CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34319/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.434/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1645/05/2016, depositata in data 28 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito di verifica presso la sede dell’associazione “[OSCURATO:PERSONA]”, culminata nel PVC redatto il 27 ottobre 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] a favore di associazioni sportive dilettantistiche - A vviso di a ccertamento - IRES, IRAPed IVA 2008 delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n. T8B041600311 , con il qual e accertava , per l’anno di imposta 2008 , maggiori IRES, IVA eIRAP. La verifica scaturiva da unasegnalazione della Polizia di Stato di Oltrarno; all’esito, emergeva che l’associazione, pur essendo costituita in forma di associazione culturale, svolgeva attività di spettacolo e somministrazione di bevande con scopo di lucro. L’avviso veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale sottoscrittore della dichiarazione dei redditi dell’associazione per l’anno 2008, e, quindi, responsabile per le sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, deducendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto l’attività commerciale svolta dall’ente doveva ritenersi marginale rispetto a quella istituzionale. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’associazione si era mossa nel perimetro normativo degli articoli 148 e 149 t.u.i.r. avendo svolto attività di cessione di beni o prestazione di servizi prevalentemente all’interno dei locali e organizzato un solo evento aperto al pubblico. 2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ri badendo la natura (commerciale) dell’attività svolta dall’associazione. LaCTR respingeva l’appello. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o . Il contribuent e resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’unico motivo dell’avversa impugnazione. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) motivo di ricorso l ’Ufficio deduce la «violazione ed erroneaapplicazione de gli articoli 73, 148 e 149 TUIR, 115 c.p.c., 2697 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)».Dopo aver premesso che nella specie alcune circostanze erano pacifiche, in quanto non contestate (ovvero l’accesso al circolo dalla pubblica via, la pubblicità sulle pagine web, la spesa elevata per i prodotti destinati alla somministrazione) e dopo aver riportato i principigiurisprudenziali in materia, l’Agenzia censura l’operato della CTR, che sarebbe venuta meno ‘al proprio compito di verificare se l’Associazionepresentasse i requisiti per fruire del regime agevolato ai sensi degli agli artt. 73,148 e 149 TUIR’ (pag. 11 del ricorso). Lamenta, in particolare, che il giudice del gravame avrebbe ritenuto decisivi elementi irrilevanti, quali la consueta onerosità della somministrazione di bevande ai soci e la mancata prova della distribuzione di utili, trascurando ‘di fare corretta applicazione del riparto dell’onere probatorio’ (pag. 12). 1.1. Il motivo, come correttamente eccepito dal contribuente, è inammissibile. 1.2. invero, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaattribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (da ultimo, Cass. 15/10/2024, n. 26739). Ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. è, altresì , censurabile in sede di legittimità la sentenza nella quale il giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito(Cass. 21/12/2022, n. 37382). 1.3. Nella specie, tanto la violazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non sono, all’evidenza, mosse nei termini (ammissibili) tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, la CTR non ha, invero, attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (avendo unicamente affermato che l’Ufficio non aveva dato la prova della prevalenza dell’attività commerciale svolta dall’associazione), dall’altro, non ha fondato la propria decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio (eccezion fatta per il profilo, comunque irrilevante,relativo alla mancata distribuzione degli utili tra gli associati, non indicato nell’avviso di accertamento). A ben vedere, il motivo, sotto l’apparente violazione di legge, mira ad una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa a questa Corte: «deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme» (Cass. 23/04/2024, n. 10927). 2. In definitiva,il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.400,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura de