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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29807/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4/06/1970avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili;udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 dicembre 2025, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre2023, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni sei,mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 2.667 di multa, e di Rocco2.667 di multa, confermando nel resto la condanna degli imputati per due delittidi rapina aggravata, commessi rispettivamente in data 25 giugno 2020 inCuringa e in data 8 febbraio 2019 in [OSCURATO:PERSONA], oltre che per ricettazione eporto di armi in luogo pubblico.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degliimputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.1.

Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione agliartt. 192 e 533 cod. proc. pen., censurando la valutazione del quadro indiziariorelativo alla rapina commessa l'8 febbraio 2019.

Si assume che la Corteterritoriale abbia fornito una spiegazione meramente congetturale dellacircostanza che l'autovettura utilizzata per il delitto fosse stata abbandonata oltrecinque ore dopo la commissione della rapina, senza confrontarsi con laprospettata incompatibilità logica di tale intervallo temporale rispetto alladinamica delittuosa ricostruita dall'accusa, con conseguente violazione delcriterio dell'accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.2.1.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 110 e 378 cod. pen. e all'art. 597 cod. proc.pen., lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile larichiesta di riqualificazione del fatto da concorso nel delitto di rapina dell’8febbraio 2019 in favoreggiamento personale.

Il ricorrente sostiene che il proprioeventuale contributo avrebbe riguardato esclusivamente la fase successiva allaconsumazione della rapina, finalizzata ad agevolare la fuga dei responsabili, ededuce che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzato lapreesistenza di un accordo senza verificare se esso fosse diretto allarealizzazione del reato ovvero limitato all'assistenza post delictum.2.1.3.

Con il terzo motivo, si deducono contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla rapina del 25 giugno 2020.

Si censura laricostruzione operata dalla Corte territoriale circa i contatti telefonici intercorsitra il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi successive al fatto, assumendosiche la giustificazione fondata su una loro presunta separazione risultiincompatibile con la stessa ricostruzione accusatoria che li collocava a bordodella medesima autovettura.

Viene inoltre contestata la valutazione degli esitinegativi degli accertamenti genetici e dattiloscopici, ritenuti dalla Corte un datoneutro, sostenendosi che tali risultanze avrebbero dovuto essere considerateunitamente agli altri elementi prospettati dalla difesa ai fini dell'emersione di unragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.2.1.4.

Con il quarto motivo, si lamenta la violazione di legge in relazione agliartt. 81, quarto comma, e 99 cod. pen., deducendo l'illegittima applicazionedell'aumento minimo previsto per la continuazione nei confronti del soggettorecidivo.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe adottato un percorsoargomentativo contraddittorio, avendo affermato che la recidiva non era stataconcretamente applicata nel calcolo della pena e, allo stesso tempo, utilizzato lastessa ai fini dell'applicazione del regime più sfavorevole previsto dall'art. 81,quarto comma, cod. pen., che presuppone invece l'effettiva applicazione dellarecidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.2.2.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1.

Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione agliartt. 192 e 533 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbeomesso di confrontarsi con la censura difensiva concernente l'impossibilitàmateriale della partecipazione dell’imputato alla rapina dell'8 febbraio 2019 qualeesecutore materiale.

Il ricorrente evidenzia che, secondo i dati di localizzazionetelefonica acquisiti agli atti, la propria utenza risultava agganciata, alle ore 8:59,a una cella diversa da quella compatibile con il luogo della rapina, iniziata alleore 9:04, sicché la motivazione avrebbe eluso il rilievo difensivo medianteun'affermazione ritenuta meramente assertiva e incompatibile con il canonedell'oltre ogni ragionevole dubbio.2.2.2.

Con il secondo motivo, si denunciano la contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova per omissione, inrelazione alla rapina del 25 giugno 2020.

Si deduce che la Corte di appelloavrebbe fornito una spiegazione logicamente incompatibile con la stessaricostruzione accusatoria nel valorizzare le telefonate intercorse tra il ricorrente eil coimputato [OSCURATO:PERSONA] dopo il fatto, ipotizzando una loro separazione nondesumibile dal materiale probatorio.

Si lamenta, inoltre, l'omessa valutazione deldato relativo alla localizzazione dell'utenza telefonica in uso all'imputato nelcomune di Filadelfia poco dopo la consumazione della rapina e l'erroneasvalutazione dell'esito negativo degli accertamenti genetici e dattiloscopicieseguiti sui reperti acquisiti, elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovutoessere considerati incompatibili con la tesi accusatoria.2.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce carenza di motivazione in ordine aldiniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.Si sostiene che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio negativo sullevalutare gli ulteriori elementi favorevoli prospettati dalla difesa, e che abbiaritenuto congrui gli aumenti di pena per la continuazione medianteun'affermazione apodittica, priva di un effettivo riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono in parte inammissibili e in parte infondati per i motivi quiillustrati.2.

Il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primomotivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da trattarsi congiuntamente in quantofondati su doglianze analoghe, sono inammissibili.2.1.

Va richiamato il consolidato principio secondo cui esula dai poteri dellaCorte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito; neconsegue che non integra vizio di legittimità la mera prospettazione, da parte delricorrente, di una diversa e più favorevole interpretazione delle emergenzeprocessuali, né è consentito al giudice di legittimità sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio o verificarne lamaggiore o minore persuasività, dovendo il sindacato restare circoscrittoall’accertamento della coerenza strutturale della sentenza e della non manifestaillogicità del percorso giustificativo (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).

Nonvi è, pertanto, spazio per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, ancorché prospettati come maggiormenteplausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli valorizzati dalgiudice di merito, poiché una simile deduzione si risolve nella sollecitazione di unnon consentito riesame del fatto, estraneo al perimetro del controllo demandatoa questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).2.2.

Nel caso in esame i ricorrenti censurano la tenuta logico-argomentativadella motivazione in ordine al compendio indiziario valorizzato ai finidell'affermazione di responsabilità per la rapina dell'8 febbraio 2019.

Inparticolare, il [OSCURATO:PERSONA] deduce l'asserita illogicità della giustificazione fornita circal'intervallo temporale intercorso tra la consumazione del reato e l'abbandonodell'autovettura impiegata nell'azione delittuosa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] prospettal'incompatibilità della propria partecipazione al fatto sulla base dei dati dilocalizzazione dell'utenza telefonica a lui riferibile.La Corte territoriale ha, tuttavia, proceduto a una puntuale disamina deitabulati telefonici relativi alle utenze pacificamente in uso agli imputati,evidenziando come gli stessi documentino il contestuale spostamento di entrambidalla provincia di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nella fascia temporalecoincidente con la consumazione della rapina, la loro permanenza nell'areainteressata sino alle ore 14.00 circa e il successivo rientro nei luoghi diprovenienza.

Ha inoltre evidenziato che la progressione degli agganci alle celletelefoniche risulta pienamente coerente con la ricostruzione dei movimenti degliimputati e con il loro allontanamento dal luogo del delitto a bordodell'autovettura riconducibile al [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla dedotta incongruenza rappresentata dal lasso di tempotrascorso tra la commissione della rapina e l'abbandono del veicolo utilizzatodagli imputati, la Corte di appello ha offerto una spiegazione immune da vizilogici, individuandone la ragione nell'esigenza di sottrarsi alle immediate attivitàdi ricerca e controllo delle forze dell'ordine.

Si tratta di una valutazione di meritosorretta da argomentazione non manifestamente illogica e, pertanto, nonsindacabile in sede di legittimità.Le doglianze difensive sono pertanto inammissibili, poiché, al di là dellaformale deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge, mirano inrealtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversalettura delle risultanze processuali, senza individuare concreti profili di manifestaillogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale idonei ad incrinare la tenutalogico-giuridica della decisione impugnata.3.

Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito.Accertata la responsabilità concorsuale dell'imputato per la rapina commessa indata 8 febbraio 2019, è infatti giuridicamente preclusa ogni riqualificazione neldelitto di favoreggiamento personale.Invero, la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale èespressamente esclusa nei casi di concorso nel reato, come chiaramente stabilitodalla clausola di riserva «fuori dei casi di concorso» contenuta nell'art. 378 cod.pen.

Ne consegue che tale fattispecie presuppone l'estraneità dell'agente, tantosul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, alla realizzazione del reatopresupposto.

Pertanto, una volta accertata la partecipazione concorsualedell'imputato al delitto di rapina, risulta giuridicamente preclusa qualsiasiriqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen. (Sez. 6, n. 21439del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062-01; Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001,Capasso, Rv. 219892-01).4.

Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondomotivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente in quantoprospettano censure analoghe, sono inammissibili.4.1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'impugnazionenon assolve alla propria funzione critica quando si limita a riprodurre censure giàprospettate nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente disattese dal giudicedi merito, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza oillogicità della motivazione, senza confrontarsi in modo effettivo e argomentatocon le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

In tali casi, ilmotivo si risolve in una mera reiterazione di doglianze già scrutinate e respinte,assumendo carattere solo apparente e non specifico, poiché omette dievidenziare i vizi logici o giuridici che inficerebbero la motivazione censurata(Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01).4.2.

Le doglianze articolate dai ricorrenti riguardano la valutazione deicontatti telefonici intercorsi tra gli imputati, l’interpretazione dei dati dilocalizzazione delle utenze loro attribuite e la rilevanza degli accertamenti tecnicieseguiti sui reperti acquisiti con riferimento alla rapina del 25 giugno 2020.

Ildato relativo alla localizzazione della propria utenza nel comune di Filadelfia pocodopo il fatto.Tali censure, tuttavia, non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata, ma si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni giàsottoposte all’esame dei giudici di merito e da questi disattese conargomentazione immune da manifeste illogicità.La Corte territoriale ha, infatti, fornito una motivazione analitica, coerente elogicamente strutturata in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati,confrontandosi puntualmente con ciascuna delle doglianze successivamenteriproposte in questa sede.

In particolare, il giudice di appello ha richiamato esviluppato il quadro fattuale risultante dalle emergenze investigative, giàdiffusamente esaminate nella sentenza di primo grado, evidenziando come ilgiudizio di colpevolezza non fosse fondato esclusivamente sui dati dilocalizzazione ricavati dagli agganci delle utenze telefoniche in uso agli imputati,ma trovasse riscontro in un complesso convergente di elementi indiziari, valutatisecondo un criterio unitario e non atomistico.La Corte di appello ha altresì espressamente scrutinato le censureconcernenti gli accertamenti tecnici eseguiti sui reperti acquisiti, chiarendo leragioni per le quali l'assenza di tracce dattiloscopiche o biologiche riferibili agliimputati non fosse suscettibile di assumere valenza decisiva o comunqueincompatibile con l'ipotesi accusatoria, in considerazione delle concrete modalitàdel fatto e del complessivo compendio probatorio acquisito.Parimenti immune da censure logiche si presenta la motivazione con cui laCorte di appello ha esaminato i contatti telefonici intercorsi tra gli imputati dopola rapina, anche con riferimento alla dedotta presenza di [OSCURATO:PERSONA] in unluogo distante da quello del delitto nell'immediatezza dei fatti.

I giudici di meritohanno richiamato la ricostruzione cronologica delle comunicazioni, già sviluppatanella sentenza di primo grado, ritenendola pienamente coerente con la dinamicadell'azione criminosa ed escludendo che da tale elemento potesse desumersialcuna incompatibilità con l'ipotesi accusatoria.A fronte di tale articolato percorso motivazionale, i ricorrenti si limitano areiterare argomenti difensivi già esaminati e disattesi nei precedenti gradi digiudizio, senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata.

Ne consegue l'inammissibilità dei motivi, in quantomeramente reiterativi, privi del necessario confronto critico con la motivazioneimpugnata e diretti esclusivamente a sollecitare un nuovo apprezzamento dellerisultanze processuali, non consentito in sede di legittimità.5.

Il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducecarenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, alla determinazione della pena e all’aumento di pena per lacontinuazione, è manifestamente infondato.5.1.

Quanto alla doglianza riferita alla complessiva determinazione dellapena, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, intema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità delgiudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che ne diaconto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.); quantopiù il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere didare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio; è consentito farricorso esclusivo a espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruoaumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3,n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che la pena era statadeterminata in misura di poco superiore al minimo edittale, da ritenersi congruae adeguata tenuto conto della gravità delle condotte, rendendo una motivazionenon manifestamente illogica e pienamente idonea a sorreggere il trattamentosanzionatorio applicato.5.2.

È infondata la censura concernente gli aumenti di pena a titolo dicontinuazione per i reati satellite.

Risulta invero che la Corte di appello harispettato i limiti di cui all’art. 81 cod. pen., senza realizzare un surrettiziocumulo materiale delle pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01).

Individuata quale violazione più grave la rapina aggravata del 25giugno 2020, sono stati applicati aumenti per la continuazione pari a tre mesi direclusione ed euro 600 di multa per la seconda rapina, due mesi di reclusione edeuro 400 di multa per la ricettazione e un mese di reclusione per il reato di cuiall’art. 4 l. n. 110 del 1975, tutti in misura ampiamente inferiore ai minimiedittali previsti per i singoli reati considerati autonomamente.5.3.

Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, si deveribadire che la stessa deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorchésia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione deltrattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha osservato che non vi eranoelementi idonei a giustificare una riduzione della pena, alla luce delle gravimodalità delle condotte, così adempiendo implicitamente all'onere motivazionalerichiesto per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.6.

Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.6.1.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81, comma 4, e 99 cod.pen., sostenendo che la Corte territoriale ha applicato l’aumento minimo previstoper la continuazione sul presupposto della sussistenza della recidiva reiterata,nonostante la stessa sia stata esclusa dai giudici di merito nella determinazionedella pena.La questione devoluta riguarda l'ambito applicativo dell'art. 81, comma 4,cod. pen., introdotto dalla legge n. 251 del 2005, che, nei confronti del recidivoreiterato di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., impone che l'aumento di penaper la continuazione non sia inferiore ad un terzo della pena stabilita per laviolazione più grave.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato un principio cui ilCollegio intende dare continuità, secondo il quale la predetta disciplina trovaapplicazione esclusivamente quando l'imputato sia stato ritenuto recidivoreiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento dellacommissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024,Mouhim, Rv. 286602-01; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268-01; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011-01; Sez. 1, n. 17928del 22/04/2010, Caniello, Rv. 247048-01; Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009,Delfino, Rv. 244843-01).Tale conclusione trova fondamento nel dato letterale della disposizione.L’espressione normativa riferita ai «reati […] commessi da soggetti ai quali siastata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.»presuppone, infatti, una successione temporale tra l’accertamento definitivo dellarecidiva e la successiva commissione dei reati per i quali viene in rilievo iltrattamento sanzionatorio della continuazione.

La formulazione utilizzata dallegislatore rende evidente che la norma postula una pregressa declaratoria direcidiva con sentenza definitiva e non può essere riferita all’ipotesi in cui questavenga riconosciuta, per la prima volta, nel processo avente ad oggetto i reatiunificati dal vincolo della continuazione.L’esegesi letterale trova conferma nei criteri ermeneutici richiamati dallaCorte costituzionale, la quale, nel pronunciarsi su questioni di legittimitàcostituzionale riguardanti l'art. 81, comma 4, cod. pen., e nel dichiararne lamanifesta inammissibilità, ha evidenziato come il giudice rimettente muovessedall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censuratasarebbe applicabile anche nell'ipotesi in cui l'imputato venga dichiarato recidivoreiterato in relazione ai medesimi reati, unificati dal vincolo della continuazione,oggetto del trattamento sanzionatorio in discussione (Corte cost. n. 193 del2008, richiamata dalla successiva n. 171 del 2009).Ne consegue che il presupposto applicativo dell'art. 81, comma 4, cod. pen.è che l'imputato fosse già stato dichiarato recidivo reiterato con sentenzairrevocabile anteriormente alla commissione dei reati oggetto di giudizio, nonrilevando la concreta applicazione della recidiva ai fini della determinazione dellapena nel procedimento in corso.Pertanto, la disposizione trova applicazione anche quando - come nel caso inesame - nel processo in corso, la recidiva non sia stata concretamente applicata,purché, alla data di commissione dei reati per cui si procede, l’imputato fossestato già dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenza emessa edivenuta irrevocabile.6.2.

Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] è statoriconosciuto recidivo reiterato con sentenza della Corte di appello di Milano del16 apri le 2012, divenuta irrevocabile l ’8 novembre 2013, dunqueantecedentemente alla data di commissione dei reati oggetto del presenteprocedimento, che si collocano negli anni 2019 e 2020.Correttamente, pertanto, pur essendo stata esclusa la recidiva nel presenteprocedimento, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il limite minimo diaumento previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen., trattandosi di effetto chediscende dalla pregressa declaratoria definitiva di recidiva reiterata e non dallasua concreta applicazione nel giudizio in corso.7.

Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.8.

Il rigetto dei ricorsi non impedisce la formazione di un valido rapporto diimpugnazione e comporta la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale estinzione deireati per prescrizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01;Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez.

U, n. 32 del22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).

Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersiche la prescrizione sia maturata con riferimento ad alcuno dei reati contestati,compresa la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110,commessa l'8 febbraio 2019, in quanto ricadente nel periodo di vigenza dell'art.159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017, il qualecontinua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre2019 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01),con conseguente sospensione del termine di prescrizione, pari a un anno e seimesi, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito dellamotivazione della sentenza di condanna di secondo grado, a cui devonoaggiungersi sessantotto giorni di sospensione di detto termine, secondo ilcomputo effettuato dalla Corte di appello.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/06/1970avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili;udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 dicembre 2025, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre2023, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni sei,mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 2.667 di multa, e di Rocco2.667 di multa, confermando nel resto la condanna degli imputati per due delittidi rapina aggravata, commessi rispettivamente in data 25 giugno 2020 inCuringa e in data 8 febbraio 2019 in [OSCURATO:PERSONA], oltre che per ricettazione eporto di armi in luogo pubblico.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degliimputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione agliartt. 192 e 533 cod. proc. pen., censurando la valutazione del quadro indiziariorelativo alla rapina commessa l'8 febbraio 2019. Si assume che la Corteterritoriale abbia fornito una spiegazione meramente congetturale dellacircostanza che l'autovettura utilizzata per il delitto fosse stata abbandonata oltrecinque ore dopo la commissione della rapina, senza confrontarsi con laprospettata incompatibilità logica di tale intervallo temporale rispetto alladinamica delittuosa ricostruita dall'accusa, con conseguente violazione delcriterio dell'accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.2.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 110 e 378 cod. pen. e all'art. 597 cod. proc.pen., lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile larichiesta di riqualificazione del fatto da concorso nel delitto di rapina dell’8febbraio 2019 in favoreggiamento personale. Il ricorrente sostiene che il proprioeventuale contributo avrebbe riguardato esclusivamente la fase successiva allaconsumazione della rapina, finalizzata ad agevolare la fuga dei responsabili, ededuce che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzato lapreesistenza di un accordo senza verificare se esso fosse diretto allarealizzazione del reato ovvero limitato all'assistenza post delictum.2.1.3. Con il terzo motivo, si deducono contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla rapina del 25 giugno 2020. Si censura laricostruzione operata dalla Corte territoriale circa i contatti telefonici intercorsitra il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi successive al fatto, assumendosiche la giustificazione fondata su una loro presunta separazione risultiincompatibile con la stessa ricostruzione accusatoria che li collocava a bordodella medesima autovettura. Viene inoltre contestata la valutazione degli esitinegativi degli accertamenti genetici e dattiloscopici, ritenuti dalla Corte un datoneutro, sostenendosi che tali risultanze avrebbero dovuto essere considerateunitamente agli altri elementi prospettati dalla difesa ai fini dell'emersione di unragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.2.1.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione di legge in relazione agliartt. 81, quarto comma, e 99 cod. pen., deducendo l'illegittima applicazionedell'aumento minimo previsto per la continuazione nei confronti del soggettorecidivo. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe adottato un percorsoargomentativo contraddittorio, avendo affermato che la recidiva non era stataconcretamente applicata nel calcolo della pena e, allo stesso tempo, utilizzato lastessa ai fini dell'applicazione del regime più sfavorevole previsto dall'art. 81,quarto comma, cod. pen., che presuppone invece l'effettiva applicazione dellarecidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.2.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione agliartt. 192 e 533 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbeomesso di confrontarsi con la censura difensiva concernente l'impossibilitàmateriale della partecipazione dell’imputato alla rapina dell'8 febbraio 2019 qualeesecutore materiale. Il ricorrente evidenzia che, secondo i dati di localizzazionetelefonica acquisiti agli atti, la propria utenza risultava agganciata, alle ore 8:59,a una cella diversa da quella compatibile con il luogo della rapina, iniziata alleore 9:04, sicché la motivazione avrebbe eluso il rilievo difensivo medianteun'affermazione ritenuta meramente assertiva e incompatibile con il canonedell'oltre ogni ragionevole dubbio.2.2.2. Con il secondo motivo, si denunciano la contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova per omissione, inrelazione alla rapina del 25 giugno 2020. Si deduce che la Corte di appelloavrebbe fornito una spiegazione logicamente incompatibile con la stessaricostruzione accusatoria nel valorizzare le telefonate intercorse tra il ricorrente eil coimputato [OSCURATO:PERSONA] dopo il fatto, ipotizzando una loro separazione nondesumibile dal materiale probatorio. Si lamenta, inoltre, l'omessa valutazione deldato relativo alla localizzazione dell'utenza telefonica in uso all'imputato nelcomune di Filadelfia poco dopo la consumazione della rapina e l'erroneasvalutazione dell'esito negativo degli accertamenti genetici e dattiloscopicieseguiti sui reperti acquisiti, elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovutoessere considerati incompatibili con la tesi accusatoria.2.2.3. Con il terzo motivo, si deduce carenza di motivazione in ordine aldiniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.Si sostiene che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio negativo sullevalutare gli ulteriori elementi favorevoli prospettati dalla difesa, e che abbiaritenuto congrui gli aumenti di pena per la continuazione medianteun'affermazione apodittica, priva di un effettivo riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono in parte inammissibili e in parte infondati per i motivi quiillustrati.2. Il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primomotivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da trattarsi congiuntamente in quantofondati su doglianze analoghe, sono inammissibili.2.1. Va richiamato il consolidato principio secondo cui esula dai poteri dellaCorte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito; neconsegue che non integra vizio di legittimità la mera prospettazione, da parte delricorrente, di una diversa e più favorevole interpretazione delle emergenzeprocessuali, né è consentito al giudice di legittimità sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio o verificarne lamaggiore o minore persuasività, dovendo il sindacato restare circoscrittoall’accertamento della coerenza strutturale della sentenza e della non manifestaillogicità del percorso giustificativo (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). Nonvi è, pertanto, spazio per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, ancorché prospettati come maggiormenteplausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli valorizzati dalgiudice di merito, poiché una simile deduzione si risolve nella sollecitazione di unnon consentito riesame del fatto, estraneo al perimetro del controllo demandatoa questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).2.2. Nel caso in esame i ricorrenti censurano la tenuta logico-argomentativadella motivazione in ordine al compendio indiziario valorizzato ai finidell'affermazione di responsabilità per la rapina dell'8 febbraio 2019. Inparticolare, il [OSCURATO:PERSONA] deduce l'asserita illogicità della giustificazione fornita circal'intervallo temporale intercorso tra la consumazione del reato e l'abbandonodell'autovettura impiegata nell'azione delittuosa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] prospettal'incompatibilità della propria partecipazione al fatto sulla base dei dati dilocalizzazione dell'utenza telefonica a lui riferibile.La Corte territoriale ha, tuttavia, proceduto a una puntuale disamina deitabulati telefonici relativi alle utenze pacificamente in uso agli imputati,evidenziando come gli stessi documentino il contestuale spostamento di entrambidalla provincia di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nella fascia temporalecoincidente con la consumazione della rapina, la loro permanenza nell'areainteressata sino alle ore 14.00 circa e il successivo rientro nei luoghi diprovenienza. Ha inoltre evidenziato che la progressione degli agganci alle celletelefoniche risulta pienamente coerente con la ricostruzione dei movimenti degliimputati e con il loro allontanamento dal luogo del delitto a bordodell'autovettura riconducibile al [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla dedotta incongruenza rappresentata dal lasso di tempotrascorso tra la commissione della rapina e l'abbandono del veicolo utilizzatodagli imputati, la Corte di appello ha offerto una spiegazione immune da vizilogici, individuandone la ragione nell'esigenza di sottrarsi alle immediate attivitàdi ricerca e controllo delle forze dell'ordine. Si tratta di una valutazione di meritosorretta da argomentazione non manifestamente illogica e, pertanto, nonsindacabile in sede di legittimità.Le doglianze difensive sono pertanto inammissibili, poiché, al di là dellaformale deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge, mirano inrealtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversalettura delle risultanze processuali, senza individuare concreti profili di manifestaillogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale idonei ad incrinare la tenutalogico-giuridica della decisione impugnata.3. Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] resta assorbito.Accertata la responsabilità concorsuale dell'imputato per la rapina commessa indata 8 febbraio 2019, è infatti giuridicamente preclusa ogni riqualificazione neldelitto di favoreggiamento personale.Invero, la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale èespressamente esclusa nei casi di concorso nel reato, come chiaramente stabilitodalla clausola di riserva «fuori dei casi di concorso» contenuta nell'art. 378 cod.pen. Ne consegue che tale fattispecie presuppone l'estraneità dell'agente, tantosul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, alla realizzazione del reatopresupposto. Pertanto, una volta accertata la partecipazione concorsualedell'imputato al delitto di rapina, risulta giuridicamente preclusa qualsiasiriqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen. (Sez. 6, n. 21439del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062-01; Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001,Capasso, Rv. 219892-01).4. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondomotivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente in quantoprospettano censure analoghe, sono inammissibili.4.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'impugnazionenon assolve alla propria funzione critica quando si limita a riprodurre censure giàprospettate nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente disattese dal giudicedi merito, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza oillogicità della motivazione, senza confrontarsi in modo effettivo e argomentatocon le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. In tali casi, ilmotivo si risolve in una mera reiterazione di doglianze già scrutinate e respinte,assumendo carattere solo apparente e non specifico, poiché omette dievidenziare i vizi logici o giuridici che inficerebbero la motivazione censurata(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01).4.2. Le doglianze articolate dai ricorrenti riguardano la valutazione deicontatti telefonici intercorsi tra gli imputati, l’interpretazione dei dati dilocalizzazione delle utenze loro attribuite e la rilevanza degli accertamenti tecnicieseguiti sui reperti acquisiti con riferimento alla rapina del 25 giugno 2020. Ildato relativo alla localizzazione della propria utenza nel comune di Filadelfia pocodopo il fatto.Tali censure, tuttavia, non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata, ma si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni giàsottoposte all’esame dei giudici di merito e da questi disattese conargomentazione immune da manifeste illogicità.La Corte territoriale ha, infatti, fornito una motivazione analitica, coerente elogicamente strutturata in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati,confrontandosi puntualmente con ciascuna delle doglianze successivamenteriproposte in questa sede. In particolare, il giudice di appello ha richiamato esviluppato il quadro fattuale risultante dalle emergenze investigative, giàdiffusamente esaminate nella sentenza di primo grado, evidenziando come ilgiudizio di colpevolezza non fosse fondato esclusivamente sui dati dilocalizzazione ricavati dagli agganci delle utenze telefoniche in uso agli imputati,ma trovasse riscontro in un complesso convergente di elementi indiziari, valutatisecondo un criterio unitario e non atomistico.La Corte di appello ha altresì espressamente scrutinato le censureconcernenti gli accertamenti tecnici eseguiti sui reperti acquisiti, chiarendo leragioni per le quali l'assenza di tracce dattiloscopiche o biologiche riferibili agliimputati non fosse suscettibile di assumere valenza decisiva o comunqueincompatibile con l'ipotesi accusatoria, in considerazione delle concrete modalitàdel fatto e del complessivo compendio probatorio acquisito.Parimenti immune da censure logiche si presenta la motivazione con cui laCorte di appello ha esaminato i contatti telefonici intercorsi tra gli imputati dopola rapina, anche con riferimento alla dedotta presenza di [OSCURATO:PERSONA] in unluogo distante da quello del delitto nell'immediatezza dei fatti. I giudici di meritohanno richiamato la ricostruzione cronologica delle comunicazioni, già sviluppatanella sentenza di primo grado, ritenendola pienamente coerente con la dinamicadell'azione criminosa ed escludendo che da tale elemento potesse desumersialcuna incompatibilità con l'ipotesi accusatoria.A fronte di tale articolato percorso motivazionale, i ricorrenti si limitano areiterare argomenti difensivi già esaminati e disattesi nei precedenti gradi digiudizio, senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi, in quantomeramente reiterativi, privi del necessario confronto critico con la motivazioneimpugnata e diretti esclusivamente a sollecitare un nuovo apprezzamento dellerisultanze processuali, non consentito in sede di legittimità.5. Il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducecarenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, alla determinazione della pena e all’aumento di pena per lacontinuazione, è manifestamente infondato.5.1. Quanto alla doglianza riferita alla complessiva determinazione dellapena, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, intema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità delgiudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che ne diaconto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.); quantopiù il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere didare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio; è consentito farricorso esclusivo a espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruoaumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3,n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che la pena era statadeterminata in misura di poco superiore al minimo edittale, da ritenersi congruae adeguata tenuto conto della gravità delle condotte, rendendo una motivazionenon manifestamente illogica e pienamente idonea a sorreggere il trattamentosanzionatorio applicato.5.2. È infondata la censura concernente gli aumenti di pena a titolo dicontinuazione per i reati satellite. Risulta invero che la Corte di appello harispettato i limiti di cui all’art. 81 cod. pen., senza realizzare un surrettiziocumulo materiale delle pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269-01). Individuata quale violazione più grave la rapina aggravata del 25giugno 2020, sono stati applicati aumenti per la continuazione pari a tre mesi direclusione ed euro 600 di multa per la seconda rapina, due mesi di reclusione edeuro 400 di multa per la ricettazione e un mese di reclusione per il reato di cuiall’art. 4 l. n. 110 del 1975, tutti in misura ampiamente inferiore ai minimiedittali previsti per i singoli reati considerati autonomamente.5.3. Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, si deveribadire che la stessa deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorchésia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione deltrattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha osservato che non vi eranoelementi idonei a giustificare una riduzione della pena, alla luce delle gravimodalità delle condotte, così adempiendo implicitamente all'onere motivazionalerichiesto per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.6. Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.6.1. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81, comma 4, e 99 cod.pen., sostenendo che la Corte territoriale ha applicato l’aumento minimo previstoper la continuazione sul presupposto della sussistenza della recidiva reiterata,nonostante la stessa sia stata esclusa dai giudici di merito nella determinazionedella pena.La questione devoluta riguarda l'ambito applicativo dell'art. 81, comma 4,cod. pen., introdotto dalla legge n. 251 del 2005, che, nei confronti del recidivoreiterato di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., impone che l'aumento di penaper la continuazione non sia inferiore ad un terzo della pena stabilita per laviolazione più grave.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato un principio cui ilCollegio intende dare continuità, secondo il quale la predetta disciplina trovaapplicazione esclusivamente quando l'imputato sia stato ritenuto recidivoreiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento dellacommissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024,Mouhim, Rv. 286602-01; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268-01; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011-01; Sez. 1, n. 17928del 22/04/2010, Caniello, Rv. 247048-01; Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009,Delfino, Rv. 244843-01).Tale conclusione trova fondamento nel dato letterale della disposizione.L’espressione normativa riferita ai «reati […] commessi da soggetti ai quali siastata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.»presuppone, infatti, una successione temporale tra l’accertamento definitivo dellarecidiva e la successiva commissione dei reati per i quali viene in rilievo iltrattamento sanzionatorio della continuazione. La formulazione utilizzata dallegislatore rende evidente che la norma postula una pregressa declaratoria direcidiva con sentenza definitiva e non può essere riferita all’ipotesi in cui questavenga riconosciuta, per la prima volta, nel processo avente ad oggetto i reatiunificati dal vincolo della continuazione.L’esegesi letterale trova conferma nei criteri ermeneutici richiamati dallaCorte costituzionale, la quale, nel pronunciarsi su questioni di legittimitàcostituzionale riguardanti l'art. 81, comma 4, cod. pen., e nel dichiararne lamanifesta inammissibilità, ha evidenziato come il giudice rimettente muovessedall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censuratasarebbe applicabile anche nell'ipotesi in cui l'imputato venga dichiarato recidivoreiterato in relazione ai medesimi reati, unificati dal vincolo della continuazione,oggetto del trattamento sanzionatorio in discussione (Corte cost. n. 193 del2008, richiamata dalla successiva n. 171 del 2009).Ne consegue che il presupposto applicativo dell'art. 81, comma 4, cod. pen.è che l'imputato fosse già stato dichiarato recidivo reiterato con sentenzairrevocabile anteriormente alla commissione dei reati oggetto di giudizio, nonrilevando la concreta applicazione della recidiva ai fini della determinazione dellapena nel procedimento in corso.Pertanto, la disposizione trova applicazione anche quando - come nel caso inesame - nel processo in corso, la recidiva non sia stata concretamente applicata,purché, alla data di commissione dei reati per cui si procede, l’imputato fossestato già dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenza emessa edivenuta irrevocabile.6.2. Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] è statoriconosciuto recidivo reiterato con sentenza della Corte di appello di Milano del16 apri le 2012, divenuta irrevocabile l ’8 novembre 2013, dunqueantecedentemente alla data di commissione dei reati oggetto del presenteprocedimento, che si collocano negli anni 2019 e 2020.Correttamente, pertanto, pur essendo stata esclusa la recidiva nel presenteprocedimento, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il limite minimo diaumento previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen., trattandosi di effetto chediscende dalla pregressa declaratoria definitiva di recidiva reiterata e non dallasua concreta applicazione nel giudizio in corso.7. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.8. Il rigetto dei ricorsi non impedisce la formazione di un valido rapporto diimpugnazione e comporta la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale estinzione deireati per prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01;Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez. U, n. 32 del22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersiche la prescrizione sia maturata con riferimento ad alcuno dei reati contestati,compresa la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110,commessa l'8 febbraio 2019, in quanto ricadente nel periodo di vigenza dell'art.159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017, il qualecontinua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01),con conseguente sospensione del termine di prescrizione, pari a un anno e seimesi, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito dellamotivazione della sentenza di condanna di secondo grado, a cui devonoaggiungersi sessantotto giorni di sospensione di detto termine, secondo ilcomputo effettuato dalla Corte di appello. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris