Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26210/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34591/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sassari, in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché di Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 546/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 3 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.' C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] oppose dinanzi al Giudice di pace di Sassari la cartella esattoriale con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 862,88, a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2013, fondate su verbali di accertamento redatti da agenti della polizia municipale del Comune di Sassari; nel contraddittorio del Comune e dell'ente concessionario, entrambi costituitisi in giudizio, il Giudice di pace accolse l'opposizione, dichiarando la nullità della notificazione della cartella perché effettuata a mezzo posta tramite società privata, ma compensò le spese del giudizio; il Tribunale di Sassari - adìto con appello principale da Agenzia delle Entrate - Riscossione, nelle more succeduta ad Equitalia, e con appello incidentale dall'opponente - in accoglimento dell'impugnazione principale, ha rigettato l'opposizione e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all'Agenzia e al Comune di Sassari le spese dei due gradi di giudizio, sui rilievi: che la nullità della notificazione della cartella doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, atteso che la destinataria aveva pienamente esercitato il proprio diritto di difesa, opponendola nei termini di legge; che la circostanza che il Comune avesse disposto lo sgravio dal ruolo esecutivo delle somme portate dalla cartella, in esecuzione della pronuncia di primo grado, non determinava la cessazione della materia del contendere, poiché l'ente impositore non aveva rinunciato alla sua pretesa; e, infine, che la circostanza che in altro giudizio dinanzi al Giudice di pace fosse stata accertata la perdita, da parte dell'opponente, del possesso di una delle automobili indicate nei verbali di accertamento, in data anteriore alla [OSCURATO:PERSONA] est.

C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani commissione delle infrazioni, non poteva essere opposta all'ente accertatore e al concessionario della riscossione, poiché la trascrizione del passaggio di possesso nel pubblico registro automobilistico era stata effettuata successivamente; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, cui non rispondono gli intimati Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Sassari; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte né sono state depositate memorie di parte.

Considerato che:

1.1. il primo motivo (violazione dell'art.1, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, nonché nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia) censura la decisione impugnata per non aver pronunciato sull'eccezione di improcedibilità o inammissibilità dell'appello principale proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione, per nullità del mandato difensivo conferito ad un avvocato del libero foro;

1.2. il secondo motivo (omessa motivazione e violazione dell'art.345 c.p.c.) deduce assenza di motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione per cessazione della materia del contendere, carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire, avuto riguardo, in particolare, al discarico amministrativo avvenuto nel corso del procedimento e al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della perdita di possesso dell'autoveicolo a cui si riferivano otto delle dieci sanzioni amministrative iscritte a ruolo;

1.3. il terzo motivo (violazione dell'art.156 c.p.c., della legge n. 890 del 1982, degli artt. 4 e 23 del d.lgs. n. 261 del 1999 - nov.[OSCURATO:PERSONA] est.

C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani d.lgs. n. 58 del 2011 - e dell'art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché "illogicità" della sentenza) censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità della notificazione della cartella, che era stata compiuta per il tramite di impresa postale privata;

1.4. il quarto motivo (violazione degli artt. 91, 161, 324, 332 c.p.c. e 2909 c.c.) deduce ultra ed extra-petizione in ordine alla pretesa creditoria e alla condanna alle spese di lite in favore del Comune di Sassari, che non aveva proposto appello;

2. i motivi non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto in violazione del termine "lungo" previsto dall'art.327 c.p.c.; la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 3 maggio 2019 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, non le è stata notificata; ai sensi dell'art.327 c.p.c., il termine c.d.

"lungo" per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione, sicché il termine per la notificazione del ricorso per cassazione scadeva in data 4 novembre 2019; non è applicabile nella specie l'istituto della sospensione feriale dei termini, al quale sono sottratte le cause in materia di opposizioni esecutive (ex plurimis: Cass. 18/05/2022, n. 16049; Cass.17/05/2022, n. 15864; Cass. 28/02/2020 n. 5475; Cass.13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass.28/02/2017, n. 5038; Cass. 19/08/2015, n. 16989; Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass.11/01/2012, n. 171; Cass. 27/04/2010, n. 9998; Cass. 02/03/2010, n. 4942; Cass. 25/05/2007, n. 12250; Cass. 10/02/2005, n. 2708);[OSCURATO:PERSONA] est C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani il ricorso per cassazione in esame risulta notificato ai due enti intimati in data 12 novembre 2019; esso è dunque tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile;

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio degli intimati;

7. l'inammissibilità del ricorso costituisce invece il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), ove dovuto.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34591/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sassari, in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché di Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 546/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 3 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.' C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] oppose dinanzi al Giudice di pace di Sassari la cartella esattoriale con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 862,88, a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2013, fondate su verbali di accertamento redatti da agenti della polizia municipale del Comune di Sassari; nel contraddittorio del Comune e dell'ente concessionario, entrambi costituitisi in giudizio, il Giudice di pace accolse l'opposizione, dichiarando la nullità della notificazione della cartella perché effettuata a mezzo posta tramite società privata, ma compensò le spese del giudizio; il Tribunale di Sassari - adìto con appello principale da Agenzia delle Entrate - Riscossione, nelle more succeduta ad Equitalia, e con appello incidentale dall'opponente - in accoglimento dell'impugnazione principale, ha rigettato l'opposizione e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all'Agenzia e al Comune di Sassari le spese dei due gradi di giudizio, sui rilievi: che la nullità della notificazione della cartella doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, atteso che la destinataria aveva pienamente esercitato il proprio diritto di difesa, opponendola nei termini di legge; che la circostanza che il Comune avesse disposto lo sgravio dal ruolo esecutivo delle somme portate dalla cartella, in esecuzione della pronuncia di primo grado, non determinava la cessazione della materia del contendere, poiché l'ente impositore non aveva rinunciato alla sua pretesa; e, infine, che la circostanza che in altro giudizio dinanzi al Giudice di pace fosse stata accertata la perdita, da parte dell'opponente, del possesso di una delle automobili indicate nei verbali di accertamento, in data anteriore alla [OSCURATO:PERSONA] est. C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani commissione delle infrazioni, non poteva essere opposta all'ente accertatore e al concessionario della riscossione, poiché la trascrizione del passaggio di possesso nel pubblico registro automobilistico era stata effettuata successivamente; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, cui non rispondono gli intimati Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Sassari; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte né sono state depositate memorie di parte. Considerato che: 1.1. il primo motivo (violazione dell'art.1, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, nonché nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia) censura la decisione impugnata per non aver pronunciato sull'eccezione di improcedibilità o inammissibilità dell'appello principale proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione, per nullità del mandato difensivo conferito ad un avvocato del libero foro; 1.2. il secondo motivo (omessa motivazione e violazione dell'art.345 c.p.c.) deduce assenza di motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione per cessazione della materia del contendere, carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire, avuto riguardo, in particolare, al discarico amministrativo avvenuto nel corso del procedimento e al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della perdita di possesso dell'autoveicolo a cui si riferivano otto delle dieci sanzioni amministrative iscritte a ruolo; 1.3. il terzo motivo (violazione dell'art.156 c.p.c., della legge n. 890 del 1982, degli artt. 4 e 23 del d.lgs. n. 261 del 1999 - nov.[OSCURATO:PERSONA] est. C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani d.lgs. n. 58 del 2011 - e dell'art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché "illogicità" della sentenza) censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità della notificazione della cartella, che era stata compiuta per il tramite di impresa postale privata; 1.4. il quarto motivo (violazione degli artt. 91, 161, 324, 332 c.p.c. e 2909 c.c.) deduce ultra ed extra-petizione in ordine alla pretesa creditoria e alla condanna alle spese di lite in favore del Comune di Sassari, che non aveva proposto appello; 2. i motivi non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto in violazione del termine "lungo" previsto dall'art.327 c.p.c.; la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 3 maggio 2019 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, non le è stata notificata; ai sensi dell'art.327 c.p.c., il termine c.d. "lungo" per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione, sicché il termine per la notificazione del ricorso per cassazione scadeva in data 4 novembre 2019; non è applicabile nella specie l'istituto della sospensione feriale dei termini, al quale sono sottratte le cause in materia di opposizioni esecutive (ex plurimis: Cass. 18/05/2022, n. 16049; Cass.17/05/2022, n. 15864; Cass. 28/02/2020 n. 5475; Cass.13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass.28/02/2017, n. 5038; Cass. 19/08/2015, n. 16989; Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass.11/01/2012, n. 171; Cass. 27/04/2010, n. 9998; Cass. 02/03/2010, n. 4942; Cass. 25/05/2007, n. 12250; Cass. 10/02/2005, n. 2708);[OSCURATO:PERSONA] est C.C. 16.06.2022 N. R.G. 34591/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani il ricorso per cassazione in esame risulta notificato ai due enti intimati in data 12 novembre 2019; esso è dunque tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile; 3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio degli intimati; 7. l'inammissibilità del ricorso costituisce invece il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), ove dovuto. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
Sentenza Cassazione n. 26210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris