CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;Numero registro generale 17912/2023Numero sezionale 4282/2026Numero di raccolta generale 21045/2026Data pubblicazione 21/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, n. 3821/2/2023, depositata in data 16/6/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;Il sig. [OSCURATO:PERSONA] LEONE, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), con istanza del30.12.2019, indirizzata alla DP di Salerno, chiedeva il rimborso dellamaggiore IVA a suo dire generata, per effetto del diniego espresso diautotutela notificato in data 18.03.2019, in risposta all’istanza diannullamento in autotutela dell’atto di recupero crediton.TF9CR0200097, notificato in data 04.12.2017.Nello specifico, per quanto di interesse, nella richiesta di rimborso,controparte rappresentava:- che in data 12/04/2011, a seguito di PVC del 14/02/2011, la societàaveva emendato a proprio sfavore le dichiarazioni IVA relative agli annid’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, autoriducendosi il credito IVA per€ 414.288,00, in conseguenza dell’errata indicazione, sui modelli F24,dei codici tributi;- che, a seguito di notifica dell’atto di recupero di reddito n.TF9CR0200097 per l’A.I. 2012, la società presentava istanza diautotutela in relazione alla quale l’AdE - DP di Salerno, nella rispostadi diniego, comunque riconosceva che la società aveva provveduto ademendare, a proprio sfavore, le relative dichiarazioni, riducendosi ilcredito IVA per € 414.288,00;- che, in conseguenza del diniego di autotutela e dell’autoriduzione delcredito IVA per € 414.288,00, l’Erario aveva, pertanto, conseguito unr.g. n. 17912/2023 a.c. 19/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17912/2023Numero sezionale 4282/2026Numero di raccolta generale 21045/2026Data pubblicazione 21/06/2026ingiustificato arricchimento, ragion per cui era dovuto il rimborso delcredito IVA di € 414.288,00, oltre interessi.In data 04.06.2021, in assenza di riscontro all’istanza di rimborso, eritenendo essersi formato un provvedimento tacito di diniego, lacontribuente lo impugnava chiedendone l’annullamento con laconsequenziale erogazione del rimborso IVA richiesto, sostenendone laspettanza, a tal fine, in ricorso, testualmente sostenendo che non fossein discussione che nell’anno 2011 la società disponesse di un creditoIva di € 1.075.536,01; allo stesso modo non è contestato – per avernepiù volte dato atto controparte nei provvedimenti richiamati – che dettocredito era stato unilateralmente ridotto dalla società contribuente, per€ 414.288,00, nel tentativo di neutralizzare la contestazionedell’indebito utilizzo temporale del credito d’imposta sicuramentespettante per un importo analogo, a seguito degli investimentieffettuati nelle aree svantaggiate.Ebbene, nel caso che ci occupa si è verificato che l’Agenzia delle Entratepretende il pagamento della somma di € 414.288,00 assumendo che,per detto importo, sia stato malamente utilizzato il credito d’impostamaturato per gli investimenti eseguiti nelle aree svantaggiate econtemporaneamente ha incamerato il medesimo importo che ilcontribuente aveva erogato diminuendo il credito IVA spettante,nell’intento di neutralizzare la contestazione in questione. Negando ilrichiesto rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate, peraltro, realizzerebbeun ingiustificato arricchimento.Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Salerno rigettò la domandadella contribuente, ritenendo non provati i fatti costitutivi del pretesodiritto al rimborso.Avverso detta pronuncia di primo grado, la contribuente interposeappello.r.g. n. 17912/2023 a.c. 19/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17912/2023Numero sezionale 4282/2026Numero di raccolta generale 21045/2026Data pubblicazione 21/06/2026L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto della mancata pronuncia, da partedel giudice di primo grado, sull’eccezione d’inammissibilità del ricorsointroduttivo per tardività, propose appello incidentale.La CGT di secondo grado della Campania – Sez. 2^, con sentenza n.3821/02/23 del 16/06/2023, accolse l’appello della contribuente,rigettando l’appello incidentale.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso la contribuente, che ha anche depositato unamemoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Il sostituto P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato una requisitoria scritta, concludendo per il rigetto delricorso.Ragioni della decisioneInnanzitutto, si deve respingere l’eccezione di inammissibilità delricorso introduttivo spiegata dalla contribuente, rassegnata nellamemoria difensiva depositata.Il ricorso, infatti, si appalesa munito degli elementi essenziali, sia inpunto di specificità che di autosufficienza, e contiene una comprensibileed articolata critica della sentenza impugnata.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/odel procedimento ex artt. 295 c.p.c. e 39, co. 1 bis D.lgs. n. 546/1992in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cpc”, l’Agenzia delle Entratededuce che la contribuente, al fine di contestare il difetto probatoriorilevato dal primo Giudice a sostegno del gravame, richiamava l’atto direcupero n. TF9CR0200145/2011 relativo agli anni 2007-2010 e,allegandovi il provvedimento di recupero crediti, le controdeduzionidell’Ufficio avverso il ricorso di parte e la sentenza della CTP Salerno –Sez. 6^ n. 552/6/2013 a sé favorevole, ribadendo che, negando ilr.g. n. 17912/2023 a.c. 19/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17912/2023Numero sezionale 4282/2026Numero di raccolta generale 21045/2026Data pubblicazione 21/06/2026richiesto rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate avrebbe realizzato uningiustificato arricchimento.Orbene, detta sentenza è stata riformata dalla CGT-2 territoriale consentenza poi impugnata per cassazione dalla contribuente, con laconseguenza che l’Agenzia odierna ricorrente denuncia che il giudice diappello avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino alla definizione dellacausa asseritamente pregiudiziale.1.1. Il motivo è inammissibile.Il giudizio sull’atto di recupero n. TF9CR0200145/2011, sfociato nellasentenza d’appello di riforma della sentenza della C.T.P. di Salerno n.552/6/2013, si è concluso con l’ordinanza di rigetto resa nell’ambitodel giudizio per cassazione n. 6958/2016, sicché l’Agenzia delle Entratenon ha interesse a coltivare il motivo in esame.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate, per giustificare l’esistenza di unarricchimento senza causa a favore dell’amministrazione chefonderebbe il diritto al rimborso della contribuente, si duole che lasentenza impugnata contiene un rinvio per relationem ad una sentenzadella C.T.P. di Salerno (la n. 552/6/2013) che non era ancora passatain giudicato, sicché la sentenza qui impugnata si porrebbe in violazionedell’art. 2909 c.c..2.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sentenzaimpugnata che non fa, nella parte motiva, alcun riferimento allasentenza di primo grado citata dall’amministrazione nel motivo inesame.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/odel procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 D. Lgs. n. 546/1992,132 c.p.c. e 118 e disp. Att. C.p.c. in relazione all’art. 360 1^ co. n.4c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perr.g. n. 17912/2023 a.c. 19/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17912/2023Numero sezionale 4282/2026Numero di raccolta generale 21045/2026Data pubblicazione 21/06/2026carenza di motivazione in merito alla individuazione dei fatti costitutividel diritto al rimborso, oltre che in merito al rigetto dell’eccezione ditardività della domanda di rimborso di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546del 1992, non avendo il giudice di appello individuato il dies delpagamento indebito da parte della contribuente, fondante il pretesodiritto al rimborso, o comunque il termine dal quale il pagamentosarebbe diventato indebito.3.1. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata non spiega quali sarebbero i fatti costitutivi deldiritto al rimborso, quale sarebbe stato il pagamento indebito dellacontribuente, o da quando il pagamento della contribuente sarebbediventato indebito.Né spiega il rigetto dell’eccezione di tardività della domanda dirimborso spiegata dall’amministrazione con l’appello incidentale.4. Il quarto motivo di ricorso, deducente l’inammissibilità del ricorso diprime cure per tardività della domanda di rimborso ai sensi dell’art. 21del d.lgs. n. 546 del 1992, è assorbito dall’accoglimento del terzomotivo.5. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo, assorbito il quarto,inammissibili i primi due.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata,anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata diSalerno, in diversa composizione, che terrà conto anche del rigetto, daparte di questa Corte, del ricorso per cassazione proposto dallacontribuente contro la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Campania – sezione distaccata di Salerno, n.7968/2015, depositata in data 9/9/2015. P.Q.Mr.g. n. 17912/2023 a.c. 19/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17912/2023Numero sezionale 4282/2026Numero di raccolta generale 21045/2026Data pubblicazione 21/06/2026Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, inammissibili iprimi due.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezionedistaccata di Salerno, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 17912/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]