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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03961/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta del tutto genericamente, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta o al contenuto delle argomentazioni sviluppate nella sentenza, la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 385 cod. pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il PNsidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta del tutto genericamente, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta o al contenuto delle argomentazioni sviluppate nella sentenza, la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 385 cod. pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il PNsidente
Sentenza Cassazione n. 03961/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris