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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 48134/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di L'Aquila, in data 29 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

I motivi di ricorso, con i quai si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello inerenti alla prova della responsabilità e, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi dell'accusa, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali nonché prive del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma priva di illogicità manifeste, ha valorizzato il riconoscimento dell'imputato operato in termini di certezza dal teste VANNOZZI e la circostanza che la autovettura utilizzata dall'autore del reato era nell'attuale disponibilità dell'imputato il quale l'aveva noleggiata il giorno precedente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di L'Aquila, in data 29 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. I motivi di ricorso, con i quai si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello inerenti alla prova della responsabilità e, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi dell'accusa, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali nonché prive del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma priva di illogicità manifeste, ha valorizzato il riconoscimento dell'imputato operato in termini di certezza dal teste VANNOZZI e la circostanza che la autovettura utilizzata dall'autore del reato era nell'attuale disponibilità dell'imputato il quale l'aveva noleggiata il giorno precedente. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott
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