CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede dì legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); ribadito inoltre che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986); che rispetto al trattamento sanzionatorio l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto nel pieno rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (v. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M