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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21548/2024

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ul ricorso iscritto al n. 29191/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Tiziano n. 108presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2579/2/17 depositata il 9 maggio 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di vendita di «hardware», un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati dalla contribuente ai fini dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2006.

L’atto impositivo traeva origine dall’attività di verifica condotta dalla Tenenza di Ladispoli della Guardia di Finanza a sèguito di due esposti-denunce presentati dall’ex socio e co-amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa l’esistenza di ricavi occultati risultanti da una contabilità parallela tenuta in nero . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che respingeva il suo ricorso.

La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2579/2/17 del 9 maggio 2017, accogliendo, per quanto di ragione, l’appello della contribuente, annullava l’atto impositivo nelle sole parti relative: (a)agli «importi che dalla documentazione extracontabile sarebbero stati incassati nei giorni di chiusura»degli uffici e dei punti vendita della società; (b)agli «importi dei costi» inerenti alle prestazioni esposte in due fatture emesse dall’impresa individuale Nalin, per un ammontare complessivo di 10.000 euro.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero «atto di costituzione», ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2729 c.c.. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’attribuire al tabulato esibito alla Guardia di Finanza dall’ex socio e co-amministratore Ventura, consistente in un semplice foglio Excel privo di data e sottoscrizioni, il valore di documentazione acquisita nel corso delle indagini, anziché quello di mera dichiarazione proveniente da un terzo, come tale integrante un mero elemento indiziario. 1.2 Vienepure evidenziato che il predetto Ventura, oltre a nutrire grave inimicizia nei confronti della società… e del socio superstite, [OSCURATO:PERSONA], aveva tutto l’interesse a danneggiare una scomoda concorrente alla propria neocostituita società .

2. Con il secondo motivo, anch’essoproposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 12 della L. n. 212 del 2000. 2.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di aver ritenuto legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio, sebbene i dati risultanti dalla supposta contabilità parallela non avessero trovato idoneo riscontro nell’attività di indagine svolta dai militari verificatori. 2.2 Si contesta, inoltre, al collegio di secondo grado di aver a torto svalutato il prospetto contabile prodotto in giudizio dalla contribuente, dal quale era possibile inferire che i presunti incassi non fossero altro che i ricavi per cessioni di beni a privati con emissione di scontrino .

3. I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi. 3.1 Essi sono complessivamente infondati e in parte inammissibili. 3.1 La CTR laziale ha esaminato gli argomenti difensivi addotti dalla contribuente con l’esperito gravame, giudicandoli solo in parte fondati. 3.2 Con specifico riferimento alla questione di cui si discute, il collegio regionale ha posto in rilievo che: -«la Guardia di Finanza, come risulta dal testo del P.V.C., a(veva) effettuato i necessari riscontri sui tabulati degli incassi in nero forniti dall’ex socio co-amministratore, rinvenendo all’interno di una borsa acquisita il giorno dell’accesso presso la sede di Bracciano n. 13 fogli mobili intestati ”[OSCURATO:SOCIETA] partitario“, in cui erano riportati dati e notizie che avevano un preciso riscontro con quanto riportato sui tabulati consegnati dall’ex socio, attestanti la contabilità parallela in nero»; -«i dati ivi contenuti, raffrontati con i dati contenuti nei tabulati dell’ex socio, (era) no risultati coincidenti nella data, nella descrizione dell’operazione e negli importi e riporta(va)no fedelmente le operazioni di prelievo e versamento effettuate dall’ex socio indicate nei suoi tabulati contenenti la contabilità in nero» (pag. 4 della sentenza, ultimi undici righi, e pag. 5, primi due righi). 3.3 Ciò posto, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (cfr. Cass. 14763/2024, Cass. 32379/2023, Cass. n. 39669/2021, Cass.n. 11437/2014, Cass. n. 24007/2013). 3.4 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato affermato che la contabilità «in nero» - consistente in appunti personali e informazioni dell’imprenditore o anche in documenti informatici (cd.

«files») estrapolati da un «personal computer», contenenti una sorta di agenda dei clienti, con l’indicazione delle date dei pagamenti, degli importi versati e delle fatture emesse- integra un elemento presuntivo legittimamente utilizzabile ai fini della prova dell’esistenza di operazioni non contabilizzate (cfr. Cass. n. 7199/2024, Cass. 17420/2022, Cass. n. 2775/2021, Cass. n. 16060/2017, Cass. n. 17420/2016, Cass. n. 20902/2014). 3.5 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, non appaiono configurabili gli «errores in iudicando» denunciati dalla ricorrente, avendo la CTR rettamente attribuito valore di presunzione semplice alla documentazione posta a base dell’accertamento tributario, in cui essa ha ravvisato una vera e propria contabilità in nero parallela a quella ufficiale, e quindi escluso, alla stregua di una complessiva valutazione delle emergenze istruttorie, che la contribuente fosse riuscita ad offrire idonea «prova documentale a sostegno della sua affermazione che gli incassi in nero sarebbero ricavi per cessioni di beni con emissione di scontrino». 3.6 A tale ultimo riguardo, non ha mancato di osservare che «il prospetto presentato» dalla società, «riportante alcuni giorni presi a campione con i rispettivi corrispettivi, non dimostra(va) in alcun modo che gli incassi in nero rientr(asser)o negli importi per i quali (era)no stati emessi gli scontrini fiscali, in quanto la documentazione extracontabile costituisce una contabilità occulta parallela che tiene conto, giorno per giorno, soltanto di quanto incassato in nero, mentre la contabilità ufficiale tiene conto soltanto di quanto regolarmente incassato con emissione di scontrini fiscali». 3.7 Per il resto, laddove tendono a mettere in discussione la correttezza dell’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal collegio di secondo grado, le censure in disamina si appalesano inammissibili, in quanto, dietro il velo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., si risolvono, in realtà, in una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, respinto.

5. Non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.

6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 29191/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Tiziano n. 108presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2579/2/17 depositata il 9 maggio 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di vendita di «hardware», un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati dalla contribuente ai fini dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2006. L’atto impositivo traeva origine dall’attività di verifica condotta dalla Tenenza di Ladispoli della Guardia di Finanza a sèguito di due esposti-denunce presentati dall’ex socio e co-amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emersa l’esistenza di ricavi occultati risultanti da una contabilità parallela tenuta in nero . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2579/2/17 del 9 maggio 2017, accogliendo, per quanto di ragione, l’appello della contribuente, annullava l’atto impositivo nelle sole parti relative: (a)agli «importi che dalla documentazione extracontabile sarebbero stati incassati nei giorni di chiusura»degli uffici e dei punti vendita della società; (b)agli «importi dei costi» inerenti alle prestazioni esposte in due fatture emesse dall’impresa individuale Nalin, per un ammontare complessivo di 10.000 euro. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero «atto di costituzione», ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2729 c.c.. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’attribuire al tabulato esibito alla Guardia di Finanza dall’ex socio e co-amministratore Ventura, consistente in un semplice foglio Excel privo di data e sottoscrizioni, il valore di documentazione acquisita nel corso delle indagini, anziché quello di mera dichiarazione proveniente da un terzo, come tale integrante un mero elemento indiziario. 1.2 Vienepure evidenziato che il predetto Ventura, oltre a nutrire grave inimicizia nei confronti della società… e del socio superstite, [OSCURATO:PERSONA], aveva tutto l’interesse a danneggiare una scomoda concorrente alla propria neocostituita società . 2. Con il secondo motivo, anch’essoproposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 12 della L. n. 212 del 2000. 2.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di aver ritenuto legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio, sebbene i dati risultanti dalla supposta contabilità parallela non avessero trovato idoneo riscontro nell’attività di indagine svolta dai militari verificatori. 2.2 Si contesta, inoltre, al collegio di secondo grado di aver a torto svalutato il prospetto contabile prodotto in giudizio dalla contribuente, dal quale era possibile inferire che i presunti incassi non fossero altro che i ricavi per cessioni di beni a privati con emissione di scontrino . 3. I due motivi possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi. 3.1 Essi sono complessivamente infondati e in parte inammissibili. 3.1 La CTR laziale ha esaminato gli argomenti difensivi addotti dalla contribuente con l’esperito gravame, giudicandoli solo in parte fondati. 3.2 Con specifico riferimento alla questione di cui si discute, il collegio regionale ha posto in rilievo che: -«la Guardia di Finanza, come risulta dal testo del P.V.C., a(veva) effettuato i necessari riscontri sui tabulati degli incassi in nero forniti dall’ex socio co-amministratore, rinvenendo all’interno di una borsa acquisita il giorno dell’accesso presso la sede di Bracciano n. 13 fogli mobili intestati ”[OSCURATO:SOCIETA] partitario“, in cui erano riportati dati e notizie che avevano un preciso riscontro con quanto riportato sui tabulati consegnati dall’ex socio, attestanti la contabilità parallela in nero»; -«i dati ivi contenuti, raffrontati con i dati contenuti nei tabulati dell’ex socio, (era) no risultati coincidenti nella data, nella descrizione dell’operazione e negli importi e riporta(va)no fedelmente le operazioni di prelievo e versamento effettuate dall’ex socio indicate nei suoi tabulati contenenti la contabilità in nero» (pag. 4 della sentenza, ultimi undici righi, e pag. 5, primi due righi). 3.3 Ciò posto, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (cfr. Cass. 14763/2024, Cass. 32379/2023, Cass. n. 39669/2021, Cass.n. 11437/2014, Cass. n. 24007/2013). 3.4 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato affermato che la contabilità «in nero» - consistente in appunti personali e informazioni dell’imprenditore o anche in documenti informatici (cd. «files») estrapolati da un «personal computer», contenenti una sorta di agenda dei clienti, con l’indicazione delle date dei pagamenti, degli importi versati e delle fatture emesse- integra un elemento presuntivo legittimamente utilizzabile ai fini della prova dell’esistenza di operazioni non contabilizzate (cfr. Cass. n. 7199/2024, Cass. 17420/2022, Cass. n. 2775/2021, Cass. n. 16060/2017, Cass. n. 17420/2016, Cass. n. 20902/2014). 3.5 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, non appaiono configurabili gli «errores in iudicando» denunciati dalla ricorrente, avendo la CTR rettamente attribuito valore di presunzione semplice alla documentazione posta a base dell’accertamento tributario, in cui essa ha ravvisato una vera e propria contabilità in nero parallela a quella ufficiale, e quindi escluso, alla stregua di una complessiva valutazione delle emergenze istruttorie, che la contribuente fosse riuscita ad offrire idonea «prova documentale a sostegno della sua affermazione che gli incassi in nero sarebbero ricavi per cessioni di beni con emissione di scontrino». 3.6 A tale ultimo riguardo, non ha mancato di osservare che «il prospetto presentato» dalla società, «riportante alcuni giorni presi a campione con i rispettivi corrispettivi, non dimostra(va) in alcun modo che gli incassi in nero rientr(asser)o negli importi per i quali (era)no stati emessi gli scontrini fiscali, in quanto la documentazione extracontabile costituisce una contabilità occulta parallela che tiene conto, giorno per giorno, soltanto di quanto incassato in nero, mentre la contabilità ufficiale tiene conto soltanto di quanto regolarmente incassato con emissione di scontrini fiscali». 3.7 Per il resto, laddove tendono a mettere in discussione la correttezza dell’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal collegio di secondo grado, le censure in disamina si appalesano inammissibili, in quanto, dietro il velo della denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., si risolvono, in realtà, in una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, respinto. 5. Non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede. 6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a