CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13245/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25487-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura special4in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 27/01/2019 della Commissione tributaria regionale della BASILICATA, depositata in data 08/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Basilicata decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con l'ordinanza n. 14695 del 2018, accoglieva l'appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l'avviso di liquidazione relativo all'anno 2010, che l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo alla stessa non spettante le agevolazioni fiscali "prima casa" sul mutuo contratto per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, avendone già usufruito in precedenza in occasione dell'acquisto di un altro immobile. 2. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione della controricorrente di improcedibilità del ricorso erariale in quanto mancante dell'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della I. n. 53 del 1994 atteso che dagli atti risulta che detta attestazione è allegata all'originale del ricorso depositato in Cancelleria (Cass. n. 29266 del 2020; Cass. Sez. U., n. 8312 del 2019, in particolare il par. 37, n. 1, ultima parte della massima). 2. Venendo al primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, commi 1 e 2, del d.lgs.n. 546 del 1992 sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente in quanto solo depositato nella segreteria del giudice del rinvio ma non notificato. 3. Il motivo è fondato e va accolto. 4. Nella specie è incontestato che, a seguito della pronuncia di cassazione con rinvio operato da questa Corte con l'ordinanza n. 14695 del 2018, depositata il 6 giugno 2018, la contribuente in data 3 ottobre 2018 provvide a depositare il ricorso presso la segreteria della CTR Basilicata che, all'udienza del 2 luglio 2019, preso atto dell'omessa notifica dell'atto di riassunzione alla controparte Agenzia, emise ordinanza con la quale concesse alla ricorrente termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso e del provvedimento. Espletato tempestivamente l'adempimento, l'Agenzia delle entrate si costituì in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'atto di riassunzione per violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, su cui la CTR non ha emesso pronuncia esplicita. 5. Ciò precisato in fatto, in diritto occorre osservare che l'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede espressamente e molto chiaramente che «Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili». 6. Il rinvio, nel caso di specie, è operato con riferimento al grado di appello e, quindi, all'art. 53 del citato d.lgs., che prevede che «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3». 7. A sua volta l'art. 20 prevede, al comma 1, che «Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16» e, al comma 2, che «La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate» 8. Infine, l'art. 16 prevede, al comma 2, che «Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17» e, al comma 3, che «Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia». 9. Orbene, dalle predette disposizioni discende che nel processo tributario la riassunzione, in caso di rinvio operato dalla Corte di cassazione - che è ipotesi del tutto diversa dalla riassunzione del processo interrotto e su cui si accentrano le pronunce citate dalla controricorrente anche nella memoria - deve essere effettuata necessariamente con la notifica alla controparte dell'atto di riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia della Corte. 10. Notifica che nella specie è mancata. 11. Infatti, a seguito della pronuncia di questa Corte (pubblicata in data 6 giugno 2018) la contribuente si è limitata (in data 3 ottobre 2018) a depositare l'atto di riassunzione nella segreteria della Commissione tributaria regionale competente senza provvedere alla sua notifica sicché all'udienza, celebratasi (in data 2 luglio 2019) quando il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione era ormai definitivamente decorso (scadendo in data 6 gennaio 2019), la CTR, preso atto della mancata costituzione in giudizio della controparte, avrebbe dovuto rilevare il vizio e dichiarare l'estinzione del giudizio e non, invece, come ha erroneamente fatto, concedere alla stessa un termine per provvedervi. 12. Invero, nel caso di omessa riassunzione del giudizio di rinvio, per non aver provveduto la parte alla notifica dell'atto, il giudice deve dichiarare l'estinzione dell'intero processo, estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario (Cass. n. 1067 del 01/02/2000; Cass. n. 12649 del 17/12/1998; Cass. n. 1606 del 24/04/1975), nel processo tributario è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 23922 del 23/11/2016) e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento (Cass. n. 9521 del 12/04/2017), non potendosi attribuire efficacia sanante alla successiva costituzione della controparte avvenuta a seguito di ordine impartito dal giudice di provvedere alla notificazione del ricorso in riassunzione in termine perentorio, essendosi a quel momento già verificatasi l'estinzione (arg. da Cass. n. 32776 del 2018). 13. Si è peraltro precisato che, «In caso di notifica non eseguita nei termini previsti» (nella specie, nel termine semestrale ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992), «trattandosi di atto giuridico inesistente, esso non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. né di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ., non rilevando la circostanza che la notifica sia stata eseguita nel termine successivamente concesso dal giudice per la rinnovazione. È peraltro nulla l'ordinanza con la quale sia stata, illegittimamente concessa detta rinnovazione» (Cass. n. 10671 del 2006). 14. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del secondo con cui la difesa erariale deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. clv. per non essersi la CTR pronunciata sull'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'Agenzia delle entrate. 15. Consegue, altresì, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, seconda parte, cod. proc. civ., in quanto il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello. 16. Le spese seguono la soccombenza e, quelle del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei precedenti gradi, sia di merito che di legittimità, in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna la controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Compensa le spese dei precedenti grado di appello. Così deciso in Ro