Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35514/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 16 giugno 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. per errata valutazione della prova; omessa motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e all'art. 163 cod.pen. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

La Corte territoriale ha fornito un'adeguata e logica motivazione laddove ha evidenziato che l'analisi dei campioni ematici prelevati dall'autocarro consentiva di estrapolare il profilo genetico riferibile al ricorrente, valorizzando specificamente il punto di rinvenimento delle tracce ematiche, esattamente in corrispondenza della maniglia di apertura dello sportello lato passeggero, zona che non è ipotizzabile per un appoggio casuale ma che deve inevitabilmente essere toccata da chi forza la serratura della portiera.

Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reitera considerazioni critiche già vagliate dai giudici di merito, tentando di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. 3.2 Il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Il ricorrente deduce genericamente un'omessa motivazione senza tuttavia illustrare l'incidenza del mancato esame della richiesta di sospensione condizionale, al cospetto del quadro motivazionale complessivamente reso dai giudici di merito, con doppia decisione conforme.

Il motivo non si confronta con le conformi statuizioni di merito e, in particolare, con l'argomentazione contenuta nella prima decisione, secondo la quale la presenza di precedenti sospensioni è ostativa alla reiterazione del beneficio. 2_

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 16 giugno 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. per errata valutazione della prova; omessa motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e all'art. 163 cod.pen. per mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte territoriale ha fornito un'adeguata e logica motivazione laddove ha evidenziato che l'analisi dei campioni ematici prelevati dall'autocarro consentiva di estrapolare il profilo genetico riferibile al ricorrente, valorizzando specificamente il punto di rinvenimento delle tracce ematiche, esattamente in corrispondenza della maniglia di apertura dello sportello lato passeggero, zona che non è ipotizzabile per un appoggio casuale ma che deve inevitabilmente essere toccata da chi forza la serratura della portiera. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reitera considerazioni critiche già vagliate dai giudici di merito, tentando di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. 3.2 Il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Il ricorrente deduce genericamente un'omessa motivazione senza tuttavia illustrare l'incidenza del mancato esame della richiesta di sospensione condizionale, al cospetto del quadro motivazionale complessivamente reso dai giudici di merito, con doppia decisione conforme. Il motivo non si confronta con le conformi statuizioni di merito e, in particolare, con l'argomentazione contenuta nella prima decisione, secondo la quale la presenza di precedenti sospensioni è ostativa alla reiterazione del beneficio. 2_ 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 35514/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris