CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Egitto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2022, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, con la quale è stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], membro del coordinamento nazionale del sindacato [OSCURATO:PERSONA], per i provvisori capi di incolpazione tutti concernenti il delitto di violenza privata, commesso con altri, impedendo l'uscita e l'ingresso di mezzi alle ditte XPO di Pontenure, Geodis, [OSCURATO:PERSONA], TNT, UPS, STEP, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] commessi dal 2016 al febbraio 2021. La violenza privata si sarebbe concretizzata nella forma del picchettaggio esercitato attraverso la cosiddetta "muraglia umana" o in quella della creazione di barriere materiali al fine di impedire il transito in entrata in uscita degli automezzi che trasportavano le merci nelle varie aziende di logistica. 2. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen. In particolare: -solo il convincimento personale del giudice qualificava i delitti come necessitati da situazioni di sfruttamento ed evasione fiscale; -il decorso del tempo dalla commissione dei reati non è valutabile in questa sede; -lo svolgimento di attività sindacale del ricorrente e il ritenuto effetto deterrente delle misure cautelari e dei processi ai quali è sottoposto da anni, oltre l'avviso orale, non rilevano. Il ricorrente, inoltre, contesta il tema, ampiamente valorizzato dal provvedimento impugnato, degli accordi sindacali siglati dall'indagato, quale delegato [OSCURATO:PERSONA], nei mese di ottobre 2022. Nel ricorso, infine, si sottolinea: - che l'ordinanza applicativa della misura cautelare era stata emessa per il rischio di recidiva nonostante vi fossero stati numerosi accordi sindacali sottoscritti negli anni; - i soggetti, con i quali erano stati stipulati gli accordi erano diversi dalle persone offese delle provvisorie incolpazioni, nei confronti dei quali non è stata mostrata alcuna fattiva resipiscenza nonostante i gravissimi danni subìti, così da non poter costituire elemento di novità. 3. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e ha evidenziato che, siccome nulla è prospettato in termini di attualità delle esigenze cautelari, l'accoglimento del gravame non potrebbe portare all'applicazione della misura cautelare e, quindi, a un risultato più vantaggioso per l'impugnante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha fondato il proprio convincimento: 1) sulla peculiarità delle condotte criminali, che sono risultate immuni dalle ipotizzate finalità di profitto; 2)sul tempo trascorso dall'ultima delle condotte di reato contestate; 3)sul fatto che Arafat è soggetto che, accanto a un meritorio impegno sindacale perseguito negli anni, è sostanzialmente incensurato e certamente mai destinatario di moniti derivanti dalla verifica di illiceità di fatti analoghi provenienti da precedenti condanne; che il tempo, nel quale è stato sottoposto a misura cautelare, dapprima domiciliare (in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale il Collegio della cautela ha annullato la misura), e poi obbligatoria, ha ragionevolmente dispiegato un effetto dissuasivo come attestano gli accordi prodotti della difesa Arafat in questi tre mesi si è impegnato nell'attività sindacale in modo da ricucire - in termini di correttezza e collaborazione - le relazioni con le stesse controparti datoriali. 3. Il Procuratore della Repubblica di Bologna si è, invece, limitato a contestare valutazioni discrezionali e non arbitrarie sull'incidenza del tempo, anche indipendentemente dal fatto che esso sia anche qualificato dalla stipula di accordi sindacali recenti e diversi dai precedenti (che, diversamente da quanto opinato dal Pubblico ministero ricorrente, possono ben ritenersi logicamente dimostrativi della riconduzione della lotta sindacale a corretti binari di contrattazione all'esito dell'applicazione della misura cautelare), sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], adeguatamente e congruamente connotata al fine del giudizio di dissuasività espletato dalla misura cautelare al medesimo applicata, ai fini dell'applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos