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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22431/2026

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di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FrancescaCeroni che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;sentito il difensore del ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi che hachiesto accogliersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 febbraio 2026 il Tribunale del riesame di ReggioCalabria, investito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha confermato ilprovvedimento del 23 gennaio 2026 col quale il Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, ha convalidato il sequestro preventivo della somma di€ 11.525, disposto in via d’urgenza dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],contestualmente disponendo il sequestro preventivo di quella somma ai sensi degliartt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 240 bis cod. pen.2.

Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessarioriferire che il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a perquisizione personaleai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309/90, fu trovato in possesso: di cinque involucricontenenti cocaina per un peso complessivo lordo di 247 grammi, di tre telefonicellulari e di € 1.315 in contanti.

La perquisizione fu estesa all’abitazionedell’indagato ove gli operanti rinvennero: tre bilancini di precisione, una macchinatermosigillatrice, buste di plastica identiche a quelle contenenti la sostanzarivenuta durante la perquisizione personale, una pistola con matricola abrasa ed€ 10.310 in contanti (€ 650 in un bicchiere riposto in un armadio in cucina;€ 660 in un secondo bicchiere di identica collocazione; € 9.000 in una cassafortead apertura digitale, murata in una parete della camera da letto).[OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 73,comma 1, d.P.R. n. 309/90 e, per quanto rileva in questa sede, fu accusato delladetenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella suadisponibilità.

L’arresto fu convalidato e fu disposta la misura cautelare dellacustodia in carcere.

Con provvedimento in data 20 dicembre 2025, su conformerichiesta del PM, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ReggioCalabria convalidò il sequestro eseguito d’urgenza dal PM e dispose il sequestropreventivo della somma di € 11.315 considerandola quale «provento» del delittodi cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e rilevando che vi era concretopericolo che la somma fosse dispersa o reimpiegata in attività illecite connesse alnarcotraffico.Contro questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di riesamesottolineando che, nell’imputazione provvisoria, gli era stato contestato di averdetenuto sostanza stupefacente a fini di spaccio e la somma rinvenuta non potevaessere qualificata come provento, prezzo o profitto di una detenzione alla qualenon era seguita alcuna cessione.

Il riesame fu accolto.

Con ordinanza in data 7gennaio 2026 il Tribunale ordinò la restituzione all’avente diritto del denaro insequestro osservando che quel denaro non poteva essere considerato quale«profitto» o «provento» del reato contestato, perché non rappresentava «ilvantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissionedell’illecito», e neppure costituiva il «prezzo del reato» non essendo emerso chel’indagato avesse «ricevuto quel denaro da terzi quale corrispettivo per ladetenzione della cocaina».

Quanto all’ipotesi, formulata dal G.i.p., secondo laquale il denaro in questione era provento di attività di spaccio pregresse e avrebbepotuto essere destinato ad ulteriori acquisti, il Tribunale rilevò che tali pregressecondotte non erano oggetto di imputazione.

Aggiunse, infine, che il sequestro nonera stato disposto ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e 240 bis cod. pen.sottolineando che non è nella facoltà del giudice del riesame «mutare ilfondamento giuridico della cautela reale imposta».Preso atto del contenuto del provvedimento del Tribunale, con decreto del 15gennaio 2025 il PM dispose in via d’urgenza il sequestro preventivo della somma,finalizzato alla confisca “per sproporzione”.

Sottolineò a tal fine che l’indagato nonrisultava svolgere alcuna attività lavorativa e non aveva fonti di reddito checonsentissero di giustificare la detenzione di una così cospicua somma di denaro,sicché il sequestro era possibile ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e240 bis cod. pen.

Con l’ordinanza del 23 gennaio 2026, il G.i.p convalidò ilprovvedimento del PM e contestualmente dispose un sequestro preventivofinalizzato alla confisca “per sproporzione”.

Questa decisione è stata confermatadal Tribunale del riesame.3.

Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso contro l’ordinanza del Tribunale, deducendo violazione di legge e vizi dimotivazione per essere stato violato il principio del ne bis in idem in materiacautelare e per essere stato disposto il sequestro in assenza del fumus commissidelicti e di argomentazioni a sostegno della derivazione illecita del patrimonio“sproporzionato”.Osserva il difensore che la richiesta di sequestro di una somma funzionale allaconfisca per sproporzione non rappresenta una domanda cautelare diversa rispettoalla richiesta di sequestro della medesima somma finalizzata alla confisca direttae il giudicato cautelare si estende a tutte le decisioni che abbiano esaminato ilmerito di una richiesta cautelare.Rileva a tal fine che, nel chiedere il sequestro ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R.n. 309/90 e 240 bis cod. pen., il Pubblico Ministero non ha introdotto elementi dinovità facendo riferimento a un quadro cautelare immutato rispetto a quello cheera stato valutato dal Tribunale del riesame nel provvedimento del 7 gennaio 2026.Rileva, inoltre (e su questo si incentra il secondo motivo di ricorso), che ilTribunale non ha spiegato perché, nel caso di specie, sussisterebbero i presuppostidel sequestro non essendo stata acquisita una «solida base indiziaria, non solo inordine al reato presupposto (nel nostro caso la detenzione di stupefacenti), maanche in ordine alla derivazione illecita del patrimonio sproporzionato»;derivazione che - sostiene la difesa - è stata desunta dalla presunta esistenza «direati diversi e pregressi» non contestati all’indagato e non provati dalle indagini(pag. 7 dell’atto di ricorso).In tesi difensiva la motivazione fornita dall’ordinanza impugnata sarebbeapparente perché il Tribunale si è limitato a valorizzare «lo stato di disoccupazionedell’indagato e la quantità di denaro rinvenuta, traendone automaticamente laconclusione che tale denaro sia frutto di reato» (pag. 8 dell’atto di ricorso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2.

Il provvedimento di sequestro oggetto del presente ricorso è stato emessoai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e 240 bis cod. pen.

Si tratta, dunque,di un sequestro finalizzato alla confisca che, in base alle norme citate, deve esseredisposta, in caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 d.P.R.n. 309/90, con riferimento a denaro, beni o altre utilità di cui il condannato nonpossa giustificare la provenienza.Il provvedimento di sequestro che il Tribunale del riesame ha annullato conordinanza del 7 gennaio 2026, invece, era stato emesso ai sensi dell’art. 240 cod.pen. sull’assunto che le somme in sequestro costituissero il profitto o il prezzo delreato ascritto all’indagato e l’annullamento è stato disposto perché [OSCURATO:PERSONA] è accusato di cessioni di stupefacenti, ma soltanto della detenzione a fini dispaccio di cocaina sicché non v’è nesso di strumentalità tra il possesso del denaroe il reato per cui si procede.Ancorché fondati sulla medesima notitia criminis, dunque, i due provvedimentihanno diverso fondamento giuridico.

Il sequestro, non consentito ai sensidell’art. 240 cod. pen., è stato valutato doveroso ai sensi dell’art. 240 bis cod.pen. rilevando: da un lato, che sussiste il fumus del reato di detenzione a fini dispaccio di sostanza stupefacente; dall’altro, che le condizioni personalidell’indagato non giustificano la disponibilità della somma (€ 11.625 in contanti)che gli è stata sequestrata, sicché la cautela è funzionale all’esecuzione di unaconfisca “per sproporzione” .2.1.

La giurisprudenza è constante nel ritenere che il principio del ne bis inidem cautelare non sia ostativo alla reiterazione di un nuovo sequestro preventivo,sostitutivo di uno precedente, quando il nuovo decreto si fondi su una esigenzacautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l’autoritàprocedente sia chiamata a valutare elementi che in precedenza non erano statiesaminati.

Come è stato chiarito, infatti, la “ratio” dell’effetto preclusivo sta«nell’impedire che, immutate le condizioni legittimanti l’applicabilità o meno di unamisura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosievitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare inprecedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenzaadottata, con la conseguenza che, in assenza di elementi di novità, non èconsentito al pubblico ministero di richiedere, attraverso una rivalutazione deglistessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all’indagato diottenere la revoca di un vincolo in precedenza imposto» (così, in motivazione: Sez.3, n. 24963 del 18/02/2015, Rv. 264095; conformi: Sez. 3, n. 16616 del18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278947; Sez. 6, n. 21103 del 26/03/2013,Rv. 256439).

Ed invero, come anche di recente è stato affermato, «il vincolo dagiudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamentedecise» (così, in motivazione, Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Rv. 285206;Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, Rv. 286326).2.2.

Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deverilevare che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Pubblico Ministeroha fondato la seconda richiesta di sequestro preventivo su elementi nuovi e diversirispetto a quelli che avevano giustificato la prima.

In questo secondoprovvedimento, infatti, il Giudice non ha valutato se vi fosse un nesso tra la sommadi denaro e i fatti dei quali [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato, ma ha valorizzato,invece, lo stato di disoccupazione dell’indagato, perdurante dal 2018, il redditonon elevato da lui percepito nelle annualità precedenti al sequestro, la mancanzadi ulteriori fonti di reddito e, sulla base di questa motivazione, ha ritenuto che lasomma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato non fosseproporzionata alle sue fonti di reddito.In sintesi, il sequestro che è stato confermato dall’ordinanza impugnata èdiverso da quello precedentemente annullato perché fondato su elementi diversirispetto a quelli che, in precedenza, erano stati ritenuti insussistenti.

Ne conseguela manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.3.

Non ha maggior pregio il secondo motivo, col quale il ricorrente deduce laviolazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 73 e 85 bis d.P.R. n. 309/90 e la«mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delfumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità» sostenendo che il sequestropreventivo e la successiva confisca per sproporzione sarebbero stati trasformati«in uno strumento per sanzionare la mera titolarità di somme di denaro nonimmediatamente giustificabile, in assenza di un solido quadro indiziario chericonduca tali somme a un’attività delittuosa abituale».Si osserva in proposito che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze inmateria di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che unatale violazione sarebbe ipotizzabile se la motivazione del provvedimentoimpugnato fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Rv. 239692).

Nel caso in esame l’itinerario logico giuridico seguitoprima dal G.i.p. e poi dal Tribunale è perfettamente comprensibile: il sequestro èstato disposto in presenza del fumus del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.n. 309/90 ritenuto sussistente perché l’indagato deteneva 247 grammi lordi disostanza contenente circa 155 grammi di cocaina (dalla quale potevano ricavarsi1036 dosi medie singole) e custodiva nella propria abitazione materiale atto alconfezionamento sicché v’erano gravi indizi che la detenzione fosse finalizzata allospaccio.

I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto che la somma rinvenuta fossesproporzionata alle condizioni di reddito dell’indagato come accertate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, peraltro, non sostiene che tale sproporzione non siasussistente e non ha giustificato in alcun modo la provenienza delle somme insequestro.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FrancescaCeroni che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;sentito il difensore del ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi che hachiesto accogliersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026 il Tribunale del riesame di ReggioCalabria, investito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha confermato ilprovvedimento del 23 gennaio 2026 col quale il Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, ha convalidato il sequestro preventivo della somma di€ 11.525, disposto in via d’urgenza dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],contestualmente disponendo il sequestro preventivo di quella somma ai sensi degliartt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 240 bis cod. pen.2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessarioriferire che il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a perquisizione personaleai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309/90, fu trovato in possesso: di cinque involucricontenenti cocaina per un peso complessivo lordo di 247 grammi, di tre telefonicellulari e di € 1.315 in contanti. La perquisizione fu estesa all’abitazionedell’indagato ove gli operanti rinvennero: tre bilancini di precisione, una macchinatermosigillatrice, buste di plastica identiche a quelle contenenti la sostanzarivenuta durante la perquisizione personale, una pistola con matricola abrasa ed€ 10.310 in contanti (€ 650 in un bicchiere riposto in un armadio in cucina;€ 660 in un secondo bicchiere di identica collocazione; € 9.000 in una cassafortead apertura digitale, murata in una parete della camera da letto).[OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 73,comma 1, d.P.R. n. 309/90 e, per quanto rileva in questa sede, fu accusato delladetenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella suadisponibilità. L’arresto fu convalidato e fu disposta la misura cautelare dellacustodia in carcere. Con provvedimento in data 20 dicembre 2025, su conformerichiesta del PM, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ReggioCalabria convalidò il sequestro eseguito d’urgenza dal PM e dispose il sequestropreventivo della somma di € 11.315 considerandola quale «provento» del delittodi cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e rilevando che vi era concretopericolo che la somma fosse dispersa o reimpiegata in attività illecite connesse alnarcotraffico.Contro questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di riesamesottolineando che, nell’imputazione provvisoria, gli era stato contestato di averdetenuto sostanza stupefacente a fini di spaccio e la somma rinvenuta non potevaessere qualificata come provento, prezzo o profitto di una detenzione alla qualenon era seguita alcuna cessione. Il riesame fu accolto. Con ordinanza in data 7gennaio 2026 il Tribunale ordinò la restituzione all’avente diritto del denaro insequestro osservando che quel denaro non poteva essere considerato quale«profitto» o «provento» del reato contestato, perché non rappresentava «ilvantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissionedell’illecito», e neppure costituiva il «prezzo del reato» non essendo emerso chel’indagato avesse «ricevuto quel denaro da terzi quale corrispettivo per ladetenzione della cocaina». Quanto all’ipotesi, formulata dal G.i.p., secondo laquale il denaro in questione era provento di attività di spaccio pregresse e avrebbepotuto essere destinato ad ulteriori acquisti, il Tribunale rilevò che tali pregressecondotte non erano oggetto di imputazione. Aggiunse, infine, che il sequestro nonera stato disposto ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e 240 bis cod. pen.sottolineando che non è nella facoltà del giudice del riesame «mutare ilfondamento giuridico della cautela reale imposta».Preso atto del contenuto del provvedimento del Tribunale, con decreto del 15gennaio 2025 il PM dispose in via d’urgenza il sequestro preventivo della somma,finalizzato alla confisca “per sproporzione”. Sottolineò a tal fine che l’indagato nonrisultava svolgere alcuna attività lavorativa e non aveva fonti di reddito checonsentissero di giustificare la detenzione di una così cospicua somma di denaro,sicché il sequestro era possibile ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e240 bis cod. pen. Con l’ordinanza del 23 gennaio 2026, il G.i.p convalidò ilprovvedimento del PM e contestualmente dispose un sequestro preventivofinalizzato alla confisca “per sproporzione”. Questa decisione è stata confermatadal Tribunale del riesame.3. Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivoricorso contro l’ordinanza del Tribunale, deducendo violazione di legge e vizi dimotivazione per essere stato violato il principio del ne bis in idem in materiacautelare e per essere stato disposto il sequestro in assenza del fumus commissidelicti e di argomentazioni a sostegno della derivazione illecita del patrimonio“sproporzionato”.Osserva il difensore che la richiesta di sequestro di una somma funzionale allaconfisca per sproporzione non rappresenta una domanda cautelare diversa rispettoalla richiesta di sequestro della medesima somma finalizzata alla confisca direttae il giudicato cautelare si estende a tutte le decisioni che abbiano esaminato ilmerito di una richiesta cautelare.Rileva a tal fine che, nel chiedere il sequestro ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R.n. 309/90 e 240 bis cod. pen., il Pubblico Ministero non ha introdotto elementi dinovità facendo riferimento a un quadro cautelare immutato rispetto a quello cheera stato valutato dal Tribunale del riesame nel provvedimento del 7 gennaio 2026.Rileva, inoltre (e su questo si incentra il secondo motivo di ricorso), che ilTribunale non ha spiegato perché, nel caso di specie, sussisterebbero i presuppostidel sequestro non essendo stata acquisita una «solida base indiziaria, non solo inordine al reato presupposto (nel nostro caso la detenzione di stupefacenti), maanche in ordine alla derivazione illecita del patrimonio sproporzionato»;derivazione che - sostiene la difesa - è stata desunta dalla presunta esistenza «direati diversi e pregressi» non contestati all’indagato e non provati dalle indagini(pag. 7 dell’atto di ricorso).In tesi difensiva la motivazione fornita dall’ordinanza impugnata sarebbeapparente perché il Tribunale si è limitato a valorizzare «lo stato di disoccupazionedell’indagato e la quantità di denaro rinvenuta, traendone automaticamente laconclusione che tale denaro sia frutto di reato» (pag. 8 dell’atto di ricorso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il provvedimento di sequestro oggetto del presente ricorso è stato emessoai sensi degli artt. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e 240 bis cod. pen. Si tratta, dunque,di un sequestro finalizzato alla confisca che, in base alle norme citate, deve esseredisposta, in caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 d.P.R.n. 309/90, con riferimento a denaro, beni o altre utilità di cui il condannato nonpossa giustificare la provenienza.Il provvedimento di sequestro che il Tribunale del riesame ha annullato conordinanza del 7 gennaio 2026, invece, era stato emesso ai sensi dell’art. 240 cod.pen. sull’assunto che le somme in sequestro costituissero il profitto o il prezzo delreato ascritto all’indagato e l’annullamento è stato disposto perché [OSCURATO:PERSONA] è accusato di cessioni di stupefacenti, ma soltanto della detenzione a fini dispaccio di cocaina sicché non v’è nesso di strumentalità tra il possesso del denaroe il reato per cui si procede.Ancorché fondati sulla medesima notitia criminis, dunque, i due provvedimentihanno diverso fondamento giuridico. Il sequestro, non consentito ai sensidell’art. 240 cod. pen., è stato valutato doveroso ai sensi dell’art. 240 bis cod.pen. rilevando: da un lato, che sussiste il fumus del reato di detenzione a fini dispaccio di sostanza stupefacente; dall’altro, che le condizioni personalidell’indagato non giustificano la disponibilità della somma (€ 11.625 in contanti)che gli è stata sequestrata, sicché la cautela è funzionale all’esecuzione di unaconfisca “per sproporzione” .2.1. La giurisprudenza è constante nel ritenere che il principio del ne bis inidem cautelare non sia ostativo alla reiterazione di un nuovo sequestro preventivo,sostitutivo di uno precedente, quando il nuovo decreto si fondi su una esigenzacautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l’autoritàprocedente sia chiamata a valutare elementi che in precedenza non erano statiesaminati. Come è stato chiarito, infatti, la “ratio” dell’effetto preclusivo sta«nell’impedire che, immutate le condizioni legittimanti l’applicabilità o meno di unamisura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosievitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare inprecedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenzaadottata, con la conseguenza che, in assenza di elementi di novità, non èconsentito al pubblico ministero di richiedere, attraverso una rivalutazione deglistessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all’indagato diottenere la revoca di un vincolo in precedenza imposto» (così, in motivazione: Sez.3, n. 24963 del 18/02/2015, Rv. 264095; conformi: Sez. 3, n. 16616 del18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278947; Sez. 6, n. 21103 del 26/03/2013,Rv. 256439). Ed invero, come anche di recente è stato affermato, «il vincolo dagiudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamentedecise» (così, in motivazione, Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Rv. 285206;Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, Rv. 286326).2.2. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deverilevare che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Pubblico Ministeroha fondato la seconda richiesta di sequestro preventivo su elementi nuovi e diversirispetto a quelli che avevano giustificato la prima. In questo secondoprovvedimento, infatti, il Giudice non ha valutato se vi fosse un nesso tra la sommadi denaro e i fatti dei quali [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato, ma ha valorizzato,invece, lo stato di disoccupazione dell’indagato, perdurante dal 2018, il redditonon elevato da lui percepito nelle annualità precedenti al sequestro, la mancanzadi ulteriori fonti di reddito e, sulla base di questa motivazione, ha ritenuto che lasomma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato non fosseproporzionata alle sue fonti di reddito.In sintesi, il sequestro che è stato confermato dall’ordinanza impugnata èdiverso da quello precedentemente annullato perché fondato su elementi diversirispetto a quelli che, in precedenza, erano stati ritenuti insussistenti. Ne conseguela manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.3. Non ha maggior pregio il secondo motivo, col quale il ricorrente deduce laviolazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 73 e 85 bis d.P.R. n. 309/90 e la«mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delfumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità» sostenendo che il sequestropreventivo e la successiva confisca per sproporzione sarebbero stati trasformati«in uno strumento per sanzionare la mera titolarità di somme di denaro nonimmediatamente giustificabile, in assenza di un solido quadro indiziario chericonduca tali somme a un’attività delittuosa abituale».Si osserva in proposito che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze inmateria di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che unatale violazione sarebbe ipotizzabile se la motivazione del provvedimentoimpugnato fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Rv. 239692). Nel caso in esame l’itinerario logico giuridico seguitoprima dal G.i.p. e poi dal Tribunale è perfettamente comprensibile: il sequestro èstato disposto in presenza del fumus del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.n. 309/90 ritenuto sussistente perché l’indagato deteneva 247 grammi lordi disostanza contenente circa 155 grammi di cocaina (dalla quale potevano ricavarsi1036 dosi medie singole) e custodiva nella propria abitazione materiale atto alconfezionamento sicché v’erano gravi indizi che la detenzione fosse finalizzata allospaccio. I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto che la somma rinvenuta fossesproporzionata alle condizioni di reddito dell’indagato come accertate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, peraltro, non sostiene che tale sproporzione non siasussistente e non ha giustificato in alcun modo la provenienza delle somme insequestro.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
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