Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0004
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 21 novembre 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Esamino oggi il ricorso di una dipendente dell'ex [OSCURATO:PERSONA] che ha impugnato la nomina di una collega. Nell'udienza del 15 novembre 1967, la prima Sezione della Corte ha sentito le parti solo sulla ricevibilità, alla quale io pure mi limiterò. I fatti sono i seguenti.
Il 25 febbraio 1966 l'[OSCURATO:PERSONA] bandiva un concorso interno per un posto di amministratore di grado A 7 presso l'ufficio del consigliere della direzione generale amministrazione e finanze. La ricorrente presentava la sua candidatura e superava con successo le prove scritte ed orali, tanto da venir collocata al primo posto nell'elenco degli idonei.
La direzione generale amministrazione e finanze proponeva quindi alla Commissione amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA] di nominare la ricorrente al posto in questione ed anche il gruppo di preparazione della Commissione amministrativa esprimeva all'unanimità lo stesso parere. Poiché la Commissione amministrativa non aveva avanzata alcuna riserva, la direzione del personale presentava al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] l'elenco degli idonei elaborato dalla Commissione esaminatrice, con la proposta di nominare la ricorrente.
Il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] però non si atteneva a tale proposta, ma decideva di nominare la seconda classificata. La ricorrente veniva informata dell'esito, per lei sfavorevole, del concorso con una nota della direzione generale amministrazione e finanze in data 14 luglio 1966.
Quasi contemporaneamente (il 13 luglio 1966) veniva reso noto per affissione che il posto precedentemente occupato dalla candidata prescelta era divenuto vacante.
La ricorrente, non ritenendo regolare questo modo di procedere, il 2 settembre 1966 indirizzava un reclamo al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], nel quale riassumeva le fasi del procedimento, accennava all'addebito che le sarebbe stato mosso di aver conosciuto in anticipo le domande della prova scritta, lamentava il pregiudizio arrecato alla sua carriera dalla decisione del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] e pregava il presidente stesso di studiare il modo di darle soddisfazione.
Il reclamo veniva ribadito da un ricorso formale a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale, in data 13 ottobre 1966, nel quale si faceva riferimento agli argomenti già trattati nella nota del 2 settembre.
Il 17 ottobre il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] scriveva alla ricorrente in merito alla sua nota del 2 settembre, per informarla che i fatti cui essa accennava non avevano avuto alcuna influenza sul risultato del concorso e che la decisione era stata presa esclusivamente in base al verbale della Commissione esaminatrice, tenuto conto del fascicolo delle candidate e delle esigenze del servizio.
I rapporti successivi tra ricorrente ed amministrazione non sono ancora chiari. L'unico punto certo è che la ricorrente ha adito la Corte il 3 febbraio 1967 proponendo le seguenti domande:
1
o
Annullare la nomina conseguente al concorso HA/INT/15/A.
2
o
Dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a nominare, con effetto retroattivo, la ricorrente al posto messo a concorso.
3
o
Condannare l'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per mancato guadagno.
L'[OSCURATO:PERSONA] dal canto suo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile e comunque respinto, dichiarando però espressamente di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte quanto alla ricevibilità.
Valutazione giuridica
Circa il problema della ricevibilità (che va esaminato d'ufficio), tenuto conto di quanto è stato detto all'udienza a proposito della domanda principale, che è quella d'annullamento, s'impongono le seguenti considerazioni.
La ricevibilità della domanda dipende essenzialmente dall'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 91 dello statuto del personale. Il dies a quo è quello della decisione formale di nomina (29 luglio), in relazione al fatto che la ricorrente conosceva l'esito del concorso già dal 15 luglio 1966. Dal 30 luglio 1966 decorreva quindi il termine di tre mesi di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, entro il quale andava chiesto l'annullamento della nomina. In effetti il ricorso non è stato presentato entro tale termine, il che tuttavia non ha rilevanza in quanto, secondo la nostra costante giurisprudenza, un tempestivo ricorso amministrativo è sufficiente ad interrompere il termine d'impugnazione. Nel nostro caso vanno quindi presi in considerazione due atti della ricorrente: il reclamo del 2 settembre 1966, da essa denominato «requête gracieuse», ed il ricorso amministrativo a norma dell'articolo 90 dello statuto, del 13 ottobre 1966.
Secondo la ricorrente, si dovrebbe però tener conto solo del secondo, in quanto il primo non possiede i requisiti prescritti dall'articolo 90 (inoltre per via gerarchica). Tale modo di vedere può essere condiviso, anche se si potrebbe obiettare che la ricorrente ha ottemperato all'imperativo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di procedura solo nella «requête gracieuse» del 2 settembre 1966. Il nostro problema non è cioè risolto nemmeno se si prendono le mosse dal reclamo del 13 ottobre 1966, ammettendo che esso contenga una richiesta corrispondente alla domanda giudiziale. Di fatto esiste un'espressa risposta negativa del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 1966, cosicché sorge la questione del se il termine d'impugnazione di tre mesi non possa essere fatto decorrere almeno da questa data. Propendo per l'affermativa. E vero che la risposta del presidente si riferisce soltanto alla nota del 2 settembre, ma lo stesso si può dire del reclamo formale del 13 ottobre, il quale non contiene nulla di nuovo e può quindi considerarsi compreso nella risposta del 17 ottobre.
Non si potrebbe giungere ad una conclusione diversa nemmeno considerando che la risposta del 17 ottobre era firmata già prima che fosse proposto il reclamo formale, in quanto la ricorrente, dato che il suo ricorso del 13 ottobre non conteneva elementi nuovi, avrebbe dovuto immaginare che il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe ritornato sulla conferma della decisione di nomina contenuta nella lettera del 17 ottobre 1966, bensì l'avrebbe considerata come definitiva. Il ricorso sarebbe quindi tardivo e andrebbe dichiarato irricevibile, poiché e pervenuto alla Corte dopo il 17 gennaio 1967.
Contro questo risultato, all' udienza sono stati pero svolti argomenti che dovrebbero condurre ad una diversa valutazione. Come ricordate certamente, l'avvocato della ricorrente ha sostenuto che, ancora nel dicembre 1966 e nel gennaio 1967, hanno avuto luogo trattative orali e scritte col gabinetto del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali era stata sconsigliata l'introduzione di un ricorso giurisdizionale e si era parlato di un riesame del caso della ricorrente — che avrebbe dovuto aver luogo dopo il rientro in sede del presidente, in quel momento assente — come pure di una risposta definitiva. Se ciò fosse vero — e per accertarlo si dovrebbe naturalmente tener conto dell'osservanza di determinate forme — apparirebbe giustificato l'assunto secondo cui la decisione del presidente in data 17 ottobre non dev'essere considerata come definitiva, alla stessa stregua del silenzio rifiuto che sarebbe stato opposto al reclamo del 13 ottobre. Vi sarebbe stato infatti motivo di proporre un ricorso solo dopo che, verso i primi di gennaio 1967, tutti i tentativi di amichevole composizione erano risultati vani.
Ci si deve quindi chiedere cosa debba decidere la Sezione in questa situazione insolita. Può essa ritenere senz'altro fondate le affermazioni della ricorrente, posto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato in un primo tempo la ricevibilità del ricorso, ovvero può non tenerne alcun conto, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova?
Nessuna delle sue soluzioni mi sembra accettabile. La prima perché le questioni di ricevibilità non sono lasciate alla libera disposizione delle parti e perché il rappresentante della Commissione ha dichiarato che l'amministrazione era all'oscuro delle trattative di cui ha parlato la ricorrente. La seconda soluzione va poi respinta perché, dato l'atteggiamento della Commissione circa le questioni di ricevibilità, non si poteva pretendere che la ricorrente, senza invito della Corte, offrisse delle prove gia durante la discussione sulla ricevibilità, producendo fra l'altro documenti ch'essa considera riservati.
Mi sembra perciò opportuno, per chiarire la situazione, invitare la ricorrente a fornire la prova del suo assunto. In caso di rifiuto, motivato ad esempio col carattere riservato dei documenti di cui trattasi, essa dovrà accettare che non si tenga alcun conto di questa parte delle sue deduzioni.
Riassumendo concludo:
Allo stato degli atti non mi sembra possibile pronunziarsi definitivamente sulla ricevibilità del ricorso, e ciò tanto riguardo alla domanda di annullamento quanto riguardo alle restanti domande, per le quali le accennate questioni hanno pure rilevanza. Propongo quindi che la ricorrente venga invitata a fornire la prova del suo assunto e che solo in un secondo tempo ci si pronunzi sulla ricevibilità del ricorso ovvero si disponga la prosecuzione del procedimento.
(
1
) Traduzione dal tedesco.