CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29690/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Calabria n. 56; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] r(lA Be-r-n-ard-i- ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2B; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3743/2017 della Corte d'appello di Roma del 1.6.2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. Nel 2003, [OSCURATO:PERSONA], affidò i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Denza n. 50 a [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata sin dalle trattative dal legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], ed il contratto, venne intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Il rapporto proseguì con la società [OSCURATO:SOCIETA]., che incassò anche le somme versate dal committente. Nel corso dei lavori, sebbene fosse stato stabilii:o il divieto di subappalto, si appurò che i lavori commessi fossero stati subappaltati e che gli operai utilizzati nel cantiere non fossero stati regolarizzati sul piano retributivo e previdenziale ed il lavoro non era stato eseguito a regola d'arte. Emersero in seguito ulteriori inadempimenti che indussero l'odierno controricorrente, unitamente alle circostanze innanzi evidenziate, a convenire in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per sentir accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale di tutti i convenuti ovvero la risoluzione per grave inadempimento, con condanna degli stessi in solido alla restituzione delle somme percepite, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. 2.Si costituirono nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, [OSCURATO:PERSONA], il quale! affermò che il contratto era stato stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], e che i pagamenti da lui ricevuti erano stati riversati nelle casse della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. mentre la società da ultimo citata dedusse di essere stata formalmente indicata quale appaltatrice ma di essere rimasta estranea all'accordo. Il giudice di primo grado, all'esito della attività istruttoria, condannò in solido le tr4parti convenute al risarcimento del danno, in favore dell'attore nella misura di Euro 186.284,52 oltre accessori dal dicembre 2008, ed interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettando le ulteriori domande. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi vertenti sulla sua responsabilità e sulla sussistenza e determinazione dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] mentre le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. rimasero contumaci. La Corte d'appello, nel rigettare il gravame e confermare la statuizione del Tribunale, evidenziò come il giudice di prime cure avesse esaustivamente motivato in punto di responsabilità dell'appellante, ritenendo un diretto coinvolgimento del Viero nell'intera vicenda ed una sua responsabilità, "tant'è vero che lo stesso Viero spende decine di pagine per sovvertire il ragionamento svolto dal Tribunale in ordine al suo ruolo di dominus e/o gestore dell'appalto così come di contatto diretto e referente per il committente, a dimostrazione di come il Tribunale abbia utilizzato e valorizzato certe risultanze (diversamente valutate, ovviamente dal Viero) a fondamento del suo ragionamento logico-giuridico". Il giudice di merito, inoltre, affermò che il comportamento del Viero fosse stato tale da potersi inquadrare in entrambi i profili di responsabilità e chiarì la portata di queste statuizioni alla luce degli elementi probatori emersi nel giudizio di prime cure (pag. 10,11). Avverso la prefata sentenza ricorre con tre motivi [OSCURATO:PERSONA] mentre resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le parti in prossimità dell'adunanza hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si censura la sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stata oggetto di discussione tra le parti in relazione all'imputazione giuridica delle attività poste dal Viero e "omessa connotazione giuridica del riconosciuto comportamento concausale".Il motivo,, è inammissibile vertendosi in ipotesi di c.d. "doppia conforme" non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la loro diversità (ex plurimis: Cass. n. 20994 del 2019, e Cass. n. 26774 del 2016). Peraltro, lungi dal sussistere un omesso esame di un fatto con la censura di cui innanzi si mira a sollecitare un riesame dei fatti, diverso da quello effettuato dal giudice di merito, il quale risulta aver motivato ampiamente circa la ascrivibilità delle condotte poste in essere dal Viero in proprio e non alle due società (pag. 10,11). 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2462 c.c., 2055 c.c., 2476 c.c., 2394 c.c. e 2395 c.c., ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'accertamento della responsabilità solidale e personale di [OSCURATO:PERSONA]. Nella sostanza il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia riconosciuto la sua personale responsabilità laddove nella specie agli avrebbe agito come organo delle indicate società. Il motivo è infondato, non avendo l'istante colto la ratio decidendi della motivazione. La Corte d'appello, facendo proprio l'iter motivazionale del giudice di prime cure, ha valutato la condotta ascrivibile al Viero, ritenendola fonte di una duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale ed ha espressamente ritenuto che tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituito un diretto rapporto contrattuale. Sicché ha affermato che egli avesse avuto un ruolo "contrattuale nella vicenda e ciò ad iniziare dal fatto pacifico (lo ha ammesso in sede di interrogatorio formale) che ha incassato le somme pagate dal Vaccarella con assegni a lui stesso intestati per il quali - come già rilevato dal Tribunale - non risulta provato il versamento a [OSCURATO:SOCIETA] (negato dal suo legale rappresentante) neppure da un punto di vista documentale".O ancora "non si comprende a quale titolo il Viero avrebbe potuto beneficiare di tali assegni e di tali somme (in mancanza, si ripete, di una prova circa il suo inoltro nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe avuto diritto a percepirle): l'unica spiegazione logica è quella già affermata dal Tribunale, vale a dire un suo coinvolgimento diretto nella vicenda contrattuale." E' pertanto già evidente che la decisione, sul punto, si fonda su due rationes delle quali, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non ne ha impugnata nessuna essendo il motivo incentrato, con generico richiamo alle norme di cui alla rubrica, sul rapporto di immedesimazione organica, qui non in rilievo. Peraltro la sentenza motiva ampiamente in punto di responsabilità personale del ricorrente ex art. 2043 ed ex art. 2055 c.c. (in part. pag. 10 e 11). 3.Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza per ritenuta violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento all'accertamento dello stato dei luoghi ed alla sussistenza dei danni. Il motivo è inammissibile in quanto teso proporre una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, il cui apprezzamento e esclusiva competenza del giudice di merito il quale può porre a fondamento del proprio convincimento una fonte di prova con esclusione delle altre, senza che al riguardo sia tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva. La Corte ha ritenuto sussistenti i danni così come emergenti dalla perizia di parte alla luce del compendio probatorio, del quale faceva parte anche la perizia di parte. Nessuna violazione di legge peraltro sussiste, atteso che le sue risultanze sono state valutate unitamente alle ulteriori prove testimoniale ed alla escussione del suo autore geom. Chiapparelli. 3.1. Il giudice di seconde cure ha al riguardo correttamente applicato il principio di cui a Cass. n. 4437 del 1997 secondo il quale "la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione". Muovendo dal principio di cui innanzi, la Corte d'appello ha poi chiarito le ragioni per le quali le risultanze di cui alla perizia di parte abbiano trovato riscontro nella deposizione del teste Gulotta "che ha confermato sia i dati contenuti nella perizia del Chiapparelli, sia lo stato dei luoghi, come risultanti dalle fotografie allegate alla detta perizia, in realità mai disconosciute dalle parti convenute in giudizio." 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come da dispositivo. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato i)( pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.200,00 oltre 300,00 per esborsi ed accessori di legge nonché spese genera i nella misura del 15 per cento. Dà atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont