Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16491/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 15/09/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 640 cod. pen. (così riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari l'originaria contestazione che faceva riferimento all'art. 316 ter cod. pen.) a cui è stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di dodici mesi.

Russo è indagato perché, nella qualità di organizzatore della gestione contabile della ditta Desicart di [OSCURATO:PERSONA] - dedita all'attività di vendita di articoli di cartolibreria - avrebbe percepito, in concorso con la stessa Esposito e con [OSCURATO:PERSONA]- effettivo titolare della impresa- alcuni c.d. bonus cultura del valore di 500 euro ciascuno, elargito dallo Stato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai neomaggiorenni in ragione del perseguimento di alcune specifiche finalità; gli indagati avrebbero corrisposto ai percettori - in denaro contante - una quota parte del valore del buono e, rappresentando falsamente che il contributo fosse stato utilizzato per acquistare dei libri dalla cartolibreria, avrebbero chiesto ed ottenuto il rimborso dell'intero importo.

Il contributo erogato sarebbe stato di almeno 6.500 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e, in particolare, all'ipotizzato concorso nel reato, ritenuto sussistente, nonostante la dichiarata inutilizzabilità da parte del Tribunale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale avrebbe valorizzato, da una parte, la circostanza che dal conto corrente dell'impresa fosse stato disposto un bonifico in favore del ricorrente, commercialista, per la somma di euro 31.415 la cui causale sarebbe ignota, e, dall'altra il fatto che Russo si sarebbe occupato degli aspetti contabili ed amministrativi della società.

Quanto al primo profilo, sostiene il ricorrente, la circostanza sarebbe stata evidenziata da una informativa di polizia in cui si farebbe riferimento alla contestualità del bonifico in questione con altre quattro operazioni in favore di persone che, secondo la prospettazione accusatoria, "potrebbero essere i soggetti che convogliano i vari beneficiari presso la medesima cartolibreria".

Si tratterebbe tuttavia di un'affermazione generica, non essendo indicato chi siano gli altri beneficiari, quali sarebbero le causali dei bonifici, quali gli importi; non sarebbe stata spiegata la correlazione fra quel bonifico e la condotta illecita e neppure sarebbe stato chiarito perché quel bonifico non potrebbe essere legato all'attività professionale del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari.

Russo, diversamente da quanto affermate dal Tribunale, non sarebbe affatto aduso ad intestazioni fittizie di società a terzi e a tal fine non potrebbe farsi riferimento a non meglio richiamati precedenti di polizia del 2018.

Né potrebbe essere valorizzata la mera probabilità della riproposizione legislativa del bonus cultura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo.2.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità concorsuale dell'indagato, è infondato, ai limiti della inammissibilità.

Il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente sulla base di una serie di elementi indiziari correttamente valutati; in particolare, è stato valorizzato il fatto che: a) la Esposito fosse una intestataria fittizia della ditta Desicart, di fatto insistente, creata da Conte con l'ausilio del ricorrente per un periodo limitato, dal 2016 al 2018; b) la Desicart fosse gestita da Conte e dalla stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) la Esposito fosse intestataria di un'altra società, il cui consulente era sempre l'indagato, in relazione alla quale risultavano condotte di evasione ed elusione fiscale; d) sui conti della Desicart fosse stata rilasciata delega ad operare in favore degli stessi Conte e Russo; e) l'esame della movimentazione dei conti lasciasse trasparire come non solo la stessa impresa non avesse compiuto acquisiti di libri per il periodo in esame ma, soprattutto, come, in coincidenza di accrediti derivanti dalla Consap, cioè dalla Concessionaria dei servivi assicurativi pubblici deputata al pagamento dei bonus,fossero stati registrati azzeramenti della provvista, anche attraverso prelievi in contanti, tra i quali anche il bonifico, senza causale, di 31.41,00 euro.

Rispetto a tale quadro di riferimento, chiaramente evocativo di un obiettivo coinvolgimento del ricorrente nei fatti per cui si procede, nulla di specifico è stato dedotto; in particolare, non è chiaro perché, rispetto ad una ditta che non esercitava nessuna attività di impresa e che era stata creata attraverso una intestazione fittizia della titolarità alla Esposito, dovesse essere rilasciata ad un commercialista, le cui funzioni non sono state affatto chiarite, una procura ad operare sui conti e, soprattutto, perché da quel conto, che veniva sostanzialmente alimentato con i proventi delle truffe, dovesse essere disposto in favore dell'indagato la cospicua somma di oltre trentuno mila euro.

Su tali decisivi profili il motivo di ricorso è silente; né è stato dedotto alcunchè in ordine all'assunto secondo cui l'indagato fosse co-gestore della impresa Desicart. 3.

È invece fondato il secondo motivo di ricorso.

3.1. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo dì concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv.266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988).

Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez.

U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650- 266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato.

3.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Il pericolo di recidiva è stato fatto derivare, oltre che dalla gravità dei fatti, "dalla spregiudicatezza e dalla protervia" rivelate dall'indagato "aduso sia alla intestazione fittizia di società a terzi prezzolati... che a condotte truffaldine" in ragione di "precedenti di polizia in tal senso risalenti al 2018".

Si tratta di una motivazione obiettivamente monca che non chiarisce perché nella specie vi sarebbe un pericolo attuale e concreto di recidiva, non essendo chiaro, al di là di generiche asserzioni, quali sarebbero gli "altri" casi rilevanti di intestazione fittizia di società, né quali sarebbero i precedenti di polizia valorizzati e neppure le ragioni per cui dovrebbero assumere rilievo detti precedenti, considerato peraltro il notevole periodo di tempo passato dalla commissione dei fatti per cui si procede.

Ne deriva che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 15/09/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 640 cod. pen. (così riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari l'originaria contestazione che faceva riferimento all'art. 316 ter cod. pen.) a cui è stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di dodici mesi. Russo è indagato perché, nella qualità di organizzatore della gestione contabile della ditta Desicart di [OSCURATO:PERSONA] - dedita all'attività di vendita di articoli di cartolibreria - avrebbe percepito, in concorso con la stessa Esposito e con [OSCURATO:PERSONA]- effettivo titolare della impresa- alcuni c.d. bonus cultura del valore di 500 euro ciascuno, elargito dallo Stato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai neomaggiorenni in ragione del perseguimento di alcune specifiche finalità; gli indagati avrebbero corrisposto ai percettori - in denaro contante - una quota parte del valore del buono e, rappresentando falsamente che il contributo fosse stato utilizzato per acquistare dei libri dalla cartolibreria, avrebbero chiesto ed ottenuto il rimborso dell'intero importo. Il contributo erogato sarebbe stato di almeno 6.500 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e, in particolare, all'ipotizzato concorso nel reato, ritenuto sussistente, nonostante la dichiarata inutilizzabilità da parte del Tribunale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale avrebbe valorizzato, da una parte, la circostanza che dal conto corrente dell'impresa fosse stato disposto un bonifico in favore del ricorrente, commercialista, per la somma di euro 31.415 la cui causale sarebbe ignota, e, dall'altra il fatto che Russo si sarebbe occupato degli aspetti contabili ed amministrativi della società. Quanto al primo profilo, sostiene il ricorrente, la circostanza sarebbe stata evidenziata da una informativa di polizia in cui si farebbe riferimento alla contestualità del bonifico in questione con altre quattro operazioni in favore di persone che, secondo la prospettazione accusatoria, "potrebbero essere i soggetti che convogliano i vari beneficiari presso la medesima cartolibreria". Si tratterebbe tuttavia di un'affermazione generica, non essendo indicato chi siano gli altri beneficiari, quali sarebbero le causali dei bonifici, quali gli importi; non sarebbe stata spiegata la correlazione fra quel bonifico e la condotta illecita e neppure sarebbe stato chiarito perché quel bonifico non potrebbe essere legato all'attività professionale del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. Russo, diversamente da quanto affermate dal Tribunale, non sarebbe affatto aduso ad intestazioni fittizie di società a terzi e a tal fine non potrebbe farsi riferimento a non meglio richiamati precedenti di polizia del 2018. Né potrebbe essere valorizzata la mera probabilità della riproposizione legislativa del bonus cultura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo.2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità concorsuale dell'indagato, è infondato, ai limiti della inammissibilità. Il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente sulla base di una serie di elementi indiziari correttamente valutati; in particolare, è stato valorizzato il fatto che: a) la Esposito fosse una intestataria fittizia della ditta Desicart, di fatto insistente, creata da Conte con l'ausilio del ricorrente per un periodo limitato, dal 2016 al 2018; b) la Desicart fosse gestita da Conte e dalla stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) la Esposito fosse intestataria di un'altra società, il cui consulente era sempre l'indagato, in relazione alla quale risultavano condotte di evasione ed elusione fiscale; d) sui conti della Desicart fosse stata rilasciata delega ad operare in favore degli stessi Conte e Russo; e) l'esame della movimentazione dei conti lasciasse trasparire come non solo la stessa impresa non avesse compiuto acquisiti di libri per il periodo in esame ma, soprattutto, come, in coincidenza di accrediti derivanti dalla Consap, cioè dalla Concessionaria dei servivi assicurativi pubblici deputata al pagamento dei bonus,fossero stati registrati azzeramenti della provvista, anche attraverso prelievi in contanti, tra i quali anche il bonifico, senza causale, di 31.41,00 euro. Rispetto a tale quadro di riferimento, chiaramente evocativo di un obiettivo coinvolgimento del ricorrente nei fatti per cui si procede, nulla di specifico è stato dedotto; in particolare, non è chiaro perché, rispetto ad una ditta che non esercitava nessuna attività di impresa e che era stata creata attraverso una intestazione fittizia della titolarità alla Esposito, dovesse essere rilasciata ad un commercialista, le cui funzioni non sono state affatto chiarite, una procura ad operare sui conti e, soprattutto, perché da quel conto, che veniva sostanzialmente alimentato con i proventi delle truffe, dovesse essere disposto in favore dell'indagato la cospicua somma di oltre trentuno mila euro. Su tali decisivi profili il motivo di ricorso è silente; né è stato dedotto alcunchè in ordine all'assunto secondo cui l'indagato fosse co-gestore della impresa Desicart. 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 3.1. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo dì concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv.266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650- 266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. 3.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Il pericolo di recidiva è stato fatto derivare, oltre che dalla gravità dei fatti, "dalla spregiudicatezza e dalla protervia" rivelate dall'indagato "aduso sia alla intestazione fittizia di società a terzi prezzolati... che a condotte truffaldine" in ragione di "precedenti di polizia in tal senso risalenti al 2018". Si tratta di una motivazione obiettivamente monca che non chiarisce perché nella specie vi sarebbe un pericolo attuale e concreto di recidiva, non essendo chiaro, al di là di generiche asserzioni, quali sarebbero gli "altri" casi rilevanti di intestazione fittizia di società, né quali sarebbero i precedenti di polizia valorizzati e neppure le ragioni per cui dovrebbero assumere rilievo detti precedenti, considerato peraltro il notevole periodo di tempo passato dalla commissione dei fatti per cui si procede. Ne deriva che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 16491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris