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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62001C0131 - IT Avviso legale importante | 62001C0131 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 12 settembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Artt.49CE - Libera prestazione dei servizi - Consulenti in materia di brevetti - Obbligo di iscriversi all'albo dei consulenti in materia di brevetti dello Stato membro ospitante - Obbligo di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro ospitante. - [OSCURATO:PERSONA]131/01. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01659 Conclusioni dell avvocato generale

1. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee vuol far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 CE-55 CE.

Essa in sostanza rimprovera a tale Stato membro di aver mantenuto in vigore una normativa che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri l'obbligo di essere iscritti nell'albo italiano dei consulenti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per poter fornire servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti.

I - Ambito giuridico A - Ambito giuridico comunitario

2. L'art. 49, primo comma, CE dispone: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

3. Ai sensi dell'art. 50 CE «sono considerati come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale,

b) attività di carattere commerciale,

c) attività artigianali,

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini».

B - Ambito giuridico nazionale

4. L'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica italiana 22 giugno 1979, n. 338, intitolato «Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260», che modifica l'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, recita: «L'articolo 94 è sostituito dal seguente: Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure dinanzi all'Ufficio centrale dei brevetti; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.

Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale dei brevetti.

Il mandato può anche essere conferito a un avvocato o procuratore legale iscritto nei rispettivi albi professionali».

5. L'art. 2, del decreto della Repubblica italiana 30 maggio 1995, n. 342, intitolato «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulenti in proprietà industriale e la formazione del relativo albo», assoggetta l'iscrizione al detto albo alle seguenti condizioni: «Può essere iscritto all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: (...)

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentono ai cittadini italiani l'iscrizione ai corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriali al secondo comma, articolo 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ».

II - Ambito procedurale A - La fase precontenziosa

6. Nella sua lettera di messa in mora 29 luglio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alle autorità italiane di aver mantenuto in vigore gli artt. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, e 2 del decreto 30 maggio 1995, n. 342.

A suo avviso tali articoli sono incompatibili con il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 49 CE.

Ritiene che sarebbe eccessivo pretendere dai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri, dove essi esercitano legittimamente la loro professione, di essere iscritti nell'albo dei consulenti italiani autorizzati dopo aver superato un esame attitudinale e aver acquisito una residenza o un domicilio professionale in Italia, in particolare, allorché la loro prestazione dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti è solo saltuaria e occasionale.

7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali condizioni non sono giustificate né da una ragione imperativa di interesse generale né proporzionate all'obiettivo perseguito e che costituiscono, di conseguenza, un ostacolo frapposto alla libera prestazione dei servizi.

8. Essa ha pertanto pregato il governo italiano di farle conoscere le sue osservazioni entro due mesi a partire dal ricevimento della detta lettera di messa in mora.

9. La Repubblica italiana contesta le censure ascrittele.

A suo avviso, le condizioni prescritte dagli artt. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato, e 2, del decreto 30 maggio 1995, n. 342, sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e sono proporzionate.

Si tratta, in particolare, di garantire al destinatario della prestazione, che non vuole agire di persona nei suoi rapporti con l'amministrazione, la serietà e la competenza dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri.

10. Giudicando la risposta delle autorità italiane insoddisfacente, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava loro, il 4 agosto 1999, una lettera di messa in mora complementare.

In questa lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso le censure precedentemente invocate e ha aggiunto che gli artt. 6, secondo comma, e 13, primo comma, del decreto legge n. 115 sono in contrasto con la direttiva 89/48 nella misura in cui subordinano l'esercizio, anche in forma occasionale e sporadica, dell'attività di consulente in materia di brevetti al superamento di una prova attitudinale.

11. Il 12 ottobre 1999 la Repubblica italiana faceva sapere alla [OSCURATO:PERSONA] che essa manteneva il suo punto di vista.

12. Il 17 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alle autorità italiane un parere motivato dove rievocava le sue censure e la invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi.

13. Il 14 novembre 2000 le autorità italiane ricordavano la loro posizione espressa nella loro pregressa corrispondenza.

14. Ritenendo che la risposta così data non le consentiva di concludere che la Repubblica italiana si era conformata agli obblighi risultanti dagli artt. 49 CE-55 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. B - Le conclusioni delle parti

15. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato registrato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2001.

16. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - constatare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] essere iscritti nell'elenco italiano dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia, per prestare servizi dinanzi all'Ufficio dei brevetti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 CE-55 CE, relativi alla libera prestazione dei servizi; - condannare la Repubblica italiana alle spese.

17. La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia respingere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e condannarla alle spese.

III - Il primo motivo che deduce l'incompatibilità dell'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, con riferimento alle disposizioni dell'art. 49 CE A - Argomenti delle parti

18. Con questo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condizione dell'iscrizione dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri nell'albo dei consulenti italiani per poter fornire una prestazione sporadica e occasionale di consulente presso l'Ufficio italiano dei brevetti per conto di clienti che si sono rivolti a loro, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

19. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il principio della libera prestazione dei servizi può essere limitato solo da regolamentazioni giustificate da motivi di interesse generale, nella misura in cui tale interesse non è tutelato da regole alle quali il prestatore è soggetto nello Stato membro dove è stabilito.

20. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta inoltre dalla costante giurisprudenza della Corte che tali condizioni debbono essere obiettivamente necessarie per garantire il rispetto delle regole professionali e per assicurare la protezione degli interessi che costituisce il loro obiettivo.

21. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte ha costantemente giudicato che spetta allo Stato membro che impone tali condizioni dimostrare sia la necessità che la proporzionalità delle restrizioni imposte dalla propria normativa nazionale al principio della libera prestazione dei servizi.

22. Sottolinea che, nella specie, tale prova non è stata fornita dalla Repubblica italiana.

23. Il governo italiano sostiene che l'attività di consulente in materia di brevetti non rientra nelle disposizioni dell'art. 50 CE.

A suo avviso, l'elemento determinante per qualificare sporadica e occasionale un'attività è non solo la frequenza e la periodicità della prestazione, ma anche la durata e la continuità della stessa.

Nella specie, l'attività di deposito e di registrazione di una sola invenzione non costituisce una prestazione sporadica ma si scagliona su mesi e la tutela del brevetto e l'attività di rappresentanza che ne deriva si estende per una durata di più anni.

Di conseguenza, tale tipo di attività non può essere qualificata né sporadica né occasionale.

Pertanto l'art. 50 CE sarebbe inoperante.

24. A suo avviso sarebbe irrealistico ritenere che un richiedente si rivolga ad un consulente in materia di brevetti perché compia un solo atto, come il deposito di una domanda di brevetti, e successivamente si rivolga ad un altro consulente perché esperi tutta la procedura di esame che ne consegue.

A suo avviso, la prestazione del consulente in materia di brevetti corrisponde sempre ad un'attività complessa, che necessita atti frequenti, periodici e continui, situazione che giustificherebbe una valutazione diversa della prestazione di cui trattasi.

Pertanto, a suo avviso, tale prestazione può essere esercitata in maniera stabile e continuativa nello Stato membro ospitante.

25. Il governo italiano osserva che, ammesso anche che tale prestazione possa essere qualificata sporadica e occasionale, la restrizione al principio della libera prestazione dei servizi è, nella specie, giustificata.

A questo proposito sostiene che si tratta di assicurare la tutela dell'interesse generale e, in particolare, di evitare che gli interessi del titolare dell'invenzione vengano messi a repentaglio.

A suo avviso, tale misura restrittiva è intesa a ripianare le difficoltà incontrate dall'Ufficio dei brevetti italiano in materia di controllo del carattere occasionale dell'attività del consulente in materia di brevetti di un altro Stato membro.

Tenuto conto, in particolare, del numero delle domande e dei depositi presentati all'ufficio nazionale, tale controllo si mostra impossibile.

In assenza dell'istituzione di una siffatta misura, il titolare dell'invenzione correrebbe il rischio di vedere dichiarata illegittima la sua domanda di registrazione.

Si tratta di assicurare qualità professionali ed etiche dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri.

L'interesse generale legato alla tutela dei destinatari dei servizi di cui trattasi contro i danni prodotti dalla mancanza delle attitudini professionali o etiche dei consulenti in materia di brevetti giustificherebbe pertanto ampiamente la limitazione alla libera prestazione dei servizi.

26. Il governo italiano sostiene altresì che la misura restrittiva è motivata dalla volontà di ristabilire una certa parità tra i consulenti in materia di brevetti italiani e quelli stabiliti in altri Stati membri, in particolare in Germania e nel [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, a suo avviso, questi ultimi sarebbero già avvantaggiati dal punto di vista linguistico e geografico.

Questa situazione sarebbe all'origine delle distorsioni nella libera concorrenza.

27. Parimenti, il governo italiano sostiene che sarebbe impossibile identificare con certezza le persone abilitate a svolgere la professione di consulenti in materia di brevetti nel loro Stato membro di origine, quelle che hanno il diritto di usare un titolo in particolare e la formazione da seguire per ottenere tale titolo, nonché dimostrare se essa corrisponde alla formazione richiesta in Italia.

B - Valutazione

28. La definizione data dal governo italiano della nozione di prestazione di servizi esercitata a titolo occasionale è in contrasto con quella data costantemente dalla Corte.

29. Secondo la Corte, infatti, la nozione di «prestazione di servizi» riguarda il caso in cui il prestatore di servizi si sposta in un altro Stato membro per offrirvi dei servizi.

Inoltre, le disposizioni dell'art. 50, terzo comma, CE, prevedono che il detto prestatore eserciti ivi la propria attività in via temporanea .

30. Il carattere temporaneo delle attività considerate dev'essere valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodicità o continuità di questa .

31. Per contro, la nozione di «stabilimento» ai sensi del Trattato, è una nozione molto ampia e implica la possibilità per un cittadino comunitario di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine, e di trarne vantaggio, favorendo così l'interprenetazione economica e sociale nell'ambito della Comunità nel settore delle attività indipendenti .

32. L'elemento determinante per qualificare un'attività «temporanea» sta pertanto nel fatto di partecipare in un modo né stabile né continuativo alla vita economica di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro d'origine.

33. Nella specie, non vedo cosa impedisca lo svolgimento a titolo temporaneo, ai sensi dell'art. 50, terzo comma, CE, dell'attività dei consulenti in materia di brevetti.

Del resto, il governo italiano sembra riconoscerlo implicitamente poiché si limita a sottolineare che l'esercizio sporadico di tale attività sembra illogico nella misura in cui ne risentirebbe l'efficacia dell'incarico del prestatore di servizio.

Così, riconosce che l'esercizio temporaneo di tale attività è possibile, ma non auspicabile.

34. Di conseguenza, si deve constatare che l'attività di consulente in materia di brevetti, allorché viene esercitata in materia temporanea, rientra nelle disposizioni degli artt. 49 CE e seguenti e, in particolare, in quelle dell'art. 50, terzo comma, CE.

35. Si deve pertanto verificare se le disposizioni nazionali italiane costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE.

Se ne ricorre il caso, si tratta di determinare se tale ostacolo è giustificato da ragioni imperative di interesse generale e se le misure adottate per assicurare tale tutela siano proporzionate.

36. Secondo la costante giurisprudenza, l'art. 49 CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi .

37. La Corte ha costantemente giudicato che l'obbligo imposto ad un'impresa stabilita in uno Stato membro che intende esercitare, a titolo di prestazione di servizi, un'attività artigianale in un altro Stato membro di iscriversi nell'albo degli artigiani di quest'ultimo Stato, costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49 CE .

38. Di conseguenza, il requisito dell'iscrizione dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri nell'elenco dei consulenti italiani per poter fornire una prestazione sporadica e occasionale di consulente presso l'Ufficio dei brevetti italiano per conto dei clienti che si sono ad essi rivolti, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

39. La Corte ha giudicato che, anche in assenza di armonizzazione in materia, una siffatta restrizione al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi può essere giustificata solo da norme fondate su ragioni imperative di interesse generale e applicabili a tutte le persone e imprese che esercitano un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui prestatore è soggetto nello Stato membro cui è stabilito .

40. Secondo la Corte, l'obiettivo di garantire la qualità delle opere svolte e di tutelare i destinatari di tali opere costituisce un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi .

41. Tuttavia, essa ha precisato che, conformemente al principio di proporzionalità, l'applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri dev'essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e a non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento .

42. Nella specie, la normativa nazionale controversa è diretta a garantire la qualità delle prestazioni svolte e a tutelare i destinatari di tali prestazioni.

Tale obiettivo deve effettivamente essere considerato come tale da giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, ritengo che le misure adottate per raggiungere tale obiettivo eccedino quanto necessario per conseguirlo.

A mio avviso, il governo italiano ha violato il principio di proporzionalità.

43. Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'ipotesi invocata dalla Repubblica italiana di quasi monopolio dei consulenti in materia di brevetti tedeschi e britannici che sarebbero fortemente avvantaggiati dal punto di vista linguistico e geografico, le autorità italiane avrebbero dovuto denunciarne l'esistenza alla [OSCURATO:PERSONA], la sola competente ad adottare gli atti idonei e correggere tale situazione.

Il rimedio alla violazione di una norma del Trattato non potrebbe in alcun caso essere ritrovato nella violazione di un principio fondamentale del Trattato come il principio della libera prestazione dei servizi .

44. Inoltre, il fatto di sottoporre indistintamente ad uno stesso controllo sia i consulenti il cui Stato membro d'origine non preveda alcuna procedura di autorizzazione o di controllo preventivo della professione, sia quelli originari di uno Stato membro ove tale procedura già esiste e dove non si può assumere che non siano state verificate le competenze e la professionalità dei prestatori, appare sproporzionato per raggiungere lo scopo di tutela dei destinatari di tali prestazioni.

45. Per quanto riguarda l'impossibilità di esercitare un controllo sulle competenze e sulla natura sporadica e occasionale dell'attività dei consulenti che intervengono dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, mi sembra che potrebbero essere trovate misure diverse e meno restrittive, pure esse proporzionate e più rispettose del diritto alla libera prestazione dei servizi.

Per esempio, potrebbe essere richiesto ai vari consulenti di dimostrare che essi soddisfano le condizioni richieste per esercitare le funzioni di consulenti in materia di brevetti .

Parimenti, lo Stato membro ospitante potrebbe prevedere un'iscrizione temporanea che interviene automaticamente su un registro a condizione che tale iscrizione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi .

46. Dagli sviluppi che precedono consegue che questo primo motivo è fondato.

IV - Il secondo motivo che deduce l'incompatibilità dell'obbligo di residenza o di domicilio professionale in italia per fornire ivi servizi con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 49 CE A - Argomenti delle parti

47. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'art. 2, del decreto 30 maggio 1995, n. 342 - nella misura in cui esso prevede inoltre, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei consulenti in materia di brevetti autorizzati a svolgere la loro professione in Italia, un obbligo di residenza o di domicilio professionale in tale Stato membro, con eccezione dei cittadini di Stati che autorizzano l'iscrizione di cittadini italiani sui loro registri senza porre tale condizione - costituisce pure un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi.

48. La clausola di reciprocità, da parte sua, significherebbe che la Repubblica italiana sarebbe disposta a rispettare il diritto comunitario unicamente nei suoi rapporti con gli Stati membri che lo rispettino, cioè quelli che non impongono un siffatto obbligo di residenza.

Orbene, tale posizione è inaccettabile.

Il governo italiano avrebbe del resto affermato che sarebbe disposto a modificare la condizione controversa ma non ha dato seguito a tale dichiarazione d'intenti.

49. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i vari argomenti sostenuti dalla Repubblica italiana non consentirebbero di giustificare la restrizione di cui trattasi.

50. La Repubblica italiana sostiene che la condizione di reciprocità dev'essere interpretata nel senso che esprime la volontà del legislatore italiano di anticipare situazioni future dove accordi con paesi terzi consentirebbero di disciplinare la materia in modo differente.

Il governo italiano tuttavia precisa di essere disposto a modificare la detta condizione, ma ritiene che si tratti di una problematica del tutto marginale e di pura forma.

51. Per quanto riguarda l'obbligo di eleggere domicilio in Italia, il governo italiano osserva che il domicilio serve, secondo la normativa nazionale, a determinare la competenza territoriale dei tribunali italiani nelle azioni che oppongono una parte che chiede la nullità o l'invalidità del brevetto e il titolare dello stesso o quelli che ne detengono la licenza o gli aventi causa e che tale norma è non solo lecita ma anche conforme all'interesse generale insito nel sistema giudiziario.

B - Valutazione

52. Per quanto riguarda la clausola di reciprocità, si deve constatare che, data la genericità della sua formulazione, essa non riguarda soltanto situazioni extra comunitarie future, ma anche situazioni intracomunitarie attuali.

Allo stato della normativa italiana si deve infatti osservare che prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri si vedono privare della facoltà di prestare liberamente la loro attività in Italia se essi non rispettano l'obbligo di previa iscrizione nell'albo dei consulenti in materia di brevetti e l'obbligo di risiedere o di essere domiciliati in tale Stato membro.

Tale principio conosce una sola eccezione: quella secondo la quale gli Stati membri nei quali essi sono stabiliti autorizzano l'iscrizione dei cittadini italiani nei loro albi senza dover giustificare un domicilio o una residenza professionale nei loro paesi.

Orbene, conformemente alla vostra costante giurisprudenza, uno Stato membro non può invocare l'inosservanza del principio di reciprocità o fondarsi su una eventuale violazione del Trattato da parte di uno Stato membro per giustificare il proprio inadempimento .

53. Pertanto, la condizione di reciprocità prevista dall'art. 2 del decreto 30 maggio 1995, n. 342, dev'essere dichiarata contraria alle disposizioni dell'art. 49 CE.

54. Per quanto riguarda l'obbligo di residenza o di domicilio professionale nello Stato membro ospitante, si deve ricordare che secondo la costante giurisprudenza, il fatto di esigere da un operatore economico, già stabilito in un altro Stato membro e che intenda fornire prestazioni di servizi a titolo temporaneo, di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro destinatario della prestazione, costituisce una seria restrizione alla libera prestazione dei servizi .

55. Ne consegue che la suddetta condizione può essere considerata compatibile con gli artt. 49 CE e 50 CE soltanto qualora sia provato che esistono, nel settore di attività considerato, esigenze imperative connesse all'interesse generale le quali giustificano restrizioni alla libera prestazione dei servizi, che tale interesse non è già garantito dalle norme dello Stato di stabilimento e che lo stesso risultato non può essere ottenuto mediante provvedimenti meno drastici .

56. Nella specie, il governo italiano giustifica tale misura con la preoccupazione di assicurare la tutela dei destinatari delle prestazioni di servizi di consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri, di determinare la competenza territoriale dei tribunali italiani nelle azioni che oppongono la parte che chiede la nullità o l'invalidità del brevetto e il suo titolare e di garantire il buon svolgimento del procedimento.

57. Mi sembra che queste ragioni possono giustificare restrizioni al principio della libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, ritengo che la misura che consiste nell'imporre un obbligo di residenza o un domicilio professionale sia sproporzionata in quanto implica spese e altri inconvenienti inutili per il consulente in materia di brevetti stabilito in un altro Stato membro.

Potrebbero essere adottate misure meno restrittive, altrettanto efficaci e più rispettose del principio della libera prestazione dei servizi.

Per quanto riguarda la necessità di attribuire la competenza territoriale ai tribunali italiani, lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto prevedendo che ogni controversia avente ad oggetto un brevetto registrato in Italia rientra nella competenza dei giudici italiani.

Parimenti, per quanto riguarda la necessità di assicurare il buon svolgimento del procedimento e la tutela dei destinatari dei servizi, misure come il ricorso alla cassetta postale, l'elezione di domicilio presso un collega e a vari sistemi di spedizione, di telecomunicazione e di trasporto garantirebbero gli obiettivi fissati.

58. Di conseguenza, considero il secondo motivo parimenti fondato. V - Sulle spese

59. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la Repubblica italiana è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

VI - Conclusione

60. Per le ragioni sopra esposte, suggerisco a questa Corte: «- constatare che, mantenendo in vigore una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti nell'albo dei consulenti italiani e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia, per fornire servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 49 CE-55 CE, relativi alla libera prestazione dei servizi; - condannare la Repubblica italiana alle spese».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0131 - IT Avviso legale importante | 62001C0131 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 12 settembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Artt.49CE - Libera prestazione dei servizi - Consulenti in materia di brevetti - Obbligo di iscriversi all'albo dei consulenti in materia di brevetti dello Stato membro ospitante - Obbligo di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro ospitante. - [OSCURATO:PERSONA]131/01. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01659 Conclusioni dell avvocato generale 1. Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee vuol far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 CE-55 CE. Essa in sostanza rimprovera a tale Stato membro di aver mantenuto in vigore una normativa che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri l'obbligo di essere iscritti nell'albo italiano dei consulenti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per poter fornire servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti. I - Ambito giuridico A - Ambito giuridico comunitario 2. L'art. 49, primo comma, CE dispone: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione». 3. Ai sensi dell'art. 50 CE «sono considerati come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale, b) attività di carattere commerciale, c) attività artigianali, d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini». B - Ambito giuridico nazionale 4. L'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica italiana 22 giugno 1979, n. 338, intitolato «Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260», che modifica l'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, recita: «L'articolo 94 è sostituito dal seguente: Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure dinanzi all'Ufficio centrale dei brevetti; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale dei brevetti. Il mandato può anche essere conferito a un avvocato o procuratore legale iscritto nei rispettivi albi professionali». 5. L'art. 2, del decreto della Repubblica italiana 30 maggio 1995, n. 342, intitolato «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulenti in proprietà industriale e la formazione del relativo albo», assoggetta l'iscrizione al detto albo alle seguenti condizioni: «Può essere iscritto all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: (...) c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentono ai cittadini italiani l'iscrizione ai corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriali al secondo comma, articolo 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ». II - Ambito procedurale A - La fase precontenziosa 6. Nella sua lettera di messa in mora 29 luglio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alle autorità italiane di aver mantenuto in vigore gli artt. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, e 2 del decreto 30 maggio 1995, n. 342. A suo avviso tali articoli sono incompatibili con il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 49 CE. Ritiene che sarebbe eccessivo pretendere dai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri, dove essi esercitano legittimamente la loro professione, di essere iscritti nell'albo dei consulenti italiani autorizzati dopo aver superato un esame attitudinale e aver acquisito una residenza o un domicilio professionale in Italia, in particolare, allorché la loro prestazione dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti è solo saltuaria e occasionale. 7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali condizioni non sono giustificate né da una ragione imperativa di interesse generale né proporzionate all'obiettivo perseguito e che costituiscono, di conseguenza, un ostacolo frapposto alla libera prestazione dei servizi. 8. Essa ha pertanto pregato il governo italiano di farle conoscere le sue osservazioni entro due mesi a partire dal ricevimento della detta lettera di messa in mora. 9. La Repubblica italiana contesta le censure ascrittele. A suo avviso, le condizioni prescritte dagli artt. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato, e 2, del decreto 30 maggio 1995, n. 342, sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e sono proporzionate. Si tratta, in particolare, di garantire al destinatario della prestazione, che non vuole agire di persona nei suoi rapporti con l'amministrazione, la serietà e la competenza dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri. 10. Giudicando la risposta delle autorità italiane insoddisfacente, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava loro, il 4 agosto 1999, una lettera di messa in mora complementare. In questa lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso le censure precedentemente invocate e ha aggiunto che gli artt. 6, secondo comma, e 13, primo comma, del decreto legge n. 115 sono in contrasto con la direttiva 89/48 nella misura in cui subordinano l'esercizio, anche in forma occasionale e sporadica, dell'attività di consulente in materia di brevetti al superamento di una prova attitudinale. 11. Il 12 ottobre 1999 la Repubblica italiana faceva sapere alla [OSCURATO:PERSONA] che essa manteneva il suo punto di vista. 12. Il 17 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alle autorità italiane un parere motivato dove rievocava le sue censure e la invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi. 13. Il 14 novembre 2000 le autorità italiane ricordavano la loro posizione espressa nella loro pregressa corrispondenza. 14. Ritenendo che la risposta così data non le consentiva di concludere che la Repubblica italiana si era conformata agli obblighi risultanti dagli artt. 49 CE-55 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. B - Le conclusioni delle parti 15. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato registrato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2001. 16. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - constatare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] essere iscritti nell'elenco italiano dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia, per prestare servizi dinanzi all'Ufficio dei brevetti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 CE-55 CE, relativi alla libera prestazione dei servizi; - condannare la Repubblica italiana alle spese. 17. La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia respingere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e condannarla alle spese. III - Il primo motivo che deduce l'incompatibilità dell'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, con riferimento alle disposizioni dell'art. 49 CE A - Argomenti delle parti 18. Con questo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condizione dell'iscrizione dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri nell'albo dei consulenti italiani per poter fornire una prestazione sporadica e occasionale di consulente presso l'Ufficio italiano dei brevetti per conto di clienti che si sono rivolti a loro, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. 19. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il principio della libera prestazione dei servizi può essere limitato solo da regolamentazioni giustificate da motivi di interesse generale, nella misura in cui tale interesse non è tutelato da regole alle quali il prestatore è soggetto nello Stato membro dove è stabilito. 20. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta inoltre dalla costante giurisprudenza della Corte che tali condizioni debbono essere obiettivamente necessarie per garantire il rispetto delle regole professionali e per assicurare la protezione degli interessi che costituisce il loro obiettivo. 21. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte ha costantemente giudicato che spetta allo Stato membro che impone tali condizioni dimostrare sia la necessità che la proporzionalità delle restrizioni imposte dalla propria normativa nazionale al principio della libera prestazione dei servizi. 22. Sottolinea che, nella specie, tale prova non è stata fornita dalla Repubblica italiana. 23. Il governo italiano sostiene che l'attività di consulente in materia di brevetti non rientra nelle disposizioni dell'art. 50 CE. A suo avviso, l'elemento determinante per qualificare sporadica e occasionale un'attività è non solo la frequenza e la periodicità della prestazione, ma anche la durata e la continuità della stessa. Nella specie, l'attività di deposito e di registrazione di una sola invenzione non costituisce una prestazione sporadica ma si scagliona su mesi e la tutela del brevetto e l'attività di rappresentanza che ne deriva si estende per una durata di più anni. Di conseguenza, tale tipo di attività non può essere qualificata né sporadica né occasionale. Pertanto l'art. 50 CE sarebbe inoperante. 24. A suo avviso sarebbe irrealistico ritenere che un richiedente si rivolga ad un consulente in materia di brevetti perché compia un solo atto, come il deposito di una domanda di brevetti, e successivamente si rivolga ad un altro consulente perché esperi tutta la procedura di esame che ne consegue. A suo avviso, la prestazione del consulente in materia di brevetti corrisponde sempre ad un'attività complessa, che necessita atti frequenti, periodici e continui, situazione che giustificherebbe una valutazione diversa della prestazione di cui trattasi. Pertanto, a suo avviso, tale prestazione può essere esercitata in maniera stabile e continuativa nello Stato membro ospitante. 25. Il governo italiano osserva che, ammesso anche che tale prestazione possa essere qualificata sporadica e occasionale, la restrizione al principio della libera prestazione dei servizi è, nella specie, giustificata. A questo proposito sostiene che si tratta di assicurare la tutela dell'interesse generale e, in particolare, di evitare che gli interessi del titolare dell'invenzione vengano messi a repentaglio. A suo avviso, tale misura restrittiva è intesa a ripianare le difficoltà incontrate dall'Ufficio dei brevetti italiano in materia di controllo del carattere occasionale dell'attività del consulente in materia di brevetti di un altro Stato membro. Tenuto conto, in particolare, del numero delle domande e dei depositi presentati all'ufficio nazionale, tale controllo si mostra impossibile. In assenza dell'istituzione di una siffatta misura, il titolare dell'invenzione correrebbe il rischio di vedere dichiarata illegittima la sua domanda di registrazione. Si tratta di assicurare qualità professionali ed etiche dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri. L'interesse generale legato alla tutela dei destinatari dei servizi di cui trattasi contro i danni prodotti dalla mancanza delle attitudini professionali o etiche dei consulenti in materia di brevetti giustificherebbe pertanto ampiamente la limitazione alla libera prestazione dei servizi. 26. Il governo italiano sostiene altresì che la misura restrittiva è motivata dalla volontà di ristabilire una certa parità tra i consulenti in materia di brevetti italiani e quelli stabiliti in altri Stati membri, in particolare in Germania e nel [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a suo avviso, questi ultimi sarebbero già avvantaggiati dal punto di vista linguistico e geografico. Questa situazione sarebbe all'origine delle distorsioni nella libera concorrenza. 27. Parimenti, il governo italiano sostiene che sarebbe impossibile identificare con certezza le persone abilitate a svolgere la professione di consulenti in materia di brevetti nel loro Stato membro di origine, quelle che hanno il diritto di usare un titolo in particolare e la formazione da seguire per ottenere tale titolo, nonché dimostrare se essa corrisponde alla formazione richiesta in Italia. B - Valutazione 28. La definizione data dal governo italiano della nozione di prestazione di servizi esercitata a titolo occasionale è in contrasto con quella data costantemente dalla Corte. 29. Secondo la Corte, infatti, la nozione di «prestazione di servizi» riguarda il caso in cui il prestatore di servizi si sposta in un altro Stato membro per offrirvi dei servizi. Inoltre, le disposizioni dell'art. 50, terzo comma, CE, prevedono che il detto prestatore eserciti ivi la propria attività in via temporanea . 30. Il carattere temporaneo delle attività considerate dev'essere valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodicità o continuità di questa . 31. Per contro, la nozione di «stabilimento» ai sensi del Trattato, è una nozione molto ampia e implica la possibilità per un cittadino comunitario di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine, e di trarne vantaggio, favorendo così l'interprenetazione economica e sociale nell'ambito della Comunità nel settore delle attività indipendenti . 32. L'elemento determinante per qualificare un'attività «temporanea» sta pertanto nel fatto di partecipare in un modo né stabile né continuativo alla vita economica di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro d'origine. 33. Nella specie, non vedo cosa impedisca lo svolgimento a titolo temporaneo, ai sensi dell'art. 50, terzo comma, CE, dell'attività dei consulenti in materia di brevetti. Del resto, il governo italiano sembra riconoscerlo implicitamente poiché si limita a sottolineare che l'esercizio sporadico di tale attività sembra illogico nella misura in cui ne risentirebbe l'efficacia dell'incarico del prestatore di servizio. Così, riconosce che l'esercizio temporaneo di tale attività è possibile, ma non auspicabile. 34. Di conseguenza, si deve constatare che l'attività di consulente in materia di brevetti, allorché viene esercitata in materia temporanea, rientra nelle disposizioni degli artt. 49 CE e seguenti e, in particolare, in quelle dell'art. 50, terzo comma, CE. 35. Si deve pertanto verificare se le disposizioni nazionali italiane costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE. Se ne ricorre il caso, si tratta di determinare se tale ostacolo è giustificato da ragioni imperative di interesse generale e se le misure adottate per assicurare tale tutela siano proporzionate. 36. Secondo la costante giurisprudenza, l'art. 49 CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi . 37. La Corte ha costantemente giudicato che l'obbligo imposto ad un'impresa stabilita in uno Stato membro che intende esercitare, a titolo di prestazione di servizi, un'attività artigianale in un altro Stato membro di iscriversi nell'albo degli artigiani di quest'ultimo Stato, costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 49 CE . 38. Di conseguenza, il requisito dell'iscrizione dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri nell'elenco dei consulenti italiani per poter fornire una prestazione sporadica e occasionale di consulente presso l'Ufficio dei brevetti italiano per conto dei clienti che si sono ad essi rivolti, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. 39. La Corte ha giudicato che, anche in assenza di armonizzazione in materia, una siffatta restrizione al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi può essere giustificata solo da norme fondate su ragioni imperative di interesse generale e applicabili a tutte le persone e imprese che esercitano un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui prestatore è soggetto nello Stato membro cui è stabilito . 40. Secondo la Corte, l'obiettivo di garantire la qualità delle opere svolte e di tutelare i destinatari di tali opere costituisce un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi . 41. Tuttavia, essa ha precisato che, conformemente al principio di proporzionalità, l'applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri dev'essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e a non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento . 42. Nella specie, la normativa nazionale controversa è diretta a garantire la qualità delle prestazioni svolte e a tutelare i destinatari di tali prestazioni. Tale obiettivo deve effettivamente essere considerato come tale da giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, ritengo che le misure adottate per raggiungere tale obiettivo eccedino quanto necessario per conseguirlo. A mio avviso, il governo italiano ha violato il principio di proporzionalità. 43. Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'ipotesi invocata dalla Repubblica italiana di quasi monopolio dei consulenti in materia di brevetti tedeschi e britannici che sarebbero fortemente avvantaggiati dal punto di vista linguistico e geografico, le autorità italiane avrebbero dovuto denunciarne l'esistenza alla [OSCURATO:PERSONA], la sola competente ad adottare gli atti idonei e correggere tale situazione. Il rimedio alla violazione di una norma del Trattato non potrebbe in alcun caso essere ritrovato nella violazione di un principio fondamentale del Trattato come il principio della libera prestazione dei servizi . 44. Inoltre, il fatto di sottoporre indistintamente ad uno stesso controllo sia i consulenti il cui Stato membro d'origine non preveda alcuna procedura di autorizzazione o di controllo preventivo della professione, sia quelli originari di uno Stato membro ove tale procedura già esiste e dove non si può assumere che non siano state verificate le competenze e la professionalità dei prestatori, appare sproporzionato per raggiungere lo scopo di tutela dei destinatari di tali prestazioni. 45. Per quanto riguarda l'impossibilità di esercitare un controllo sulle competenze e sulla natura sporadica e occasionale dell'attività dei consulenti che intervengono dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, mi sembra che potrebbero essere trovate misure diverse e meno restrittive, pure esse proporzionate e più rispettose del diritto alla libera prestazione dei servizi. Per esempio, potrebbe essere richiesto ai vari consulenti di dimostrare che essi soddisfano le condizioni richieste per esercitare le funzioni di consulenti in materia di brevetti . Parimenti, lo Stato membro ospitante potrebbe prevedere un'iscrizione temporanea che interviene automaticamente su un registro a condizione che tale iscrizione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi . 46. Dagli sviluppi che precedono consegue che questo primo motivo è fondato. IV - Il secondo motivo che deduce l'incompatibilità dell'obbligo di residenza o di domicilio professionale in italia per fornire ivi servizi con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 49 CE A - Argomenti delle parti 47. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'art. 2, del decreto 30 maggio 1995, n. 342 - nella misura in cui esso prevede inoltre, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei consulenti in materia di brevetti autorizzati a svolgere la loro professione in Italia, un obbligo di residenza o di domicilio professionale in tale Stato membro, con eccezione dei cittadini di Stati che autorizzano l'iscrizione di cittadini italiani sui loro registri senza porre tale condizione - costituisce pure un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi. 48. La clausola di reciprocità, da parte sua, significherebbe che la Repubblica italiana sarebbe disposta a rispettare il diritto comunitario unicamente nei suoi rapporti con gli Stati membri che lo rispettino, cioè quelli che non impongono un siffatto obbligo di residenza. Orbene, tale posizione è inaccettabile. Il governo italiano avrebbe del resto affermato che sarebbe disposto a modificare la condizione controversa ma non ha dato seguito a tale dichiarazione d'intenti. 49. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i vari argomenti sostenuti dalla Repubblica italiana non consentirebbero di giustificare la restrizione di cui trattasi. 50. La Repubblica italiana sostiene che la condizione di reciprocità dev'essere interpretata nel senso che esprime la volontà del legislatore italiano di anticipare situazioni future dove accordi con paesi terzi consentirebbero di disciplinare la materia in modo differente. Il governo italiano tuttavia precisa di essere disposto a modificare la detta condizione, ma ritiene che si tratti di una problematica del tutto marginale e di pura forma. 51. Per quanto riguarda l'obbligo di eleggere domicilio in Italia, il governo italiano osserva che il domicilio serve, secondo la normativa nazionale, a determinare la competenza territoriale dei tribunali italiani nelle azioni che oppongono una parte che chiede la nullità o l'invalidità del brevetto e il titolare dello stesso o quelli che ne detengono la licenza o gli aventi causa e che tale norma è non solo lecita ma anche conforme all'interesse generale insito nel sistema giudiziario. B - Valutazione 52. Per quanto riguarda la clausola di reciprocità, si deve constatare che, data la genericità della sua formulazione, essa non riguarda soltanto situazioni extra comunitarie future, ma anche situazioni intracomunitarie attuali. Allo stato della normativa italiana si deve infatti osservare che prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri si vedono privare della facoltà di prestare liberamente la loro attività in Italia se essi non rispettano l'obbligo di previa iscrizione nell'albo dei consulenti in materia di brevetti e l'obbligo di risiedere o di essere domiciliati in tale Stato membro. Tale principio conosce una sola eccezione: quella secondo la quale gli Stati membri nei quali essi sono stabiliti autorizzano l'iscrizione dei cittadini italiani nei loro albi senza dover giustificare un domicilio o una residenza professionale nei loro paesi. Orbene, conformemente alla vostra costante giurisprudenza, uno Stato membro non può invocare l'inosservanza del principio di reciprocità o fondarsi su una eventuale violazione del Trattato da parte di uno Stato membro per giustificare il proprio inadempimento . 53. Pertanto, la condizione di reciprocità prevista dall'art. 2 del decreto 30 maggio 1995, n. 342, dev'essere dichiarata contraria alle disposizioni dell'art. 49 CE. 54. Per quanto riguarda l'obbligo di residenza o di domicilio professionale nello Stato membro ospitante, si deve ricordare che secondo la costante giurisprudenza, il fatto di esigere da un operatore economico, già stabilito in un altro Stato membro e che intenda fornire prestazioni di servizi a titolo temporaneo, di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro destinatario della prestazione, costituisce una seria restrizione alla libera prestazione dei servizi . 55. Ne consegue che la suddetta condizione può essere considerata compatibile con gli artt. 49 CE e 50 CE soltanto qualora sia provato che esistono, nel settore di attività considerato, esigenze imperative connesse all'interesse generale le quali giustificano restrizioni alla libera prestazione dei servizi, che tale interesse non è già garantito dalle norme dello Stato di stabilimento e che lo stesso risultato non può essere ottenuto mediante provvedimenti meno drastici . 56. Nella specie, il governo italiano giustifica tale misura con la preoccupazione di assicurare la tutela dei destinatari delle prestazioni di servizi di consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri, di determinare la competenza territoriale dei tribunali italiani nelle azioni che oppongono la parte che chiede la nullità o l'invalidità del brevetto e il suo titolare e di garantire il buon svolgimento del procedimento. 57. Mi sembra che queste ragioni possono giustificare restrizioni al principio della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, ritengo che la misura che consiste nell'imporre un obbligo di residenza o un domicilio professionale sia sproporzionata in quanto implica spese e altri inconvenienti inutili per il consulente in materia di brevetti stabilito in un altro Stato membro. Potrebbero essere adottate misure meno restrittive, altrettanto efficaci e più rispettose del principio della libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda la necessità di attribuire la competenza territoriale ai tribunali italiani, lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto prevedendo che ogni controversia avente ad oggetto un brevetto registrato in Italia rientra nella competenza dei giudici italiani. Parimenti, per quanto riguarda la necessità di assicurare il buon svolgimento del procedimento e la tutela dei destinatari dei servizi, misure come il ricorso alla cassetta postale, l'elezione di domicilio presso un collega e a vari sistemi di spedizione, di telecomunicazione e di trasporto garantirebbero gli obiettivi fissati. 58. Di conseguenza, considero il secondo motivo parimenti fondato. V - Sulle spese 59. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e la Repubblica italiana è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. VI - Conclusione 60. Per le ragioni sopra esposte, suggerisco a questa Corte: «- constatare che, mantenendo in vigore una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti nell'albo dei consulenti italiani e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia, per fornire servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 49 CE-55 CE, relativi alla libera prestazione dei servizi; - condannare la Repubblica italiana alle spese».
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris