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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07439/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18964/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n.44; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n.159/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.159/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa della cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva scaturente dai valori della partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarati nel [OSCURATO:PERSONA] 2009 relativo all'anno di imposta 2008; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rimaneva intimata; il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio dell'il novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; le parti depositavano memorie; in particolare, la ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, avendo chiesto ed ottenuto di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd.

"rottamazione ter"); a sua volta, l'Agenzia delle entrate chiedeva la declaratoria della sola estinzione del giudizio, restando salve le ulteriori azioni di riscossione disciplinate dall'art. 3, comma 14, del D.L. 119/2018, non essendosi perfezionata la definizione;[OSCURATO:PERSONA]: con atto notificato via p.e.c. in data 18 ottobre 2021, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio pendente, in conseguenza dell'adesione alla c.d. rottamazione ter, disciplinata dall'art. 3 del D.L. 119/2018, convertito dalla legge 136/2018; con nota prot.

DW 3612795/2021 del 5 novembre 2021, l'Agente della riscossione ha comunicato che la definizione agevolata non si è perfezionata, in ragione del tardivo pagamento della seconda rata, scaduta il 09/12/2019, ma effettivamente pagata solo il 28/02/2020; come rimarcato dall'ufficio, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe - ancorché disciplinate dall'art. 6, comma 4, del D.L. 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) - ha ritenuto che « la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.» (così Cass. n. 24083 del 03/10/2018)" (Cass. Civ., Sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28513); questa Corte (vedi Cass. Civ., Sez.

VI, 3 ottobre 2018, n. 24083, in particolare, § 6.1 in diritto) ha altresì precisato che «la norma del comma 4, [dell'art. 6 del D.L. 193/20161 per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di avvalimento ed abilita l'esattore a procedere direttamente all'attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l'esattore procederà alle attività di recuperi coattivo.

È palese che il debitore, di fronte ad esse, non potrà contestare la debenza della somma che si era impegnato a pagare nella dichiarazione di voler definire in via agevolata la pendenza.

L'efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito si sovrapporrà, naturalmente a quella dell'accertamento esistente nella sentenza impugnata in Cassazione e passata formalmente in cosa giudicata per effetto della dichiarazione di estinzione.

Tale sovrapposizione della disciplina sostanziale dell'art. 6, comma 4, a quella che la situazione avrebbe secondo la sentenza passata in cosa giudicata a mente dell'art. 338 c.p.c., discende direttamente dalla legge»; nel caso di specie, in cui la ricorrente, in adempimento dell'impegno assunto con l'adesione alla "rottamazione" della cartella, ha rinunziato al contenzioso pendente, ai sensi del comma 6 del citato art. 3 del d.l. n.119/2018, deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562; Id., 29 ottobre 2021, n. 30698), con compensazione delle spese di lite; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18964/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n.44; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n.159/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.159/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa della cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva scaturente dai valori della partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarati nel [OSCURATO:PERSONA] 2009 relativo all'anno di imposta 2008; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rimaneva intimata; il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio dell'il novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; le parti depositavano memorie; in particolare, la ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, avendo chiesto ed ottenuto di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. "rottamazione ter"); a sua volta, l'Agenzia delle entrate chiedeva la declaratoria della sola estinzione del giudizio, restando salve le ulteriori azioni di riscossione disciplinate dall'art. 3, comma 14, del D.L. 119/2018, non essendosi perfezionata la definizione;[OSCURATO:PERSONA]: con atto notificato via p.e.c. in data 18 ottobre 2021, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio pendente, in conseguenza dell'adesione alla c.d. rottamazione ter, disciplinata dall'art. 3 del D.L. 119/2018, convertito dalla legge 136/2018; con nota prot. DW 3612795/2021 del 5 novembre 2021, l'Agente della riscossione ha comunicato che la definizione agevolata non si è perfezionata, in ragione del tardivo pagamento della seconda rata, scaduta il 09/12/2019, ma effettivamente pagata solo il 28/02/2020; come rimarcato dall'ufficio, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe - ancorché disciplinate dall'art. 6, comma 4, del D.L. 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) - ha ritenuto che « la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.» (così Cass. n. 24083 del 03/10/2018)" (Cass. Civ., Sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28513); questa Corte (vedi Cass. Civ., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083, in particolare, § 6.1 in diritto) ha altresì precisato che «la norma del comma 4, [dell'art. 6 del D.L. 193/20161 per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di avvalimento ed abilita l'esattore a procedere direttamente all'attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l'esattore procederà alle attività di recuperi coattivo. È palese che il debitore, di fronte ad esse, non potrà contestare la debenza della somma che si era impegnato a pagare nella dichiarazione di voler definire in via agevolata la pendenza. L'efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito si sovrapporrà, naturalmente a quella dell'accertamento esistente nella sentenza impugnata in Cassazione e passata formalmente in cosa giudicata per effetto della dichiarazione di estinzione. Tale sovrapposizione della disciplina sostanziale dell'art. 6, comma 4, a quella che la situazione avrebbe secondo la sentenza passata in cosa giudicata a mente dell'art. 338 c.p.c., discende direttamente dalla legge»; nel caso di specie, in cui la ricorrente, in adempimento dell'impegno assunto con l'adesione alla "rottamazione" della cartella, ha rinunziato al contenzioso pendente, ai sensi del comma 6 del citato art. 3 del d.l. n.119/2018, deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562; Id., 29 ottobre 2021, n. 30698), con compensazione delle spese di lite; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. C
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