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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23944/2026

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osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino dei 24/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. 9RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41- bis Ord. pen. presso la casa circondariale di Novara) avverso il provvedimento in data 20 febbraio 2025, con il quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento della lettera inviata al predetto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso il carcere di L'Aquila e sottoposto anche lui allo speciale regime sopra indicato).

In particolare, il Tribunale condivideva le valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza in ordine alla sussistenza di giustificati motivi per disporre il trattenimento della lettera (composta da due fogli manoscritti) per il contenuto della manifestazione di affetto espressa dal [OSCURATO:PERSONA], nel salutare il D'[OSCURATO:PERSONA], mediante il richiamo ad un gesto evocativo di accordi, tenuto anche conto che i due detenuti appartengono ad associazioni di stampo mafioso tra loro alleate.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza nel confermare il provvedimento di trattenimento della corrispondenza in assenza dei relativi presupposti, poiché la missiva in questione conteneva unicamente un saluto di affetto che non rappresentava alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la decisione di consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo ovvero dalla visione della fotografia (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888- 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472-01).

La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01).

2.1. L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi poiché il Tribunale di sorveglianza di Torino ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che il trattenimento della missiva in questione era giustificato dalla circostanza che essa era stata inviata da un appartenente ad un altro gruppo mafioso vicino a quello dell'odierno ricorrente, nonché per il contenuto ambiguo di essa e, specificamente, per le frasi di saluto finali rievocative di gesti che richiamano accordi od alleanze, dal quale è stato desunto, in modo non contraddittorio, il pericolo per l'ordine pubblico connesso all'inoltro della medesima lettera.

2.2. Orbene, il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà, sollecita a questa Corte una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo.

3. Alla inammissibilità del ricorso del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 del codice di rito, 3nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino dei 24/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. 9RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41- bis Ord. pen. presso la casa circondariale di Novara) avverso il provvedimento in data 20 febbraio 2025, con il quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento della lettera inviata al predetto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso il carcere di L'Aquila e sottoposto anche lui allo speciale regime sopra indicato). In particolare, il Tribunale condivideva le valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza in ordine alla sussistenza di giustificati motivi per disporre il trattenimento della lettera (composta da due fogli manoscritti) per il contenuto della manifestazione di affetto espressa dal [OSCURATO:PERSONA], nel salutare il D'[OSCURATO:PERSONA], mediante il richiamo ad un gesto evocativo di accordi, tenuto anche conto che i due detenuti appartengono ad associazioni di stampo mafioso tra loro alleate. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza nel confermare il provvedimento di trattenimento della corrispondenza in assenza dei relativi presupposti, poiché la missiva in questione conteneva unicamente un saluto di affetto che non rappresentava alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la decisione di consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo ovvero dalla visione della fotografia (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888- 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472-01). La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013-01; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01). 2.1. L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi poiché il Tribunale di sorveglianza di Torino ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che il trattenimento della missiva in questione era giustificato dalla circostanza che essa era stata inviata da un appartenente ad un altro gruppo mafioso vicino a quello dell'odierno ricorrente, nonché per il contenuto ambiguo di essa e, specificamente, per le frasi di saluto finali rievocative di gesti che richiamano accordi od alleanze, dal quale è stato desunto, in modo non contraddittorio, il pericolo per l'ordine pubblico connesso all'inoltro della medesima lettera. 2.2. Orbene, il ricorrente pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà, sollecita a questa Corte una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo. 3. Alla inammissibilità del ricorso del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 del codice di rito, 3nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.M
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