CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché iI primo motivo è manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetti della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e dei rileivi prospettati con l'appello; il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura, legati ai costituti anche soggettivi dell'evasione contestata già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito; l'ultima doglianza afferente alla determinazione del trattamento punitivo appare smentita dalla sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 20