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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22346/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29217/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappre sentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1184/18/2019,depositata in data 28/02/2019, non notificata; RIMBORSO IRAPudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di ingegnere , presentava istanza di rimborso dei versamenti per IRAP effettuati negli anni dal 2009al 2012 sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto; l’Agenzia delle entrate rigettava l’istanzae la Commissione tributaria provinciale di Frosinonerigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio accoglieva l’appello del contribuente,riconoscendone il diritto al rimborso , ritenendo che : a)i beni utilizzati erano ausiliari all’esercizio dell’attività; b) l’attività personale prevaleva rispetto all’organizzazione dei beni strumentali; c) i compensi a terzi erano di scarso valore; d) i compensi erogati a terzi per l’attività di CTU erano da lui solo anticipati; e) la fattura Kineo si riferiva ad una sola consulenza urbanistica e le fatture della RP derivavano da unico incarico e riguardavano rinnovi di certificati antincendi.

2. Ricorre , contro la sent enza della Commissione tributaria regionale del Lazio , l’Agenzia delle entrate, con un unico motiv o ; resiste con controricorsoil contribuente.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 , e dell’art. 3 , comma 1, lett. c ) del d.lgs. n. 446 del 1997, anche in combinato disposto con l’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , lamentando ch e la CTR abbia errato laddove ha escluso la rilevanza, ai fini della prova della sussistenza di una autonoma organizzazione, degli elevati compensi a terzi, pari ad euro 20.745,00nel 2009, 24.252,00 nel 2010, 23.981 ,00 nel 2011 e 9.332,00 nel 2012, dovendo ritenersi inoltre irrilevante che ta li compensi afferissero a prestazioni rese da professionisti anziché da persona dipendente e tenersi in considerazione la loro rilevanza in percentuale sul reddito dichiarato dal professionista; assume ancora l’Agenziala irrilevanza della circostanza che talune spese siano relative a prestazioni rese quale CTU ed evidenzia come alcune fatture siano per prestazioniestranee alla professione.

1.1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità per errata formulazione della rubrica, in quanto per consolidato orientamento di questa Corte, anche l'erronea indicazione della norma processuale violata,nella rubrica del motivo, non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni didiritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 23/05/2018 , n. 12690); nel caso di specie, lacensura mossa alla sentenza impugnata è perfettamente evincibile ed è del resto correttamente formulata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 alla luce di quanto segue.

1.2. Il motiv o è ammissibil e , infatti, in quanto non tend e ad un riesame delle circostanze di merito ma ad una verifica della riconducibilità del fatto concreto, nei termini accertati dal giudice di merito, alla fattispecie astratta come interpretata da questa Corte in numerose decisioni, in quanto la materia del la sussistenza dell’autonoma organizzazione dei professionisti a fini IRAP è regolata da principi giurisprudenziali ben delineati, anche con plurimepronunce a sezioni unite della di questa corte (tra cui in particolare Cass., Sez.

U., 10/05/2016, n. 9451), che costituiscono un nucleo argomentativo stratificato di principi di diritto, che deve essere rispettato nell'applicazione della normativa che regola la materia.

2. Il ricorso, pur ammissibile, però non è fondato.

Questa Corte a S ezioni Unite con l a predetta pronuncia n. 9451/2016, infatti , ha individuato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in tema di IRAPquando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Quanto al riparto dell'onere della prova, nel caso di impugnazione del rifiuto (espresso o tacito) della restituzione dell'IRAP versata, è il contribuente che ha l'onere di provare l'assenza degli indicati elementi costitutivi del requisito dell'autonoma organizzazione (Cass.11/04/2017, n. 9325; Cass.15/02/2019, n. 4576).

2.1. Ebbene, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto daicompensi corrisposti a terzi, pur ché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (Cass.29/10/2018, n. 27423).L'arresto delle Sezioni Unite, e la giurisprudenza che ne è seguita, guarda al lavoro altrui, senza distinguere se si tratti di lavoro professionale o meno.

Per contro, rileva la circostanza che si tratti di apporto che trascende la capacità del contribuente, senza il quale non sarebbe in grado di rendere, a sua volta, la prestazione richiesta o la renderebbe in tempi più lunghi o quantità limitata.

Non ha q uindi fondamento la tesi secondo cui i compensi a terzi rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati mentre al contrario essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti ( Cass. 15/03/2019, n. 7409; Cass. 7/08/2019, n. 21068).

Il dato dell'erogazione di compensi a terzi, tuttavia , non rappresenta un elemento che rende dovuta automaticamente l'IRAP (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20610), essendo necessario valutare l'effettiva natura delle prestazioni compensate (Cass. 3/07/2017, n. 16368), in quanto, è assoggettabile a IRAP chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti al l'esercizio della propria professionalità (Cass. 24/01/2017, n. 1820), delle quali occorre quindi valutare entità e tipologia (Cass. 3/07/2017, n.1864).

Ciò premesso nel caso di specie la C.T.R. non ha violato alcuno di tali principi, in quanto ha espressamente considerato i compensi a terzi, ritenendoli di scarso valore e inidonei ad andare oltre il lavoro personale; ha esaminato partitamente, al fine di valutare se si trattasse o meno di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie, le fatture emesse in favore di soggetti terzi, la Kineo e la RP, rappresentando che la prima era una sola e si riferiva ad una consulenza urbanistica mentre quelle in favore della RP derivano da un unico incarico, peraltro non relativamente all’anno 2012; in ordine alle attività quale CTU ha evidenziato che trattavasi di anticipi dei compensi poi posti a carico delle parti del giudizio; né, peraltro, l'entità dei compensi pagati a terzi, per gran parte degli anni d'imposta controversi, è tale da rendere di per sé solo tale dato significativo in termini di sussistenza dell'autonoma organizzazione.

Tale esame compiuto delle spese sostenute esclude ogni violazione e falsa applicazione delle norme in tema diIRAP e di sussistenza della autonoma organizzazione, dovendosi ritenere invece ovviamente incensurabili sul punto le considerazioni in fatto della CTR.

3. Il ricorso dell’Agenzia è quindi infondatoe deve essere respinto con condanna alle spese di lite.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in euro 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA e CPse dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29217/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappre sentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1184/18/2019,depositata in data 28/02/2019, non notificata; RIMBORSO IRAPudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di ingegnere , presentava istanza di rimborso dei versamenti per IRAP effettuati negli anni dal 2009al 2012 sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto; l’Agenzia delle entrate rigettava l’istanzae la Commissione tributaria provinciale di Frosinonerigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio accoglieva l’appello del contribuente,riconoscendone il diritto al rimborso , ritenendo che : a)i beni utilizzati erano ausiliari all’esercizio dell’attività; b) l’attività personale prevaleva rispetto all’organizzazione dei beni strumentali; c) i compensi a terzi erano di scarso valore; d) i compensi erogati a terzi per l’attività di CTU erano da lui solo anticipati; e) la fattura Kineo si riferiva ad una sola consulenza urbanistica e le fatture della RP derivavano da unico incarico e riguardavano rinnovi di certificati antincendi. 2. Ricorre , contro la sent enza della Commissione tributaria regionale del Lazio , l’Agenzia delle entrate, con un unico motiv o ; resiste con controricorsoil contribuente. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 , e dell’art. 3 , comma 1, lett. c ) del d.lgs. n. 446 del 1997, anche in combinato disposto con l’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , lamentando ch e la CTR abbia errato laddove ha escluso la rilevanza, ai fini della prova della sussistenza di una autonoma organizzazione, degli elevati compensi a terzi, pari ad euro 20.745,00nel 2009, 24.252,00 nel 2010, 23.981 ,00 nel 2011 e 9.332,00 nel 2012, dovendo ritenersi inoltre irrilevante che ta li compensi afferissero a prestazioni rese da professionisti anziché da persona dipendente e tenersi in considerazione la loro rilevanza in percentuale sul reddito dichiarato dal professionista; assume ancora l’Agenziala irrilevanza della circostanza che talune spese siano relative a prestazioni rese quale CTU ed evidenzia come alcune fatture siano per prestazioniestranee alla professione. 1.1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità per errata formulazione della rubrica, in quanto per consolidato orientamento di questa Corte, anche l'erronea indicazione della norma processuale violata,nella rubrica del motivo, non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni didiritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 23/05/2018 , n. 12690); nel caso di specie, lacensura mossa alla sentenza impugnata è perfettamente evincibile ed è del resto correttamente formulata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 alla luce di quanto segue. 1.2. Il motiv o è ammissibil e , infatti, in quanto non tend e ad un riesame delle circostanze di merito ma ad una verifica della riconducibilità del fatto concreto, nei termini accertati dal giudice di merito, alla fattispecie astratta come interpretata da questa Corte in numerose decisioni, in quanto la materia del la sussistenza dell’autonoma organizzazione dei professionisti a fini IRAP è regolata da principi giurisprudenziali ben delineati, anche con plurimepronunce a sezioni unite della di questa corte (tra cui in particolare Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451), che costituiscono un nucleo argomentativo stratificato di principi di diritto, che deve essere rispettato nell'applicazione della normativa che regola la materia. 2. Il ricorso, pur ammissibile, però non è fondato. Questa Corte a S ezioni Unite con l a predetta pronuncia n. 9451/2016, infatti , ha individuato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in tema di IRAPquando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. Quanto al riparto dell'onere della prova, nel caso di impugnazione del rifiuto (espresso o tacito) della restituzione dell'IRAP versata, è il contribuente che ha l'onere di provare l'assenza degli indicati elementi costitutivi del requisito dell'autonoma organizzazione (Cass.11/04/2017, n. 9325; Cass.15/02/2019, n. 4576). 2.1. Ebbene, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto daicompensi corrisposti a terzi, pur ché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (Cass.29/10/2018, n. 27423).L'arresto delle Sezioni Unite, e la giurisprudenza che ne è seguita, guarda al lavoro altrui, senza distinguere se si tratti di lavoro professionale o meno. Per contro, rileva la circostanza che si tratti di apporto che trascende la capacità del contribuente, senza il quale non sarebbe in grado di rendere, a sua volta, la prestazione richiesta o la renderebbe in tempi più lunghi o quantità limitata. Non ha q uindi fondamento la tesi secondo cui i compensi a terzi rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati mentre al contrario essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti ( Cass. 15/03/2019, n. 7409; Cass. 7/08/2019, n. 21068). Il dato dell'erogazione di compensi a terzi, tuttavia , non rappresenta un elemento che rende dovuta automaticamente l'IRAP (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20610), essendo necessario valutare l'effettiva natura delle prestazioni compensate (Cass. 3/07/2017, n. 16368), in quanto, è assoggettabile a IRAP chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti al l'esercizio della propria professionalità (Cass. 24/01/2017, n. 1820), delle quali occorre quindi valutare entità e tipologia (Cass. 3/07/2017, n.1864). Ciò premesso nel caso di specie la C.T.R. non ha violato alcuno di tali principi, in quanto ha espressamente considerato i compensi a terzi, ritenendoli di scarso valore e inidonei ad andare oltre il lavoro personale; ha esaminato partitamente, al fine di valutare se si trattasse o meno di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie, le fatture emesse in favore di soggetti terzi, la Kineo e la RP, rappresentando che la prima era una sola e si riferiva ad una consulenza urbanistica mentre quelle in favore della RP derivano da un unico incarico, peraltro non relativamente all’anno 2012; in ordine alle attività quale CTU ha evidenziato che trattavasi di anticipi dei compensi poi posti a carico delle parti del giudizio; né, peraltro, l'entità dei compensi pagati a terzi, per gran parte degli anni d'imposta controversi, è tale da rendere di per sé solo tale dato significativo in termini di sussistenza dell'autonoma organizzazione. Tale esame compiuto delle spese sostenute esclude ogni violazione e falsa applicazione delle norme in tema diIRAP e di sussistenza della autonoma organizzazione, dovendosi ritenere invece ovviamente incensurabili sul punto le considerazioni in fatto della CTR. 3. Il ricorso dell’Agenzia è quindi infondatoe deve essere respinto con condanna alle spese di lite. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in euro 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA e CPse dovu
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