CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37163/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e la verosimile protrazione dell'evasione per lungo tempo. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/04/