CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 04415/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdate-~-34e-PaPt-P, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Pistoia in data 5 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena irrogata, in relazione alla residua imputazione di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. (capo a) e 612 cod. pen. (capo e), in quella di anni uno mesi uno di reclusione, con conferma nel resto dell'impugnato provvedimento. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, personalmente, denunciando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo a), punito ai sensi dell'art. 614, comma 4, cod. pen. quanto all'attendibilità della persona offesa, nonché in ordine all'imputazione di cui al capo e), in assenza, su tale punto, di motivazione sulle deduzioni svolte con l'atto di appello. 3.Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si rileva che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.L. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] laselice Edl! [OSCURATO:PERSONA]