CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 03658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0408DTW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 03/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 18/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 493 te( cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento, fondato sull'individuazione del NUTA come uno degli autori delle operazioni illecite commesse in data 16/10/2015; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20