CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13965/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, volta alla declaratoria di violazione del divieto di bis inidem, per esser state pronunciate più sentenze per il medesimo fatto, a carico delrichiedente, con conseguente ordine di esecuzione di quella a mezzo della quale è statainflitta la pena meno severa e revoca della altre (trattasi del reato di violazione degli obblighidi assistenza familiare, commesso dal novembre 2014 con condotta perdurante e giudicatocon sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica, di condanna alla pena dianni uno di reclusione ed euro ottocento di multa e del medesimo reato ex art. 570 cod.pen., posto in essere dal novembre del 2014 con condotta perdurante e giudicato consentenza del Tribunale di Napoli del 05/12/2023, di condanna alla pena di mesi cinque direclusione ed euro cinquecento di multa). Il provvedimento reiettivo si fonda sul dato dellenon identità delle condotte; queste – secondo il giudice dell’esecuzione – sono omogenee econnotate dalla medesima iniziale, ma sono cessate in due epoche diverse, coincidenti conl’emissione delle due sentenze di primo grado e, dunque, una il 12/04/2022 e l’altra il[OSCURATO:DATA_NASCITA], non emergendo peraltro alcuna interruzione delle condotte illecite ascritte.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell’ordinanza impugnata, per inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. La difesa ha presentatomemoria, riportandosi ai motivi principali dell’impugnazione.3. L’impugnazione è distonica rispetto al nucleo della decisione avversata, che haad oggetto esclusivamente, come da richiesta formulata dalla difesa, l’esistenza di unaviolazione del principio del ne bis in idem. La prospettazione difensiva, sul punto, è anchevolta alla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto sia con il dato normativo, siacon i principi giurisprudenziali ripetutamente fissati.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una sommadeterminabile in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.