CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ERNQH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che corretta risulta la motivazione in merito alla ritenuta congrua quantificazione della pena determinata, anche alla luce della perizia disposta in sede di gravame, quanto a pena base (poi ridotta a mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per le concesse attenuanti generiche e per il rito) in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.700 ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia a cagione della complessiva condotta del ricorrente che aveva ceduto parte della sostanza, sia per la personalità del medesimo che aveva potuto giovarsi di precedente sentenza ex art. 131-bis cod. pen. per analogo reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0