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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 11407/2023

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 2500/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2500/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 672/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 12/12/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gianniti; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], con contratto di compravendita del 1° agosto 2000, acquistava la proprietà delle unità immobiliari site in Bernalda, [OSCURATO:PERSONA] nn. 255-257-259.

Alcuni locali del suddetto fabbricato (e precisamente quelli siti al piano terra e dotati di ingresso autonomo da via Gramsci n. 2 e da [OSCURATO:PERSONA] n. 133) venivano detenuti senza titolo da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Semararo sia verbalmente che con atto stragiudiziale del 20/12/2001 la restituzione dei locali, ma il Semeraro non procedeva alrilascio richiesto.

2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., chiedendone la condanna al rilascio dei suddetti locali.

Dichiarato interrotto il processo per il decesso del convenuto e riassunto nei confronti dei suoi eredi, questi ultimi si costituivano chiedendo il rigetto della domanda principale ed agendo in via riconvenzionale perché fosse dichiarata in loro favore la usucapione della proprietà dei locali.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 92/2016, accoglieva la domanda principale e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale (in quanto proposta nella comparsa di costituzione depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile ed al pagamento in solido delle spese di lite.A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che: a) benché introdotto nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., il giudizio era stato corre ttamente instaurato, pur non rientrando nell'ambito dei rapporti richiamati da tale norma; b) l'attore aveva assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di compravendita, dal quale si evinceva l’acquisto a titolo derivativo dell'immobile per cui era causa; c) la domanda riconvenzionale era stata tardivamente avanzata e, quand’anche la si fosse voluta interpretare quale mera eccezione, era rimasta priva di ogni prova.

3. Avverso tale sentenza proponevano impugnazione davanti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] e Greco MariaLuigia, articolando due motivi.

Con il primo motivo, parte appellante lamentava la statuizione sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale diretta alla dichiarazione di avvenuta usucapione dei locali per cui è causa: a tal riguardo, deduceva che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare la tardività della domanda riconvenzionale, in mancanza di puntuale eccezione della controparte.

Con il secondo motivo, parte appellante lamentava che, a fronte di un'azione di rivendicazione, il Tribunale aveva affermato la fondatezza della domanda, pur non avendo l'attore provato un acquisto a titolo originario.

D’altronde, il rigore probatorio richiesto avrebbe potuto dirsi attenuato a fronte dell'eccepita usucapione, giacché l'attore non aveva provato che, in epoca anteriore a quella in cui parte convenuta assumeva di aver iniziato a possedere, il bene era appartenuto ai suoi danti causa e che detta appartenenza non era stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

Si costituiva il Cerrotti, che contestava l’impugnazione avversaria, rilevando che l’azione da lui proposta era una azione personale di restituzione e chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte territoriale, con sentenza n. 672/2017, confermava la sentenza di primo grado in punto di domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, ma, in accoglimento dell’appello proposto da quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di rilascio proposta dal Cerrotti.

In sintesi, la corte territoriale (pp. 3-6), dopo aver richiamato alcuni precedenti della Seconda Sezione di questa Corte in tema di criteri discretivi tra l’azione di rivendicazione e quella di restituzione e dopo aver dato atto di una diacronica e non del tutto consonante evoluzione giurisprudenziale in materia, ha ritenuto che, nel caso concreto, fosse stata esperita un’azione di rivendica e, pertanto, non essendo stata fornita dal Cerrotti la prova di un acquisto a titolo originario dei locali per cui era causa, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dallo stesso originariamente proposta.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Cerrotti, articolando due motivi.

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 948 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha qualificato l’azione da lui proposta come azione di rivendica della proprietà.

Sostiene che detta decisione è erronea: sia nel caso in cui la Corte abbia operato tale qualificazione sulla scorta della domanda riconvenzionale (di acquisto ad usuc apionem ) degli appellanti, peraltro introdotta tardivamente e dichiarata inammissibile, in quanto il potere di qualificare la domanda doveva essere esercitato in maniera del tutto indipendente dalle difese dei convenuti ed alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate; sia nel caso in cui la Corte abbia operato tale qualificazione indipendentemente dalle difese svolte dagli appellanti, in quanto è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l’azione di restituzione può essere promossa anche in assenza ab origine di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto.

In sintesi, secondo il ricorrente, l’azione proposta andava trattata come azione di restituzione, a nulla valendo i mutamenti di giurisprudenza di cui ha dato atto la Corte territoriale.

4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dello stesso art. 948 c.c. sotto il profilo probatorio (sempre in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver qualificato come rivendicazione l’azione da lui proposta, ha posto a suo carico l’onere di provare, oltre al suo titolo d’acquisto, anche tutti i precedenti titoli sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.

Si duole che la Corte d’appello non abbia considerato che la prova della proprietà può essere ravvisata anche nell’ammissione o nella mancanza di contestazione del titolo in capo al rivendicante, come per l’appunto era avvenuto nel caso di specie, nel quale [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei convenuti in riassunzione) non solo non aveva contestato il suo titolo di proprietà, ma anzi lo aveva espressamente riconosciuto, tanto da promettere la liberazione dell’immobile e la sua restituzione in favore del legittimo proprietario.Rileva, ancora, che: a) [OSCURATO:PERSONA] non si era neppure costituito in giudizio b) anche i suoi eredi, odierni resistenti, nel costituirsi, non avevano contestato la validità del suo titolo di acquisto, essendosi limitati ad opporre il loro acquisto ad usucapionem; c) aveva articolato prova testimoniale volta a provare le circostanze di cui sopra.

5. Non hanno svolto difese gli intimati.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. 7.Non sono state depositate memorie

8. [OSCURATO:PERSONA], involgendo il ricorso questioni controverse in tema di azione di rivendicazione e di usucapione, che sono di competenza tabellare della Seconda Sezione Civile, dispone la rimessione degli atti a detta sezione civile della Corte.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dispone la rimessione degli atti rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 2500/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2500/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 672/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 12/12/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gianniti; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], con contratto di compravendita del 1° agosto 2000, acquistava la proprietà delle unità immobiliari site in Bernalda, [OSCURATO:PERSONA] nn. 255-257-259. Alcuni locali del suddetto fabbricato (e precisamente quelli siti al piano terra e dotati di ingresso autonomo da via Gramsci n. 2 e da [OSCURATO:PERSONA] n. 133) venivano detenuti senza titolo da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Semararo sia verbalmente che con atto stragiudiziale del 20/12/2001 la restituzione dei locali, ma il Semeraro non procedeva alrilascio richiesto. 2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., chiedendone la condanna al rilascio dei suddetti locali. Dichiarato interrotto il processo per il decesso del convenuto e riassunto nei confronti dei suoi eredi, questi ultimi si costituivano chiedendo il rigetto della domanda principale ed agendo in via riconvenzionale perché fosse dichiarata in loro favore la usucapione della proprietà dei locali. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 92/2016, accoglieva la domanda principale e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale (in quanto proposta nella comparsa di costituzione depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile ed al pagamento in solido delle spese di lite.A fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che: a) benché introdotto nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., il giudizio era stato corre ttamente instaurato, pur non rientrando nell'ambito dei rapporti richiamati da tale norma; b) l'attore aveva assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di compravendita, dal quale si evinceva l’acquisto a titolo derivativo dell'immobile per cui era causa; c) la domanda riconvenzionale era stata tardivamente avanzata e, quand’anche la si fosse voluta interpretare quale mera eccezione, era rimasta priva di ogni prova. 3. Avverso tale sentenza proponevano impugnazione davanti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] e Greco MariaLuigia, articolando due motivi. Con il primo motivo, parte appellante lamentava la statuizione sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale diretta alla dichiarazione di avvenuta usucapione dei locali per cui è causa: a tal riguardo, deduceva che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare la tardività della domanda riconvenzionale, in mancanza di puntuale eccezione della controparte. Con il secondo motivo, parte appellante lamentava che, a fronte di un'azione di rivendicazione, il Tribunale aveva affermato la fondatezza della domanda, pur non avendo l'attore provato un acquisto a titolo originario. D’altronde, il rigore probatorio richiesto avrebbe potuto dirsi attenuato a fronte dell'eccepita usucapione, giacché l'attore non aveva provato che, in epoca anteriore a quella in cui parte convenuta assumeva di aver iniziato a possedere, il bene era appartenuto ai suoi danti causa e che detta appartenenza non era stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto. Si costituiva il Cerrotti, che contestava l’impugnazione avversaria, rilevando che l’azione da lui proposta era una azione personale di restituzione e chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte territoriale, con sentenza n. 672/2017, confermava la sentenza di primo grado in punto di domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, ma, in accoglimento dell’appello proposto da quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di rilascio proposta dal Cerrotti. In sintesi, la corte territoriale (pp. 3-6), dopo aver richiamato alcuni precedenti della Seconda Sezione di questa Corte in tema di criteri discretivi tra l’azione di rivendicazione e quella di restituzione e dopo aver dato atto di una diacronica e non del tutto consonante evoluzione giurisprudenziale in materia, ha ritenuto che, nel caso concreto, fosse stata esperita un’azione di rivendica e, pertanto, non essendo stata fornita dal Cerrotti la prova di un acquisto a titolo originario dei locali per cui era causa, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dallo stesso originariamente proposta. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Cerrotti, articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 948 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha qualificato l’azione da lui proposta come azione di rivendica della proprietà. Sostiene che detta decisione è erronea: sia nel caso in cui la Corte abbia operato tale qualificazione sulla scorta della domanda riconvenzionale (di acquisto ad usuc apionem ) degli appellanti, peraltro introdotta tardivamente e dichiarata inammissibile, in quanto il potere di qualificare la domanda doveva essere esercitato in maniera del tutto indipendente dalle difese dei convenuti ed alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate; sia nel caso in cui la Corte abbia operato tale qualificazione indipendentemente dalle difese svolte dagli appellanti, in quanto è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l’azione di restituzione può essere promossa anche in assenza ab origine di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto. In sintesi, secondo il ricorrente, l’azione proposta andava trattata come azione di restituzione, a nulla valendo i mutamenti di giurisprudenza di cui ha dato atto la Corte territoriale. 4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dello stesso art. 948 c.c. sotto il profilo probatorio (sempre in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver qualificato come rivendicazione l’azione da lui proposta, ha posto a suo carico l’onere di provare, oltre al suo titolo d’acquisto, anche tutti i precedenti titoli sino a giungere ad un acquisto a titolo originario. Si duole che la Corte d’appello non abbia considerato che la prova della proprietà può essere ravvisata anche nell’ammissione o nella mancanza di contestazione del titolo in capo al rivendicante, come per l’appunto era avvenuto nel caso di specie, nel quale [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dei convenuti in riassunzione) non solo non aveva contestato il suo titolo di proprietà, ma anzi lo aveva espressamente riconosciuto, tanto da promettere la liberazione dell’immobile e la sua restituzione in favore del legittimo proprietario.Rileva, ancora, che: a) [OSCURATO:PERSONA] non si era neppure costituito in giudizio b) anche i suoi eredi, odierni resistenti, nel costituirsi, non avevano contestato la validità del suo titolo di acquisto, essendosi limitati ad opporre il loro acquisto ad usucapionem; c) aveva articolato prova testimoniale volta a provare le circostanze di cui sopra. 5. Non hanno svolto difese gli intimati. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. 7.Non sono state depositate memorie 8. [OSCURATO:PERSONA], involgendo il ricorso questioni controverse in tema di azione di rivendicazione e di usucapione, che sono di competenza tabellare della Seconda Sezione Civile, dispone la rimessione degli atti a detta sezione civile della Corte. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dispone la rimessione degli atti rel
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