CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1980
Cassazione n. 12912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1955 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo articolato motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è formulato in termini nstleisantiti: è appena il caso di ribadire che il sindacato v12.2/ ohm. del giudice di legittimitàl(deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perené sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti dei processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 dei 4.7.2017, Agati; Sez. 1, n. 41738 del 10.10.2011 n. 41.738, Longo; Sez. 6, n. 108ì951 del 15.3.2006, Casula), sicché non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato conto, in maniera sintetica ma puntuale, delle emergenze processuali che avevano consentito di ritenere la responsabilità della ricorrente (cfr., pagg. 55-56 della sentenza) non essendo consentito, in questa sede, formulare doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri dì valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, 1/4 estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch'essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato che anche l'unico motivo del ricorso del Santoro è manifestamente infondato: la Corte ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 12634 del 13/12/2000, Bechis; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana); è ricorrente inoltre l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013, Moggi; Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi); nel caso di specie, la Corte d'appello, con valutazione tipicamente di merito ma sorretta da motivazione immune da profili di manifesta illogicità o da profili di contraddittorietà, ha ritenuto (cfr., pag. 57 della sentenza) che la piena e compiuta consapevolezza del reato ascritto al ricorrente risalisse al sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini essendo quello il momento in cui la banca era venuta a conoscenza di tutti gli elementi della vicenda potendo apprezzarne la rilevanza anche penale; nel contestare questo approdo, il ricorso finisce allora con il contrapporre una diversa ed alternativa ricostruzione difensiva rispetto a quella operata dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette in diritto e non censurabili in punto di fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibiq, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa