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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:460
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0323_RES

[OSCURATO:PERSONA]323/22

(pubblicazione per estratto) PH e a. contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024 «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Incidenza diretta – Irricevibilità parziale – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Solidità finanziaria – Rispetto dei requisiti prudenziali – Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Proporzionalità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) che nega a un candidato acquirente l'acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Ricorso di annullamento della società venditrice delle quote sociali dell’ente interessato – Assenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 60-63, 67, 68, 70-72, 75, 76) Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Procedura di valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Criterio di onorabilità del candidato acquirente di dette partecipazioni – Nozione – Valutazione della competenza professionale di detto candidato acquirente – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 23, § 1, a) e b), e 91, § 1] (v. punti 362-368) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge, contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) recante opposizione all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, il Tribunale si pronuncia sulla questione inedita della legittimazione ad agire di una società, venditrice di una tale partecipazione, per proporre un ricorso di annullamento contro una decisione che nega al candidato acquirente l'acquisizione di detta partecipazione.

Inoltre, esso si pronuncia sulla questione se, nell'ambito della valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente, la BCE possa valutare la competenza professionale di quest'ultimo.

La HKB Bank GmbH (in prosieguo: la «banca bersaglio») è un ente creditizio qualificato come «meno significativo» ( 1 ), sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, Germania).

Il 9 aprile 2020 e il 9 luglio 2020 PH, PI e PJ (in prosieguo: i «candidati acquirenti») hanno notificato alla BaFin la loro intenzione di acquisire una partecipazione qualificata e di superare il 50 % del capitale e dei diritti di voto nella banca bersaglio (in prosieguo: il «progetto di acquisizione»), grazie all'acquisizione di tutte le quote detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nella banca bersaglio.

Con la decisione impugnata, notificata il 22 marzo 2022 ai candidati acquirenti, la BCE si è opposta al progetto di acquisizione, dato che i candidati acquirenti non soddisfacevano i criteri di onorabilità, di solidità finanziaria, di rispetto dei requisiti prudenziali e di lotta contro il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.

Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai candidati acquirenti, il Tribunale ricorda che, dato che si tratta di un unico ricorso, poiché PH, PI e PJ dispongono della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia esso, ai fini della buona amministrazione della giustizia e in considerazione della particolare importanza della questione di ricevibilità posta dal motivo di irricevibilità sollevato dalla BCE, ritiene opportuno pronunciarsi sullo stesso.

A tale titolo, dopo aver ricordato le norme che condizionano il riconoscimento della legittimazione ad agire di una persona fisica o giuridica che propone un ricorso contro un atto di cui essa non è destinataria, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la decisione impugnata non è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna disposizione richiedeva peraltro una siffatta notifica a tale ricorrente in qualità di cedente della partecipazione qualificata di cui trattasi.

Poiché la decisione impugnata non è un atto regolamentare, il Tribunale esamina quindi se il ricorso, nei limiti in cui è proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], soddisfi la condizione dell'incidenza diretta.

A tale riguardo, innanzitutto il Tribunale rileva che il dispositivo di controllo delle partecipazioni qualificate mira a valutare, prima dell’acquisizione di siffatte partecipazioni, la qualità dei candidati acquirenti che intendono accedere al settore bancario in quanto proprietari.

Pertanto, si deve ritenere che l’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio non modifica la situazione giuridica della società venditrice di una siffatta partecipazione.

Infatti, se è pur vero che una tale opposizione mette in discussione la possibilità per i candidati acquirenti di stipulare un contratto con il venditore di una partecipazione qualificata, per contro, essa non mette invece in discussione il diritto del venditore di procedere ad un'operazione di cessione, che egli può segnatamente concludere con un altro potenziale acquirente.

Tale opposizione corrisponde soltanto a un rifiuto di autorizzazione per i candidati acquirenti ad accedere al settore bancario in quanto proprietari.

Poi, il Tribunale constata che tale conclusione è avvalorata dal contesto giuridico in cui si inserisce la decisione impugnata.

La direttiva 2013/36 ( 2 ) non menziona né la pubblicazione della notifica dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, né la possibilità che terzi siano coinvolti nel procedimento amministrativo e neppure la pubblicazione sistematica della decisione dell’autorità competente.

In caso di mancato rispetto dell’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata, essa prevede soltanto sanzioni relative all’esercizio dei diritti di voto corrispondenti alla partecipazione acquisita dai candidati acquirenti.

Pertanto, nel caso di specie, la decisione impugnata valuta la qualità dei candidati acquirenti e non la legittimità del contratto di compravendita.

Inoltre, il Tribunale osserva che la clausola del contratto di compravendita secondo la quale tale contratto non entrerà in vigore in mancanza di autorizzazione della BCE è stata volontariamente inserita dalle parti del contratto.

È vero che una clausola contrattuale può essere il riflesso della normativa.

Tuttavia, nel caso di specie, detta clausola è il riflesso di una normativa che sottopone individualmente il candidato acquirente ad un’autorizzazione amministrativa volta a valutare se egli disponga della qualità per accedere al settore bancario in quanto proprietario.

Pertanto, la BCE non si pronuncia sulla conformità del contratto eventualmente concluso tra i candidati acquirenti e il venditore di una partecipazione in un ente creditizio quando valuta la notifica di detta acquisizione.

Infine, sebbene la decisione impugnata costituisca un’ingerenza nel diritto di proprietà e nella libertà d’impresa dei candidati acquirenti, essa non può essere considerata un’ingerenza nei medesimi diritti per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la decisione impugnata non pregiudica direttamente il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di vendere le proprie quote nella banca bersaglio.

Il Tribunale conclude quindi che la decisione impugnata non equivale ad un divieto generale per la [OSCURATO:PERSONA] di vendere le sue quote nella banca bersaglio e che, pertanto, la decisione impugnata non riguarda direttamente la [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, esso respinge il ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la possibilità per la BCE, nell'ambito della valutazione dell'onorabilità dei candidati acquirenti, di valutare la loro competenza professionale, il Tribunale constata che, certamente, l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 menziona, alla lettera a), solo l'onorabilità del candidato acquirente ( 3 ), mentre questo stesso articolo menziona, alla lettera b), l'onorabilità, le conoscenze ( 4 ), le competenze e l'esperienza ( 5 ), di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio.

Tuttavia, esso rileva che, secondo la sua accezione usuale, il termine «onorabile» significa «che è degno di stima» o «la cui rispettabilità è notoria».

Una siffatta definizione, che rinvia in particolare all’opinione del pubblico, non esclude che l’onorabilità di una persona dipenda dalla sua competenza professionale.

Inoltre, secondo il considerando 8 della direttiva 2007/44 ( 6 ), le cui disposizioni sono state riprese nella direttiva 2013/36, l'applicazione del criterio relativo alla reputazione del candidato acquirente presuppone la verifica dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità «e sulla competenza professionale» di quest’ultimo, e della loro fondatezza.

Il Tribunale ritiene altresì che la presa in considerazione, nell'esame dell'onorabilità del candidato acquirente, della sua competenza professionale sia coerente con la valutazione dell'«idoneità» di tale candidato acquirente, nonché con l'obiettivo del controllo dell'acquisizione delle partecipazioni qualificate, che è di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio.

Dato che il detentore di una partecipazione qualificata è in grado di esercitare un’influenza sull’ente creditizio in questione, la sua competenza professionale contribuisce a una siffatta gestione sana e prudente di tale ente.

Gli orientamenti comuni ( 7 ) avvalorano tale interpretazione, poiché indicano che la reputazione del candidato acquirente dovrebbe riguardare la sua integrità e la sua competenza professionale.

Peraltro, i termini utilizzati dal diritto tedesco in materia non consentono di escludere una siffatta interpretazione, in quanto la motivazione della legge tedesca che traspone la direttiva 2007/44 indica che il criterio di affidabilità consiste nel verificare l'esistenza di dubbi riguardo all'integrità «e alla capacità professionale» del candidato acquirente e la fondatezza di tali dubbi.

Il Tribunale ne conclude che il criterio di onorabilità menzionato nella direttiva 2013/36 deve essere interpretato nel senso che include la valutazione della competenza professionale del candidato acquirente. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ). ( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU 2013, L 176, pag. 338 ). ( 3 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36. ( 4 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36. ( 5 ) Articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36. ( 6 ) Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario ( GU L 2007, L 247, pag. 1 ). ( 7 ) Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, adottati dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), pubblicati il 20 dicembre 2016.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0323_RES [OSCURATO:PERSONA]323/22 (pubblicazione per estratto) PH e a. contro [OSCURATO:PERSONA] centrale europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 luglio 2024 «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Incidenza diretta – Irricevibilità parziale – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Solidità finanziaria – Rispetto dei requisiti prudenziali – Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Proporzionalità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) che nega a un candidato acquirente l'acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Ricorso di annullamento della società venditrice delle quote sociali dell’ente interessato – Assenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 60-63, 67, 68, 70-72, 75, 76) Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Procedura di valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Criterio di onorabilità del candidato acquirente di dette partecipazioni – Nozione – Valutazione della competenza professionale di detto candidato acquirente – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, artt. 23, § 1, a) e b), e 91, § 1] (v. punti 362-368) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge, contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) recante opposizione all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, il Tribunale si pronuncia sulla questione inedita della legittimazione ad agire di una società, venditrice di una tale partecipazione, per proporre un ricorso di annullamento contro una decisione che nega al candidato acquirente l'acquisizione di detta partecipazione. Inoltre, esso si pronuncia sulla questione se, nell'ambito della valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente, la BCE possa valutare la competenza professionale di quest'ultimo. La HKB Bank GmbH (in prosieguo: la «banca bersaglio») è un ente creditizio qualificato come «meno significativo» ( 1 ), sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, Germania). Il 9 aprile 2020 e il 9 luglio 2020 PH, PI e PJ (in prosieguo: i «candidati acquirenti») hanno notificato alla BaFin la loro intenzione di acquisire una partecipazione qualificata e di superare il 50 % del capitale e dei diritti di voto nella banca bersaglio (in prosieguo: il «progetto di acquisizione»), grazie all'acquisizione di tutte le quote detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nella banca bersaglio. Con la decisione impugnata, notificata il 22 marzo 2022 ai candidati acquirenti, la BCE si è opposta al progetto di acquisizione, dato che i candidati acquirenti non soddisfacevano i criteri di onorabilità, di solidità finanziaria, di rispetto dei requisiti prudenziali e di lotta contro il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo. Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai candidati acquirenti, il Tribunale ricorda che, dato che si tratta di un unico ricorso, poiché PH, PI e PJ dispongono della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia esso, ai fini della buona amministrazione della giustizia e in considerazione della particolare importanza della questione di ricevibilità posta dal motivo di irricevibilità sollevato dalla BCE, ritiene opportuno pronunciarsi sullo stesso. A tale titolo, dopo aver ricordato le norme che condizionano il riconoscimento della legittimazione ad agire di una persona fisica o giuridica che propone un ricorso contro un atto di cui essa non è destinataria, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la decisione impugnata non è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna disposizione richiedeva peraltro una siffatta notifica a tale ricorrente in qualità di cedente della partecipazione qualificata di cui trattasi. Poiché la decisione impugnata non è un atto regolamentare, il Tribunale esamina quindi se il ricorso, nei limiti in cui è proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], soddisfi la condizione dell'incidenza diretta. A tale riguardo, innanzitutto il Tribunale rileva che il dispositivo di controllo delle partecipazioni qualificate mira a valutare, prima dell’acquisizione di siffatte partecipazioni, la qualità dei candidati acquirenti che intendono accedere al settore bancario in quanto proprietari. Pertanto, si deve ritenere che l’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio non modifica la situazione giuridica della società venditrice di una siffatta partecipazione. Infatti, se è pur vero che una tale opposizione mette in discussione la possibilità per i candidati acquirenti di stipulare un contratto con il venditore di una partecipazione qualificata, per contro, essa non mette invece in discussione il diritto del venditore di procedere ad un'operazione di cessione, che egli può segnatamente concludere con un altro potenziale acquirente. Tale opposizione corrisponde soltanto a un rifiuto di autorizzazione per i candidati acquirenti ad accedere al settore bancario in quanto proprietari. Poi, il Tribunale constata che tale conclusione è avvalorata dal contesto giuridico in cui si inserisce la decisione impugnata. La direttiva 2013/36 ( 2 ) non menziona né la pubblicazione della notifica dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, né la possibilità che terzi siano coinvolti nel procedimento amministrativo e neppure la pubblicazione sistematica della decisione dell’autorità competente. In caso di mancato rispetto dell’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata, essa prevede soltanto sanzioni relative all’esercizio dei diritti di voto corrispondenti alla partecipazione acquisita dai candidati acquirenti. Pertanto, nel caso di specie, la decisione impugnata valuta la qualità dei candidati acquirenti e non la legittimità del contratto di compravendita. Inoltre, il Tribunale osserva che la clausola del contratto di compravendita secondo la quale tale contratto non entrerà in vigore in mancanza di autorizzazione della BCE è stata volontariamente inserita dalle parti del contratto. È vero che una clausola contrattuale può essere il riflesso della normativa. Tuttavia, nel caso di specie, detta clausola è il riflesso di una normativa che sottopone individualmente il candidato acquirente ad un’autorizzazione amministrativa volta a valutare se egli disponga della qualità per accedere al settore bancario in quanto proprietario. Pertanto, la BCE non si pronuncia sulla conformità del contratto eventualmente concluso tra i candidati acquirenti e il venditore di una partecipazione in un ente creditizio quando valuta la notifica di detta acquisizione. Infine, sebbene la decisione impugnata costituisca un’ingerenza nel diritto di proprietà e nella libertà d’impresa dei candidati acquirenti, essa non può essere considerata un’ingerenza nei medesimi diritti per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la decisione impugnata non pregiudica direttamente il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di vendere le proprie quote nella banca bersaglio. Il Tribunale conclude quindi che la decisione impugnata non equivale ad un divieto generale per la [OSCURATO:PERSONA] di vendere le sue quote nella banca bersaglio e che, pertanto, la decisione impugnata non riguarda direttamente la [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, esso respinge il ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la possibilità per la BCE, nell'ambito della valutazione dell'onorabilità dei candidati acquirenti, di valutare la loro competenza professionale, il Tribunale constata che, certamente, l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 menziona, alla lettera a), solo l'onorabilità del candidato acquirente ( 3 ), mentre questo stesso articolo menziona, alla lettera b), l'onorabilità, le conoscenze ( 4 ), le competenze e l'esperienza ( 5 ), di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio. Tuttavia, esso rileva che, secondo la sua accezione usuale, il termine «onorabile» significa «che è degno di stima» o «la cui rispettabilità è notoria». Una siffatta definizione, che rinvia in particolare all’opinione del pubblico, non esclude che l’onorabilità di una persona dipenda dalla sua competenza professionale. Inoltre, secondo il considerando 8 della direttiva 2007/44 ( 6 ), le cui disposizioni sono state riprese nella direttiva 2013/36, l'applicazione del criterio relativo alla reputazione del candidato acquirente presuppone la verifica dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità «e sulla competenza professionale» di quest’ultimo, e della loro fondatezza. Il Tribunale ritiene altresì che la presa in considerazione, nell'esame dell'onorabilità del candidato acquirente, della sua competenza professionale sia coerente con la valutazione dell'«idoneità» di tale candidato acquirente, nonché con l'obiettivo del controllo dell'acquisizione delle partecipazioni qualificate, che è di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. Dato che il detentore di una partecipazione qualificata è in grado di esercitare un’influenza sull’ente creditizio in questione, la sua competenza professionale contribuisce a una siffatta gestione sana e prudente di tale ente. Gli orientamenti comuni ( 7 ) avvalorano tale interpretazione, poiché indicano che la reputazione del candidato acquirente dovrebbe riguardare la sua integrità e la sua competenza professionale. Peraltro, i termini utilizzati dal diritto tedesco in materia non consentono di escludere una siffatta interpretazione, in quanto la motivazione della legge tedesca che traspone la direttiva 2007/44 indica che il criterio di affidabilità consiste nel verificare l'esistenza di dubbi riguardo all'integrità «e alla capacità professionale» del candidato acquirente e la fondatezza di tali dubbi. Il Tribunale ne conclude che il criterio di onorabilità menzionato nella direttiva 2013/36 deve essere interpretato nel senso che include la valutazione della competenza professionale del candidato acquirente. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ). ( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU 2013, L 176, pag. 338 ). ( 3 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36. ( 4 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36. ( 5 ) Articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36. ( 6 ) Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario ( GU L 2007, L 247, pag. 1 ). ( 7 ) Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, adottati dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), pubblicati il 20 dicembre 2016.
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