CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7368/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in S. Biagio di Callalta (TV), piazza Pio X – fraz. di S. Andrea di Barbarana, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1367 / 19/ 201 4 , depositata il 16 settembre 2014 , [OSCURATO:PERSONA]-IRAP-IVA2001 R.G. N.7368/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in S. Biagio di Callalta (TV), piazza Pio X – fraz. di S. Andrea di Barbarana, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata n. T6X7001279, proposta ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, comunicato in data 20 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. Con cartella di pagamento n. 11320060005487925 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso richiedeva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della complessiva somma di € 255.496,60, per il recupero di mancati o carenti versamentidi IRPEG, IVA ed IRAP relative all’anno 2001. L’iscrizione a ruolo traeva origine dal controllo automatizzato effettuato sulle relative dichiarazioni mod. Unico R.G. N.7368/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2002 ai sensi degli artt. 36-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso la quale, con sentenza n. 135/03/2006, depositata il 6 settembre 2006, lo rigettava. 2.1.Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 7/28/2007, depositata il 7 maggio 2007, accoglieva l’appello, con particolare riferimento alla dedotta nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per mancata sottoscrizione della cartella. 2.2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, e la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, proponeva ricorso incidentale. Questa Corte, con ordinanza n. 19210 del 7 novembre 2012, accoglieva il ricorso principale, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassava la suddetta sentenza, rinviando per nuovo giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 3. Riassunto il giudizio dinanzi alla C.T.R. designata, questa, con sentenza n. 1367/19/2014, pronunciata il 23 giugno 2014 e depositata in segreteria il 16 settembre 2014, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio in appello. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. R.G. N.7368/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Nelle more del giudizio di cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2019, n. 136. 5.1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente diniego di accesso alla definizione agevolata, ritenendo che l’atto impugnato (cartella di pagamento) non avesse natura di atto impositivo. Avverso tale diniego la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di tre motivi. Avverso tale diniego resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 28 novembre 2023 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ed invero, ai sensi dell’art. 1, comma 186, cit. , «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito dirinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha R.G. N.7368/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato domanda di definizione agevolata, con il pagamento di quanto dovuto (intero tributo al netto delle somme già versate) in data 25 settembre 2023, e quindi entro il termine (30 settembre 2023) previsto dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le h