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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 10323/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 16 aprile 2021, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che il primo Giudice avesse reso una motivazione meramente apparente, affermando la regolarità della notifica senza indicare da quali elementi la inferiva, nonché affermando l'assenza di prova della lamentata mancata conoscenza del provvedimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, valutati gli atti, è pervenuto a un nuovo rigetto dell'istanza, sul presupposto che le circostanze relative alla mancata conoscenza da parte di Favaro del decreto penale di condanna fossero generiche (si faceva riferimento a sottrazione di corrispondenza da parte della convivente per ragioni di dissapori personali), che non trovassero riscontro alcuno negli atti del fascicolo e che la difesa non avesse neppure allegato il mancato ricevimento della CAD successivo alla consegna della prima raccomandata, la cui finalità è proprio quella di assicurare la conoscenza dell'avvenuta consegna del piego.

Rilevava, inoltre, l'intempestività dell'istanza, siccome depositata in data successiva allo scadere del trentesimo giorno.

4. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.

Il decreto penale di condanna è stato notificato s~fizata-a mani della "ex convivente" (erroneamente indicata come moglie del ricorrente) e non personalmente a quest'ultimo, che non ha potuto proporre tempestiva opposizione per motivi a lui non imputabili, non avendo mai avuto conoscenza del provvedimento a suo carico.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è carente e illogica e replica il medesimo errore del primo provvedimento annullato con rinvio.

Poiché sull'istante grava un mero onere di allegazione della causa della mancata conoscenza, detto onere è stato compiutamente assolto indicando che la notifica era stata eseguita mediante consegna nella mani di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicata come moglie del Favaro, ma già all'epoca ex convivente dello stesso, cui il medesimo aveva consentito di dimorare presso la sua abitazione nonostante l'interruzione della loro relazione sentimentale.

Competeva quindi al Giudice ogni verifica necessaria che, nella specie, non è stata disposta.

Inoltre la motivazione è errata in punto di asserita intempestività dell'istanza, poiché - cadendo l'ultimo giorno utile (8 settembre 2019) in un giorno festivo (domenica) - lo stesso era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 30 giugno 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che si espongono di seguito.

2. Preliminarmente va detto che è certamente errata la motivazione del Giudice del rinvio nella parte in cui ha ritenuto l'istanza di restituzione nel termine non tempestiva, poiché - come evidenziato dal ricorrente - l'ultimo giorno utile (8 settembre 2019) cadeva in un giorno festivo (domenica), sicché lo stesso era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, così rendendo tempestiva l'istanza depositata il giorno 9 settembre 2019.

3. E', tuttavia, condivisibile l'ulteriore motivazione posta alla base del provvedimento reiettivo, che attinge il tema degli oneri di allegazione nel caso della richiesta di restituzione dei termini per impugnare il decreto penale di condanna.

Sul punto il Collegio ritiene di dare continuità al principio di diritto, che qui si ribadisce e condivide, secondo cui, «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041; Sez. 5 n. 138 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265558).

È evidente che ai doveri di accertamento del giudice dell'esecuzione corrispondono i necessari oneri di allegazione dell'istante e, segnatamente, l'onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte del Giudice, a carico del soggetto interessato a ottenere la rimessione in termini.

L'obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento in capo al giudice, non esime chi avanza l'istanza di documentarla e di circostanziarla.

Corollario di tale principio è quello secondo cui la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, dell'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato.

4. A tali principi si è attenuto il giudice del rinvio, poiché - muovendo dalla prova in atti dell'avvenuta notifica a persona indicata come "moglie" dell'interessato e non essendovi (negli atti ovvero nelle allegazioni di quest'ultimo) elementi dai quali desumere un diverso rapporto tra Favaro e Nicchio, nonché l'esistenza di non meglio circostanziati "dissapori" tra i due - ha correttamente ritenuto sussistente la prova positiva, di natura indiziaria, dell'effettiva conoscenza del provvedimento.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente - lungi dall'adempiere all'onere di fornire idonee allegazioni circa le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - ha dedotto circostanze del tutto a- specifiche e, come tali, sostanzialmente non verificabili, restando così precluso ogni accertamento da parte del giudice.

Il ricorso, pertanto, che replica tali medesime doglianze è, a sua volta, carente di specificità.

5. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 16 aprile 2021, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza rescindente aveva ritenuto che il primo Giudice avesse reso una motivazione meramente apparente, affermando la regolarità della notifica senza indicare da quali elementi la inferiva, nonché affermando l'assenza di prova della lamentata mancata conoscenza del provvedimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, valutati gli atti, è pervenuto a un nuovo rigetto dell'istanza, sul presupposto che le circostanze relative alla mancata conoscenza da parte di Favaro del decreto penale di condanna fossero generiche (si faceva riferimento a sottrazione di corrispondenza da parte della convivente per ragioni di dissapori personali), che non trovassero riscontro alcuno negli atti del fascicolo e che la difesa non avesse neppure allegato il mancato ricevimento della CAD successivo alla consegna della prima raccomandata, la cui finalità è proprio quella di assicurare la conoscenza dell'avvenuta consegna del piego. Rilevava, inoltre, l'intempestività dell'istanza, siccome depositata in data successiva allo scadere del trentesimo giorno. 4. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il decreto penale di condanna è stato notificato s~fizata-a mani della "ex convivente" (erroneamente indicata come moglie del ricorrente) e non personalmente a quest'ultimo, che non ha potuto proporre tempestiva opposizione per motivi a lui non imputabili, non avendo mai avuto conoscenza del provvedimento a suo carico. La motivazione dell'ordinanza impugnata è carente e illogica e replica il medesimo errore del primo provvedimento annullato con rinvio. Poiché sull'istante grava un mero onere di allegazione della causa della mancata conoscenza, detto onere è stato compiutamente assolto indicando che la notifica era stata eseguita mediante consegna nella mani di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicata come moglie del Favaro, ma già all'epoca ex convivente dello stesso, cui il medesimo aveva consentito di dimorare presso la sua abitazione nonostante l'interruzione della loro relazione sentimentale. Competeva quindi al Giudice ogni verifica necessaria che, nella specie, non è stata disposta. Inoltre la motivazione è errata in punto di asserita intempestività dell'istanza, poiché - cadendo l'ultimo giorno utile (8 settembre 2019) in un giorno festivo (domenica) - lo stesso era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 30 giugno 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Preliminarmente va detto che è certamente errata la motivazione del Giudice del rinvio nella parte in cui ha ritenuto l'istanza di restituzione nel termine non tempestiva, poiché - come evidenziato dal ricorrente - l'ultimo giorno utile (8 settembre 2019) cadeva in un giorno festivo (domenica), sicché lo stesso era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, così rendendo tempestiva l'istanza depositata il giorno 9 settembre 2019. 3. E', tuttavia, condivisibile l'ulteriore motivazione posta alla base del provvedimento reiettivo, che attinge il tema degli oneri di allegazione nel caso della richiesta di restituzione dei termini per impugnare il decreto penale di condanna. Sul punto il Collegio ritiene di dare continuità al principio di diritto, che qui si ribadisce e condivide, secondo cui, «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041; Sez. 5 n. 138 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265558). È evidente che ai doveri di accertamento del giudice dell'esecuzione corrispondono i necessari oneri di allegazione dell'istante e, segnatamente, l'onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte del Giudice, a carico del soggetto interessato a ottenere la rimessione in termini. L'obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento in capo al giudice, non esime chi avanza l'istanza di documentarla e di circostanziarla. Corollario di tale principio è quello secondo cui la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, dell'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato. 4. A tali principi si è attenuto il giudice del rinvio, poiché - muovendo dalla prova in atti dell'avvenuta notifica a persona indicata come "moglie" dell'interessato e non essendovi (negli atti ovvero nelle allegazioni di quest'ultimo) elementi dai quali desumere un diverso rapporto tra Favaro e Nicchio, nonché l'esistenza di non meglio circostanziati "dissapori" tra i due - ha correttamente ritenuto sussistente la prova positiva, di natura indiziaria, dell'effettiva conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente - lungi dall'adempiere all'onere di fornire idonee allegazioni circa le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - ha dedotto circostanze del tutto a- specifiche e, come tali, sostanzialmente non verificabili, restando così precluso ogni accertamento da parte del giudice. Il ricorso, pertanto, che replica tali medesime doglianze è, a sua volta, carente di specificità. 5. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 10323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris