CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 22918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16445/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4321/2019depositata il 31/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione tributaria r egionale del la Lombardia, con la sentenza n. 4321/2019depositata il 31/10 /2019 e non notificata, in riformadella sentenza di primo grado ed in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sirmione relativamente ad ICI anni 2010 e 2011, rideterminando il valore dell’area ai fini ICI in euro 804.000,00; 2. il Comune di Sirmione propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi; 3.la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 1. il Comune di Sirmione con il primo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ. per avere la CTR erroneamente posto a fondamento della decisione, quanto al valore dell’area oggetto di causa, unicamente una perizia di parte priva di efficacia probatoria e contestata dall’ ente impositore; 2. con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n.5. cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, non avendo i giudici di appello valutato la rilevanza, ai fini della verifica del valore, degli allegati contratti di compravendita aventi oggetto aree similari i cui corrispettivi apparivano del tutto congruenti rispetto al valore attribuito dal comune; 3. con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ. violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per omessa pronunzia sulla istanza di c.t.u. formulata dal comune; 4. con ilquarto motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione degli art. 115 cod. proc. civ. per avere ritenuto “aleatorio” il valore stabilito dal comune in assenza di prove in tal senso; 5. il presente ricorso è stato oggetto dirituale rinuncia da parte del Comune di Sirmione depositata in atti , accettata dalla controricorrente in data 7 aprile 2023, in ragione dell’accordo conciliativo intervenuto inter partes, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio; 6.1.la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; 6.2. stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione dellespese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 6.3la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, nella camera di consigli