla società di recupero crediti di cui il ricorrente è titolare (perché in possesso della quasi totalità delle quote) un numero di telefonate pari a cinque - sei al giorno, sia sull'utenza cellulare che su quella fissa, attuate anche con numeri di telefono diversi, per non rendere riconoscibile il chiamante, provenienti dalla s.r.l. incaricata del recupero di rate del prestito ric:evuto dal medesimo Spadavecchia nell'anno 2009, per l'importo complessivo di euro 33mila circa.

Anche la coniuge del denunciante dichiarava di aver ricevuto, a sua volta, sul proprio numero di cellulare, chiamate dall'agenzia incaricata del recupero del credito.

Entrambi assumevano di aver risposto ad alcune delle chiamate ricevute e, poi, di avere, nel prosieguo, evitato di rispondere, chiamate che erano cessate soltanto dopo il deposito della denuncia-querela.

Il Tribunale, ritenuta l'attitudine dei contatti, per la loro frequenza (di cui aveva dato conto il denunciante con la presentazione di un elenco indicante il giorno, l'ora e il numero di provenienza delle telefonate), nonché per essere indirizzati anche a terzi estranei al rapporto di debito/credito, ad integrare la petulanza richiesta dall'art. 660 cod. pen., ha individuato nel titolare della società, incaricata del recupero crediti per conto di Agos, il responsabile, quantomeno a titolo di colpa, dell'illecito, commesso in ossequio a precisa strategia aziendale e non in forza di autonome iniziative dei singoli addetti al cali center.

Ha, inoltre, ritenuto non plausibile quanto sostenuto dal teste a discarico introdotto dalla difesa, nel senso che a nessuna delle telefonate effettuate dagli addetti vi sarebbe stata risposta da parte delle persone offese.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

M. Perillo, denunciando cinque vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 dlisp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si richiama, da parte del giudice di primo grado, la violazione della normativa di settore, in ordine all'attività svolta dalla s.r.l. di cui l'imputato era titolare, senza precisare, a parere del ricorrente, per quale ragione l'attività dovesse essere considerata svolta in modo illecito.

Invece, si assume che le norme che presiedono all'attività di recupero crediti consentono il contatto telefonico con terzi, al fine di chiedere il recapito dei destinatari della richiesta di pagamento, in quanto debitori, non integrandosi in questo modo alcun abuso del diritto.

Si evidenzia che il recupero del credito dovuto da Spadavecchia e sua moglie, coobbligata in solido, era stato demandato alla società di cui l'imputato era legale rappresentante, a fronte del mancato pagamento di due rate di finanziamento non corrisposte alla creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con attività che, secondo la circolare del Ministero degli Interni del 20 dicembre 2021, richiamata a pag. 4 del ricorso, doveva avvenire attraverso il rintraccio, sia telefonico che telematico o anche domiciliare, del debitore a mezzo consultazione di registri e pubblici elenchi, con rapporti anche con congiunti e terzi in genere.

Si richiamano le prescrizioni del Garante della privacy del 2005, nonché la disciplina generale di cui al Codice della condotta per i processi di gestione e tutela del credito sottoscritto da UNIREC e dalle associazioni di consumatori, atti prodotti anche nel giudizio di merito, con la finalità di dimostrare la liceità del trattamento dei dati nella gestione dei crediti, ribadendo la legittimità delle ricerche anche tramite pubblici elenchi di persone terze e dei contatti con queste.

Si richiama il Capo III del Codice della condotta per i processi di gestione e tutela del credito che prevede, come numero massimo giornaliero, quello di tre colloqui con il consumatore-debitore, numero che si assume non essere stato violato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia travisamento della prova.

Dai tabulati telefonici emergerebbe che Spadavecchia e sua moglie non avrebbero mai risposto alle telefonate della società, che il numero di chiamate non sarebbe mai stato superiore a quello di tre a settimana, né vi sarebbe stato più di un tentativo di chiamata al giorno, come documentato dalla stessa produzione del Pubblico ministero, versata in atti nel corso del giudizio di merito.I numeri dai quali partivano le chiamate erano quelli, fissi, della società e mai queste avvenivano in orari non consentiti dal Codice di condotta, anzi erano in linea con i limiti identificati dall'art. 7.1.

Anche le telefonate alla madre dello Spadavecchia erano state pari ad una telefonata mensile, numero in linea con la previsione del diritto della società, incaricata del recupero del credito, di cercare tramite congiunti o terzi, i numeri dei debitori non immediatamente reperibili.

Tanto, a parere del ricorrente, si giustificava per l'impossibilità di contattare i debitori che non rispondevano al telefono.

Dunque, si assume che il Tribunale avrebbe travisato le prove con riferimento alla deposizione della teste Amlbrosini, ai tabulati, agli appunti e screenshot depositati in giudizio dal Pubblico ministero, all'udienza del 10 ottobre 2021. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione.

La teste di polizia giudiziaria non avrebbe svolto alcun accertamento ulteriore rispetto a quello di individuare a chi corrispondessero i numeri di telefono che chiamavano Spadavecchia e la moglie.

Si riportano stralci della deposizione a pag. 11 del ricorso.

Si assume, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato la deposizione di due testi a discarico (cfr. pag. 12 e ss. dove sii riportano passaggi delle relative deposizioni), nonché ne avrebbe travisato il contenuto.

In definitiva la difesa assume che le parti civili sapevano di essere state contattate dalla società di recupero crediti per essere intercorsa, nel 2015, una sola telefonata tra lo Spadavecchia e la Frustalupi, responsabile auditing della s.r.I., alla quale lo Spadavecchia, dichiarandosi pronto al versamento di una sola delle due rate scadute, aveva risposto, chiamata avvenuta con l'intermediazione di un militare dell'Arma dei Carabinieri, al quale il predetto Spadavecchia si era rivolto perché temeva, a fronte delle telefonate ricevute da numero di telefono non conosciuto, si trattasse di una truffa.

Comunque, il difensore lamenta che non è indicata nella motivazione, la normativa di settore che si assume violata, quanto al numero delle telefonate svolte e alle quali i destinatari avevano dato risposta. 2.4.Con il quarto motivo si deduce carenza di motivazione circa la prova testimoniale delle parti civili.

Mancherebbe la valutazione di coerenza, attendibilità del narrato delle parti civili.

Si evidenzia che la parte civile Spadavecchia aveva ammesso che era a conoscenza del debito a suo carico per due rate scadute e interessi di mora, affermando di aver ricevuto cinque o sei telefonate al giorno e di aver compreso che erano riferibili alla società che recuperava il credito.

Il dichiarante, però, non avrebbe saputo spiegare come, invece, dallo screenshot delle chiamate queste risultavano non risposte e che il numero era inferiore, cioè pari ad una al giorno.

Si sottolinea, inoltre, che non vi è conforto estrinseco alle dichiarazioni delle parti civili, alla luce dei documenti depositati e delle testimonianze raccolte (cfr. pag. 21 e ss).

2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità del legale rappresentante della società.

Si sarebbe accertato, attraverso la prova testimoniale della difesa, che la società, per organizzazione interna, aveva aderito al Codice di condotta e stilato un forum affinché tutti gli operatori telefonici seguissero detto codice, per evitare abusi da parte dei singoli telefonisti.

Quindi, alcuna organizzazione e scelta aziendale era nel senso di non attuare il descritto Codice, anche perché ogni operatore doveva completare una relazione scritta relativa all'attività svolta della quale, dunque, restava traccia informatica.

Si sottolinea che, nel caso di Spadavecchia, alcun reclamo risulta verso la società e che l'organizzazione aziendale era ispirata al rispetto dei diritti dei consumatori destinatari delle chiamate.

Infine, si deduce vizio di motivazione rispetto al contenuto della memoria a firma di Chiofalo, depositata prima della discussione orale, davanti al giudice di primo grado in data 11 aprile 2022. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire richieste scritte, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da ultimo prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con le quali ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

La difesa delle parti civili, avv.

M. C. Zampollo, ha fatto pervenire, in data 31 gennaio 2023, conclusioni scritte e nota spese„ richiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa dell'imputato, avv.

S. Perica, ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.11 secondo e terzo motivo sono inammissibili.

Questi, infatti, propongono la rilettura di brani di deposizioni testimoniali, peraltro riportati per stralcio, non consentita in sede di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, non allega al ricorso copia di tutti gli atti indicati come travisati e non ne trascrive in forma integrale il relativo contenuto, sicché l'impugnazione risulta, per questa parte, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017), non potendosi apprezzare la sussistenza della denunziata divergenza tra il dato documentale e quello dichiarativo né scrutinarsi, sotto l'indicato angolo prospettico, la conformità a logica del giudizio di attendibilità riservato dal Tribunale ai testimoni di accusa, il cui apporto è stato ritenuto dal giudice di merito idoneo a fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'addebito.

Infondata, poi, è la deduzione relativa all'impossibilità di integrare il reato contestato attraverso ripetute chiamate non risposte.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 28680 del 26/06/2004, Modena, Rv. 229464) l'art. 660 cod. pen. incrimina non solo il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare per telefono, ma ogni messaggio che è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, perché entrambi i tipi di messaggio sono idonei a mettere a repentaglio la libertà e la tranquillità psichica del ricevente.

Seguendo tale indirizzo interpretativo, si è sostenuto anche che l'invio di un messaggio di posta elettronica può realizzare in concreto una diretta e sgradita intrusione del mittente nella sfera delle attività del destinatario, quando la comunicazione sia accompagnata da un avvertimento acustico, che ne indichi l'arrivo in forma petulante, con un'intensità tale da condizionare la tranquillità del ricevente (Sez. 1, n. 36779 del 27/09/2011, &d'arino, Rv. 250807).

Tale indirizzo, affermatosi in tema di configurabilità del reato di molestie con lo strumento della posta elettronica, muovendo dal rilievo che i risultati dell'innovazione tecnologica consentono di inviare messaggi e-mail, in entrata e in uscita, attraverso i normali apparecchi telefonici, fissi o mobili, sostanzialmente con le stesse modalità di invio degli sms, ha precisato che al termine telefono, espressivo dell'instrumentum, va equiparato, senza esondare dal perimetro dei possibili significati della formulazione letterale impiegata dal legislatore, qualsiasi mezzo di trasmissione tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suorrr é imposti al destinatario, senza possibilità, per lo stesso di sottrarsi alli immediata interazione con il mittente. 1.2.Anche il quarto motivo è inammissibile.

Infatti, si sollecita la rivalutazione di attendibilità della deposizione delle persone offese svolta dal Giudice.

Si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le altre, Sez. 5, n. 516)4 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Mic:ciché, Rv. 262948).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, !specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.

Va, peraltro, rimarcato che è pacifico in giurisprudenza che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (tra le altre, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 1.3.11 primo e quinto motivo sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Il ricorrente, in sostanza, lamenta che il Tribunale non abbia dato conto della produzione documentale, effettuata dalla difesa nel giudizio di merito, attestante la vigenza di una policy interna alla s.r.l. di cui è legale rappresentante, diretta a garantire la limitazione dei contatti telefonici a determinati orari e giorni della settimana e a mantenere le iniziative nei binari corretti dell'interlocuzione negoziale.

Tanto, a riprova, oltre che della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, del fatto che l'eventuale violazione dei protocolli sarebbe stata frutto di autonoma iniziativa degli addetti e non espressiva di apposita strategia aziendale né ascrivibile, neanche a titolo di colpa, al C:hiofalo.A tale fine, la difesa allega al ricorso la documentazione corrispondente a quella prodotta in sede di merito, all'udienza di discussione del processo (cfr. allegati al ricorso da n. 1 a 9 della produzione documentale).

Si tratta di valutazione sulla quale, effettivamente, il primo giudice rende motivazione (cfr. pag. 6) del tutto assertiva e che, invece, andava approfondita su un punto dedotto, quello della responsabilil:à del titolare della società che ha impartito determinate linee guida, a fronte di condotta materiale pacificamente riferibile agli operatori.

Tanto, a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui i testi della difesa, come indicato dal ricorrente, hanno affermato che la politica aziendale era nel senso della osservanza del Codice e dell'assoluta deontologia da riservare verso i consumatori\debitori, quanto a numero e qualità dei contatti, anche con terzi.

Né si può sostenere l'intempestività della produzione, eseguita in sede di merito prima della discussione delle parti, ciò che, stando al consolidato e condiviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 in tema di rito abbreviato) avrebbe potuto condurre il Giudice a procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria.

È appena il caso di osservare che, alla data della presente decisione, non si riscontra la prescrizione del reato contravvenzionale, tenuto conto dell'ultima condotta accertata (10 giugno 2017: cfr. denuncia sporta da Spadavecchia), della pena prevista per il reato contravvenzionale contestato, della presenza di plurimi atti interruttivi (da ultimo, sentenza di primo grado del 13 maggio 2022), nonché di cause di sospensione del corso della prescrizione per giorni n. 242 giorni di sospensione del corso della prescrizione, che conducono ad estendere il dies ad quem dal 10 giugno 2022, a data successiva all'odierna udienza (7 febbraio 2023). 2.Segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sui punti di cui al § 1.3., in conformità ai principi di diritto affermati, al Tribunale monocratico competente in diversa persona fisica.

Va rimesso all'esito dei giudizio di rinvio anche l'esame della domanda di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente procedimento, formulata dalla parte civile, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni della difesa, Avv. S. Perica, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. per avere, in concorso con gli esecutori materiali, quale legale rappresentante della C.R. [OSCURATO:PERSONA] S s.r.I., per mezzo del telefono recato disturbo alle persone offese, effettuando, al fine di recupero crediti, anche con numeri diversi e, dunque, per petulanza, un numero esorbitante di telefonate. Il procedimento, secondo la ricostruzione del Tribunale, prende le mosse dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA] che esponeva di aver ricevuto dalla società di recupero crediti di cui il ricorrente è titolare (perché in possesso della quasi totalità delle quote) un numero di telefonate pari a cinque - sei al giorno, sia sull'utenza cellulare che su quella fissa, attuate anche con numeri di telefono diversi, per non rendere riconoscibile il chiamante, provenienti dalla s.r.l. incaricata del recupero di rate del prestito ric:evuto dal medesimo Spadavecchia nell'anno 2009, per l'importo complessivo di euro 33mila circa. Anche la coniuge del denunciante dichiarava di aver ricevuto, a sua volta, sul proprio numero di cellulare, chiamate dall'agenzia incaricata del recupero del credito. Entrambi assumevano di aver risposto ad alcune delle chiamate ricevute e, poi, di avere, nel prosieguo, evitato di rispondere, chiamate che erano cessate soltanto dopo il deposito della denuncia-querela. Il Tribunale, ritenuta l'attitudine dei contatti, per la loro frequenza (di cui aveva dato conto il denunciante con la presentazione di un elenco indicante il giorno, l'ora e il numero di provenienza delle telefonate), nonché per essere indirizzati anche a terzi estranei al rapporto di debito/credito, ad integrare la petulanza richiesta dall'art. 660 cod. pen., ha individuato nel titolare della società, incaricata del recupero crediti per conto di Agos, il responsabile, quantomeno a titolo di colpa, dell'illecito, commesso in ossequio a precisa strategia aziendale e non in forza di autonome iniziative dei singoli addetti al cali center. Ha, inoltre, ritenuto non plausibile quanto sostenuto dal teste a discarico introdotto dalla difesa, nel senso che a nessuna delle telefonate effettuate dagli addetti vi sarebbe stata risposta da parte delle persone offese.2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, avv. M. Perillo, denunciando cinque vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 dlisp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen. e vizio di motivazione. Si richiama, da parte del giudice di primo grado, la violazione della normativa di settore, in ordine all'attività svolta dalla s.r.l. di cui l'imputato era titolare, senza precisare, a parere del ricorrente, per quale ragione l'attività dovesse essere considerata svolta in modo illecito. Invece, si assume che le norme che presiedono all'attività di recupero crediti consentono il contatto telefonico con terzi, al fine di chiedere il recapito dei destinatari della richiesta di pagamento, in quanto debitori, non integrandosi in questo modo alcun abuso del diritto. Si evidenzia che il recupero del credito dovuto da Spadavecchia e sua moglie, coobbligata in solido, era stato demandato alla società di cui l'imputato era legale rappresentante, a fronte del mancato pagamento di due rate di finanziamento non corrisposte alla creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con attività che, secondo la circolare del Ministero degli Interni del 20 dicembre 2021, richiamata a pag. 4 del ricorso, doveva avvenire attraverso il rintraccio, sia telefonico che telematico o anche domiciliare, del debitore a mezzo consultazione di registri e pubblici elenchi, con rapporti anche con congiunti e terzi in genere. Si richiamano le prescrizioni del Garante della privacy del 2005, nonché la disciplina generale di cui al Codice della condotta per i processi di gestione e tutela del credito sottoscritto da UNIREC e dalle associazioni di consumatori, atti prodotti anche nel giudizio di merito, con la finalità di dimostrare la liceità del trattamento dei dati nella gestione dei crediti, ribadendo la legittimità delle ricerche anche tramite pubblici elenchi di persone terze e dei contatti con queste. Si richiama il Capo III del Codice della condotta per i processi di gestione e tutela del credito che prevede, come numero massimo giornaliero, quello di tre colloqui con il consumatore-debitore, numero che si assume non essere stato violato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia travisamento della prova. Dai tabulati telefonici emergerebbe che Spadavecchia e sua moglie non avrebbero mai risposto alle telefonate della società, che il numero di chiamate non sarebbe mai stato superiore a quello di tre a settimana, né vi sarebbe stato più di un tentativo di chiamata al giorno, come documentato dalla stessa produzione del Pubblico ministero, versata in atti nel corso del giudizio di merito.I numeri dai quali partivano le chiamate erano quelli, fissi, della società e mai queste avvenivano in orari non consentiti dal Codice di condotta, anzi erano in linea con i limiti identificati dall'art. 7.1. Anche le telefonate alla madre dello Spadavecchia erano state pari ad una telefonata mensile, numero in linea con la previsione del diritto della società, incaricata del recupero del credito, di cercare tramite congiunti o terzi, i numeri dei debitori non immediatamente reperibili. Tanto, a parere del ricorrente, si giustificava per l'impossibilità di contattare i debitori che non rispondevano al telefono. Dunque, si assume che il Tribunale avrebbe travisato le prove con riferimento alla deposizione della teste Amlbrosini, ai tabulati, agli appunti e screenshot depositati in giudizio dal Pubblico ministero, all'udienza del 10 ottobre 2021. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione. La teste di polizia giudiziaria non avrebbe svolto alcun accertamento ulteriore rispetto a quello di individuare a chi corrispondessero i numeri di telefono che chiamavano Spadavecchia e la moglie. Si riportano stralci della deposizione a pag. 11 del ricorso. Si assume, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato la deposizione di due testi a discarico (cfr. pag. 12 e ss. dove sii riportano passaggi delle relative deposizioni), nonché ne avrebbe travisato il contenuto. In definitiva la difesa assume che le parti civili sapevano di essere state contattate dalla società di recupero crediti per essere intercorsa, nel 2015, una sola telefonata tra lo Spadavecchia e la Frustalupi, responsabile auditing della s.r.I., alla quale lo Spadavecchia, dichiarandosi pronto al versamento di una sola delle due rate scadute, aveva risposto, chiamata avvenuta con l'intermediazione di un militare dell'Arma dei Carabinieri, al quale il predetto Spadavecchia si era rivolto perché temeva, a fronte delle telefonate ricevute da numero di telefono non conosciuto, si trattasse di una truffa. Comunque, il difensore lamenta che non è indicata nella motivazione, la normativa di settore che si assume violata, quanto al numero delle telefonate svolte e alle quali i destinatari avevano dato risposta. 2.4.Con il quarto motivo si deduce carenza di motivazione circa la prova testimoniale delle parti civili. Mancherebbe la valutazione di coerenza, attendibilità del narrato delle parti civili. Si evidenzia che la parte civile Spadavecchia aveva ammesso che era a conoscenza del debito a suo carico per due rate scadute e interessi di mora, affermando di aver ricevuto cinque o sei telefonate al giorno e di aver compreso che erano riferibili alla società che recuperava il credito. Il dichiarante, però, non avrebbe saputo spiegare come, invece, dallo screenshot delle chiamate queste risultavano non risposte e che il numero era inferiore, cioè pari ad una al giorno. Si sottolinea, inoltre, che non vi è conforto estrinseco alle dichiarazioni delle parti civili, alla luce dei documenti depositati e delle testimonianze raccolte (cfr. pag. 21 e ss). 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità del legale rappresentante della società. Si sarebbe accertato, attraverso la prova testimoniale della difesa, che la società, per organizzazione interna, aveva aderito al Codice di condotta e stilato un forum affinché tutti gli operatori telefonici seguissero detto codice, per evitare abusi da parte dei singoli telefonisti. Quindi, alcuna organizzazione e scelta aziendale era nel senso di non attuare il descritto Codice, anche perché ogni operatore doveva completare una relazione scritta relativa all'attività svolta della quale, dunque, restava traccia informatica. Si sottolinea che, nel caso di Spadavecchia, alcun reclamo risulta verso la società e che l'organizzazione aziendale era ispirata al rispetto dei diritti dei consumatori destinatari delle chiamate. Infine, si deduce vizio di motivazione rispetto al contenuto della memoria a firma di Chiofalo, depositata prima della discussione orale, davanti al giudice di primo grado in data 11 aprile 2022. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire richieste scritte, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da ultimo prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con le quali ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. La difesa delle parti civili, avv. M. C. Zampollo, ha fatto pervenire, in data 31 gennaio 2023, conclusioni scritte e nota spese„ richiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato, avv. S. Perica, ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.11 secondo e terzo motivo sono inammissibili. Questi, infatti, propongono la rilettura di brani di deposizioni testimoniali, peraltro riportati per stralcio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente, peraltro, non allega al ricorso copia di tutti gli atti indicati come travisati e non ne trascrive in forma integrale il relativo contenuto, sicché l'impugnazione risulta, per questa parte, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017), non potendosi apprezzare la sussistenza della denunziata divergenza tra il dato documentale e quello dichiarativo né scrutinarsi, sotto l'indicato angolo prospettico, la conformità a logica del giudizio di attendibilità riservato dal Tribunale ai testimoni di accusa, il cui apporto è stato ritenuto dal giudice di merito idoneo a fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'addebito. Infondata, poi, è la deduzione relativa all'impossibilità di integrare il reato contestato attraverso ripetute chiamate non risposte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 28680 del 26/06/2004, Modena, Rv. 229464) l'art. 660 cod. pen. incrimina non solo il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare per telefono, ma ogni messaggio che è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, perché entrambi i tipi di messaggio sono idonei a mettere a repentaglio la libertà e la tranquillità psichica del ricevente. Seguendo tale indirizzo interpretativo, si è sostenuto anche che l'invio di un messaggio di posta elettronica può realizzare in concreto una diretta e sgradita intrusione del mittente nella sfera delle attività del destinatario, quando la comunicazione sia accompagnata da un avvertimento acustico, che ne indichi l'arrivo in forma petulante, con un'intensità tale da condizionare la tranquillità del ricevente (Sez. 1, n. 36779 del 27/09/2011, &d'arino, Rv. 250807). Tale indirizzo, affermatosi in tema di configurabilità del reato di molestie con lo strumento della posta elettronica, muovendo dal rilievo che i risultati dell'innovazione tecnologica consentono di inviare messaggi e-mail, in entrata e in uscita, attraverso i normali apparecchi telefonici, fissi o mobili, sostanzialmente con le stesse modalità di invio degli sms, ha precisato che al termine telefono, espressivo dell'instrumentum, va equiparato, senza esondare dal perimetro dei possibili significati della formulazione letterale impiegata dal legislatore, qualsiasi mezzo di trasmissione tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suorrr é imposti al destinatario, senza possibilità, per lo stesso di sottrarsi alli immediata interazione con il mittente. 1.2.Anche il quarto motivo è inammissibile. Infatti, si sollecita la rivalutazione di attendibilità della deposizione delle persone offese svolta dal Giudice. Si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le altre, Sez. 5, n. 516)4 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Mic:ciché, Rv. 262948). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, !specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Va, peraltro, rimarcato che è pacifico in giurisprudenza che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (tra le altre, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 1.3.11 primo e quinto motivo sono fondati nei limiti di seguito indicati. Il ricorrente, in sostanza, lamenta che il Tribunale non abbia dato conto della produzione documentale, effettuata dalla difesa nel giudizio di merito, attestante la vigenza di una policy interna alla s.r.l. di cui è legale rappresentante, diretta a garantire la limitazione dei contatti telefonici a determinati orari e giorni della settimana e a mantenere le iniziative nei binari corretti dell'interlocuzione negoziale. Tanto, a riprova, oltre che della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, del fatto che l'eventuale violazione dei protocolli sarebbe stata frutto di autonoma iniziativa degli addetti e non espressiva di apposita strategia aziendale né ascrivibile, neanche a titolo di colpa, al C:hiofalo.A tale fine, la difesa allega al ricorso la documentazione corrispondente a quella prodotta in sede di merito, all'udienza di discussione del processo (cfr. allegati al ricorso da n. 1 a 9 della produzione documentale). Si tratta di valutazione sulla quale, effettivamente, il primo giudice rende motivazione (cfr. pag. 6) del tutto assertiva e che, invece, andava approfondita su un punto dedotto, quello della responsabilil:à del titolare della società che ha impartito determinate linee guida, a fronte di condotta materiale pacificamente riferibile agli operatori. Tanto, a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui i testi della difesa, come indicato dal ricorrente, hanno affermato che la politica aziendale era nel senso della osservanza del Codice e dell'assoluta deontologia da riservare verso i consumatori\debitori, quanto a numero e qualità dei contatti, anche con terzi. Né si può sostenere l'intempestività della produzione, eseguita in sede di merito prima della discussione delle parti, ciò che, stando al consolidato e condiviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 in tema di rito abbreviato) avrebbe potuto condurre il Giudice a procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria. È appena il caso di osservare che, alla data della presente decisione, non si riscontra la prescrizione del reato contravvenzionale, tenuto conto dell'ultima condotta accertata (10 giugno 2017: cfr. denuncia sporta da Spadavecchia), della pena prevista per il reato contravvenzionale contestato, della presenza di plurimi atti interruttivi (da ultimo, sentenza di primo grado del 13 maggio 2022), nonché di cause di sospensione del corso della prescrizione per giorni n. 242 giorni di sospensione del corso della prescrizione, che conducono ad estendere il dies ad quem dal 10 giugno 2022, a data successiva all'odierna udienza (7 febbraio 2023). 2.Segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sui punti di cui al § 1.3., in conformità ai principi di diritto affermati, al Tribunale monocratico competente in diversa persona fisica. Va rimesso all'esito dei giudizio di rinvio anche l'esame della domanda di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente procedimento, formulata dalla parte civile, c
Sentenza Cassazione n. 26018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris