CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 25789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’imputazionecoatta.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal PubblicoMinistero procedendo contro ignoti in relazione al reato di cui all’art. 646 cod.pen., ordinando l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di [OSCURATO:PERSONA] per ilsuddetto delitto e la formulazione dell’imputazione nei suoi confronti.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamental’abnormità del provvedimento, con cui è stata ordinata l’imputazione neiconfronti di persona non indagata, privata in tal modo di ogni prerogativadifensiva in sede di contraddittorio sulla richiesta di inazione dell’Ufficiorequirente. Ciò posto, non potrebbe neppure dubitarsi della piena legittimazionead impugnare, atteso l’interesse all’eliminazione del provvedimento lesivo, nonottenibile aliunde.3. Il ricorso è fondato.Secondo la consolidata giurisprudenza, costituisce atto abnorme, in quantoesorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l’ordine di imputazionecoatta emesso nei confronti di persona non indagata; il giudice per le indaginipreliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art.335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786-01;Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289485-01; Sez. 4, n.1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907-01).Nel caso in esame, l’abnormità dell’atto impugnato concerne il profilostrutturale, collocandosi al di fuori del sistema organico della legge processuale;in ogni caso, la mancata iscrizione della nuova imputazione nel registro di cuiall’art. 335 cod. proc. pen. ha generato, a ben vedere, un duplice vulnus, per ildiritto di difesa e al contraddittorio del soggetto indagato, da un lato, e per leprerogative del pubblico ministero, dall’altro.4. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio,nella parte in cui è stata disposta la formulazione dell'imputazione a carico delricorrente per il delitto di appropriazione indebita.Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI