CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 1970
Cassazione n. 03762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ORDINANZA del 18/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Raffaele PICCIRILLO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 18/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse della Cesarano avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 21/02/2023. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che nel giudizio di primo grado si era proceduto in assenza dell'imputata e che l'atto d'impugnazione presentato dal difensore era risultato depositato con mandato ad impugnare sprovvisto di elezione di domicilio. Richiamato, quindi, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e la necessità di realizzazione la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione, provvedeva di conseguenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, oltre che difetto di motivazione, attesa la documentazione allegata e la presenza della dichiarazione ed elezione di domicilio nel corpo dell'atto di appello, citata in tre diversi punti (mandato difensivo, intestazione e corpo del ricorso in appello), con evidente errore sul punto della Corte di appello. 2.2. violazione di legge in relazione al diritto al pieno contraddittorio; l'ordinanza è stata resa in assenza di contraddittorio e nell'impossibilità di regolarizzare il contraddittorio e consentire la piena difesa della ricorrente. 2.3. Violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. che sul punto si doveva ritenere non ancora in vigore al momento della presentazione dell'atto di appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri motivi proposti. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. 4. Dalla consultazione degli atti, possibile in considerazione del vizio denunziato, è emersa la presenza di un'esplicita elezione di domicilio presso il difensore non solo nel corpo dell'atto di appello, in formato digitale e dunque sottoscritto dal difensore (che attesta tale circostanza nella sua specifica qualità), ma anche nel corpo della procura speciale allegata all'atto, con chiara indicazione di tale elezione e sottoscrizione sia della Cesarano, che del difensore. Dalla ordinanza della Corte di appello, del tutto stereotipata nel suo contenuto e, quindi sostanzialmente priva di giustificazione e motivazione quanto alla dichiarata inammissibilità (con impossibilità di comprenderne la causa tenuto conto della documentazione acquisita al fascicolo), emerge una mancata specifica considerazione di tali atti e in particolare della procura speciale allegata all'atto di appello, con esplicita dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla parte e dal difensore. Né vale ad escludere tale valida introduzione del giudizio la circostanza che sia stata in parte redatta a mano. La dichiarazione risulta sottoscritta dalla ricorrente ed è in tal senso riferibile alla stessa, a meno di non voler ipotizzare una qualsiasi non regolare attività sul punto, che non emerge in alcun modo. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore