CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita di tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna con la impugnata sentenza, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Rimini in data 3 dicembre 2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati appellanti, confermando per tutti l'affermazione di penale responsabilità per í reati loro ascritti (plurime violazioni del DPR n. 309/1990) 2. Avverso tale decisione ricorrono con distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] deduce con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] deduce con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità a titolo concorsuale. Con un secondo motivo lamenta il riconoscimento a suo carico dell'aggravante della ingente quantità con riferimento al capo b) dell'imputazione. Con un terzo motivo si duole invece del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Con un quarto ed un quinto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di legittimità. Quanto ai motivi afferenti al trattamento sanzionatorio (l'unico motivo proposto dal Mani ed i motivi n. 4 e 5 del secondo ricorrente), la giurisprudenza di legittimità - fin da un non recente orientamento, al quale, è stata data continuità - ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781). Va peraltro ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti , la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019, Rv. 275057) o con formule sintetiche (Sez. 4 n. 54966 del 20.09-.2017, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. , sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010, Rv 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie in quanto la motivazione risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico giuridici ed idonea a dare conto del decisum. La pena in concreto irrogata è peraltro contenuta nella media edittale. 4. Con riferimento agli ulteriori motivi proposti dall'Hoha, va premesso che trattandosi nella specie di cd. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse vicendevolmente secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, in base al principio per cui "il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (sez. 2 n. 11220 del 13.11.1997, Rv. 209145; in conformità fra le numerose altre Sez. 5 n. 14022 del 12.01.2017, Rv. 266617). Ed invero la stessa sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado, dando atto del percorso argomentativo seguito dal primo giudice e gli argomenti ivi svolti. A fronte di ciò il ricorso reitera e riproduce profili di censura ed argomentazioni già vagliate dai giudici di merito che hanno a riguardo dato una risposta. Peraltro, si tratta di doglianze che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e volte a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 5. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle amme