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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00668/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa 1'11 giugno 2020 dalla Corte di appello di Genova, che — su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. — ha riformato quoad poenam (con applicazione della pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa) la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per diversi furti aggravati.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la difformità tra l'accordo raggiunto sulla pena e quella cristallizzato in sentenza.

In particolare, in udienza, l'imputato aveva concordato l'applicazione, per i reati sub 7) e 10), di una pena di tre mesi di reclusione ciascuno, mentre in sentenza la Corte territoriale, riferendosi ad una comunicazione informale del difensore, aveva stimato applicabile, per i predetti addebiti, la pena detentiva di mesi quattro e giorni quindici di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Prima di dare conto delle ragioni per le quali il Collegio ha respinto il ricorso, appare opportuno illustrare la sequenza procedimentale che si apprezza dagli atti.

Con messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 settembre 2020 indirizzati dal difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], al consigliere relatore del Collegio di appello dinanzi al quale si sarebbe celebrato, 1'11 giugno 2020, il processo di appello, il professionista ha comunicato una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinunzia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio.

In particolare, la seconda mail in ordine di tempo, recava il seguente calcolo: - pena base: anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa; pena diminuita ex art. 62-bis cod. pen. a quella di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; pena aumentata per la continuazione ad anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, così determinati: o quattro mesi e quindici giorni per i reati di cui ai capi 7) e 10) e un mese di reclusione per gli altri, per un aumento complessivo pari a diciotto mesi di reclusione.

La pena finale, ridotta per il rito abbreviato, era individuata in quella di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

In udienza, presente l'imputato ed il predetto difensore, l'accordo sulla rinunzia ai motivi di appello di cui sopra e sulla pena finale è stato ribadito; dall'esame del verbale di udienza, tuttavia, si registra una differenza con limitato riferimento all'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 7) e 10), che, invece di essere indicato in mesi quattro e giorni quindici ciascuno, è stato indicato in mesi tre per ognuno degli addebiti.

2. Orbene, la doglianza circa la difformità che intercorre tra l'accordo cristallizzato in udienza alla presenza del difensore e dell'imputato e quello recepito in sentenza non può trovare seguito, a prescindere dalla difformità effettivamente rilevata e dalla singolare giustificazione resa dalla Corte di appello, che ha fatto riferimento dandovi prevalenza — alle comunicazioni informali con il difensore, peraltro inviate all'indirizzo personale istituzionale di posta elettronica del Consigliere relatore.

2.1. E' opinione del Collegio, invero, che il ricorso vada respinto in quanto ciò che rileva, al fine di verificare la conformità della decisione all'accordo raggiunto dalle parti, non è l'itinerario commisurativo della sanzione nei suoi vari passaggi, ma la pena finale su cui le parti si sono accordate, nel caso di specie del tutto corrispondente a quella — anni tre, mesi quattro, di reclusione ed euro 1000 di multa recepita in sentenza.

In questo senso va inteso, infatti, il sintagma «la pena sulla quale sono d'accordo» che si legge all'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. quale oggetto dell'indicazione che le parti devono offrire al Giudice di appello.

Peraltro nel caso di specie l'effettiva consistenza della difformità tra la volontà manifestata in udienza e quella cristallizzata nella sentenza impugnata è tutta da discutere, considerato che, nella parte relativa all'indicazione dell'aumento complessivo per la continuazione, nel verbale di legge che si andava dalla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa a quella di anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, per un quantum di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 700 di multa, che corrisponde esattamente alla somma tra i nove mesi complessivi di aumento per i reati sub 7) e 10) indicati in sentenza ed i restanti nove mesi di reclusione, frutto dell'aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) di un mese di reclusione ciascuno.

2.2. Conforta la conclusione circa l'irrilevanza della difformità lamentata la giurisprudenza formatasi sul diverso fronte dei limiti dello scrutinio della Corte di cassazione sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., giurisprudenza che lo limita alla sola illegalità (sul vecchio concordato, Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; sul nuovo concordato, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Ebbene, è proprio riguardando la nozione di illegalità accolta dalla giurisprudenza di questa Corte che viene in luce tutta l'irrilevanza dei calcoli intermedi, giacché una pena è illegale solo allorquando essa non rientri nei limiti edittali ovvero sia diversa dalla quella prevista dalla legge e non già quando vi sia un mero errore di calcolo (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) o altre anomalie nella commisurazione (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, sulla violazione del divieto di reformatio in peius) Questa esegesi valida, infatti, l'idea che il vaglio rispetto al modulo definitorio di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. non debba riguardare anche i passaggi intermedi tesi all'individuazione della pena finale, ma solo il risultato finale di essi.

Se, dunque, questo discorso può avere seguito rispetto alla legalità della pena, esso, a maggior ragione, vale nel caso in cui si dubiti della rispondenza della sanzione recepita in sentenza rispetto a quella oggetto dell'accordo, laddove la pena finale, pur nelle difformità del calcolo, corrisponda in pieno a quella su cui il Procuratore generale e l'imputato hanno raggiunto l'accordo. 3 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa 1'11 giugno 2020 dalla Corte di appello di Genova, che — su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. — ha riformato quoad poenam (con applicazione della pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa) la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per diversi furti aggravati. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la difformità tra l'accordo raggiunto sulla pena e quella cristallizzato in sentenza. In particolare, in udienza, l'imputato aveva concordato l'applicazione, per i reati sub 7) e 10), di una pena di tre mesi di reclusione ciascuno, mentre in sentenza la Corte territoriale, riferendosi ad una comunicazione informale del difensore, aveva stimato applicabile, per i predetti addebiti, la pena detentiva di mesi quattro e giorni quindici di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Prima di dare conto delle ragioni per le quali il Collegio ha respinto il ricorso, appare opportuno illustrare la sequenza procedimentale che si apprezza dagli atti. Con messaggi di posta elettronica del 9 e del 10 settembre 2020 indirizzati dal difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], al consigliere relatore del Collegio di appello dinanzi al quale si sarebbe celebrato, 1'11 giugno 2020, il processo di appello, il professionista ha comunicato una proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinunzia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio. In particolare, la seconda mail in ordine di tempo, recava il seguente calcolo: - pena base: anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa; pena diminuita ex art. 62-bis cod. pen. a quella di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; pena aumentata per la continuazione ad anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, così determinati: o quattro mesi e quindici giorni per i reati di cui ai capi 7) e 10) e un mese di reclusione per gli altri, per un aumento complessivo pari a diciotto mesi di reclusione. La pena finale, ridotta per il rito abbreviato, era individuata in quella di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa. In udienza, presente l'imputato ed il predetto difensore, l'accordo sulla rinunzia ai motivi di appello di cui sopra e sulla pena finale è stato ribadito; dall'esame del verbale di udienza, tuttavia, si registra una differenza con limitato riferimento all'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 7) e 10), che, invece di essere indicato in mesi quattro e giorni quindici ciascuno, è stato indicato in mesi tre per ognuno degli addebiti. 2. Orbene, la doglianza circa la difformità che intercorre tra l'accordo cristallizzato in udienza alla presenza del difensore e dell'imputato e quello recepito in sentenza non può trovare seguito, a prescindere dalla difformità effettivamente rilevata e dalla singolare giustificazione resa dalla Corte di appello, che ha fatto riferimento dandovi prevalenza — alle comunicazioni informali con il difensore, peraltro inviate all'indirizzo personale istituzionale di posta elettronica del Consigliere relatore. 2.1. E' opinione del Collegio, invero, che il ricorso vada respinto in quanto ciò che rileva, al fine di verificare la conformità della decisione all'accordo raggiunto dalle parti, non è l'itinerario commisurativo della sanzione nei suoi vari passaggi, ma la pena finale su cui le parti si sono accordate, nel caso di specie del tutto corrispondente a quella — anni tre, mesi quattro, di reclusione ed euro 1000 di multa recepita in sentenza. In questo senso va inteso, infatti, il sintagma «la pena sulla quale sono d'accordo» che si legge all'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. quale oggetto dell'indicazione che le parti devono offrire al Giudice di appello. Peraltro nel caso di specie l'effettiva consistenza della difformità tra la volontà manifestata in udienza e quella cristallizzata nella sentenza impugnata è tutta da discutere, considerato che, nella parte relativa all'indicazione dell'aumento complessivo per la continuazione, nel verbale di legge che si andava dalla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa a quella di anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, per un quantum di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 700 di multa, che corrisponde esattamente alla somma tra i nove mesi complessivi di aumento per i reati sub 7) e 10) indicati in sentenza ed i restanti nove mesi di reclusione, frutto dell'aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) di un mese di reclusione ciascuno. 2.2. Conforta la conclusione circa l'irrilevanza della difformità lamentata la giurisprudenza formatasi sul diverso fronte dei limiti dello scrutinio della Corte di cassazione sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., giurisprudenza che lo limita alla sola illegalità (sul vecchio concordato, Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; sul nuovo concordato, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Ebbene, è proprio riguardando la nozione di illegalità accolta dalla giurisprudenza di questa Corte che viene in luce tutta l'irrilevanza dei calcoli intermedi, giacché una pena è illegale solo allorquando essa non rientri nei limiti edittali ovvero sia diversa dalla quella prevista dalla legge e non già quando vi sia un mero errore di calcolo (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) o altre anomalie nella commisurazione (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, sulla violazione del divieto di reformatio in peius) Questa esegesi valida, infatti, l'idea che il vaglio rispetto al modulo definitorio di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. non debba riguardare anche i passaggi intermedi tesi all'individuazione della pena finale, ma solo il risultato finale di essi. Se, dunque, questo discorso può avere seguito rispetto alla legalità della pena, esso, a maggior ragione, vale nel caso in cui si dubiti della rispondenza della sanzione recepita in sentenza rispetto a quella oggetto dell'accordo, laddove la pena finale, pur nelle difformità del calcolo, corrisponda in pieno a quella su cui il Procuratore generale e l'imputato hanno raggiunto l'accordo. 3 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 00668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris