CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rispetto alla ritenuta sussistenza dello stato di necessità rimarcato dalla difesa per escludere la responsabilità dal reato di evisione ascritto alla ricorrente, nel negare l'applicabilità dell'art. 131.-bis % il riconoscimento delle generiche, nel determinare la pena irrogata e nel rendere il negativo giudizio prognostico ritenuto ostativo alla pena sostitutiva chiesta nell'interesse dell'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M