Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 luglio 2023

Cassazione n. 23027/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente* * * Consigliere* * * Consigliere* * * * * ConsigliereU d. 23/6/2023 CC* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteOR *sul ricorso n. 29683 2022 r.g. proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato e difeso dall avv. * * ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Milano via * 3 giusta procuraspeciale allegata al ricorso. ricorrentecontroMINISTERO DELL [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore il * intimatoavverso il decreto n. 4189/2022 emesso dal Tribunale di Brescia SezioneImmigrazione protezione internazionale e * * dei *dell UE in data 27.09.2022 pubblicato in data 29.04.2022 e comunicato indata 3.11.2022* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2023dal Consigliere dott. * *RILEVATO CHE1.TOURAY * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnava ilprovvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e notificatoin data 16/05/2019 con cui era stata dichiarata l inammissibilità delladomanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale. * inparticolare l autorità amministrativa considerato che la precedentedomanda era stata oggetto di provvedimento di diniego confermato dalTribunale nel procedimento di cui al n. * 15910/2017 aveva ritenuto cheil richiedente non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alleproprie condizioni personali tali da fondare un timore di persecuzione o di undanno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio aveva altresì rilevatocome il * luogo di origine dell istante non fosse attualmenteinteressato da conflitto o da violenza indiscriminata quanto alladocumentazione sanitaria prodotta la Commissione territoriale aveva esclusola competenza del Questore ai fini dell eventuale rilascio di un permesso disoggiorno per cure mediche ai sensi dell art. 19 comma 2 lett. d bis D. *n. 286/1998.2. * l odierno ricorrente in sede di impugnazione del provvedimentoamministrativo di diniego della reiterata richiesta di protezione chericorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiariaosservando altresì che l abrogazione del permesso di soggiorno per motiviumanitari e la sua sostituzione con altri tipi di permessi aveva incisosull attuazione del diritto di asilo di cui all art. 10 comma 3 * allegavainoltre di versare in precarie condizioni di salute richiamando il dispostodell art. 32 * e osservando che in caso di rimpatrio avrebbe corso il seriorischio di subire discriminazioni a causa delle sue condizioni mentali nellenote di trattazione scritta ribadite le conclusioni già rassegnate in ricorsoinsisteva anche per il riconoscimento della protezione speciale da ritenereammissibile nell ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento dirigetto della domanda reiterata di protezione internazionale produceva infine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023documentazione attestante lo svolgimento del “servizio civile universale”presso il Comune di Cremona nonché attestati di frequentazione di corsi ditinteggiatura base di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatorisemoventi depositava ulteriormente documentazione sanitaria relativa allapatologia di tubercolosi polmonare.3.

Il Tribunale di Brescia con il decreto sopra indicato in epigrafe e quioggetto di ricorso per cassazione ha rigettato la proposta opposizioneosservando che a ai sensi dell art. 29 del * n. 25/2008 nelprocedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lostraniero è ammissibile la reiterazione della domanda quando venganoaddotti nuovi elementi b quanto alla nozione di «nuovi elementi» lagiurisprudenza di legittimità aveva già precisato che i medesimi possonoconsistere oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi deldiritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda daparte della competente Commissione anche in nuove prove dei fatticostitutivi del diritto purché il richiedente non abbia potuto senza sua colpaprodurle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa nédavanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all art.35 del d.lgs. citato c nel caso in esame l odierno ricorrente – mentre insede di prima domanda aveva espresso il timore di essere incarcerato poichédenunciato dai genitori della ragazza minorenne che frequentava rimastaprobabilmente incinta – a sostegno della riproposta domanda di protezioneinternazionale aveva prodotto quale elemento di novità documentazioneinerente alla propria condizione di salute allegando di soffrire di disturbodepressivo maggiore e di essere affetto da tubercolosi polmonare d nellafattispecie in esame pertanto la reiterazione della domanda erainammissibile in quanto non erano stati prospettati “nuovi elementi” rilevantiai fini dell accoglimento della domanda di protezione internazionale in quantola documentazione prodotta non era riconducibile ad alcuno dei motivideclinati dal D. * n. 251/2007 e dalla * di * del 1951 peril riconoscimento dello status di rifugiato e pur non essendo oggetto diricorso la domanda di riconoscimento della forma di protezione massima laparte ricorrente aveva comunque allegato il rischio di subire discriminazioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023in caso di rimpatrio in quanto portatore di una patologia mentale con laconseguenza che una simile allegazione avrebbe potuto rilevareastrattamente quale atto persecutorio motivato dall appartenenza delrichiedente ad un particolare gruppo sociale così come definito dall art. 8* n. 251/2007 quale “quello che possiede un identità distinta nel *di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” f in* in realtà la malattia mentale è effettivamente percepita come untabù ed è ricondotta dalla credenza popolare alla stregoneria g occorrevatuttavia escludersi nel concreto che ciò si sia effettivamente verificato opotesse verificarsi atteso che dalla documentazione in atti era emerso che alrichiedente giunto in Italia nel 2015 soltanto nel 2018 era statodiagnosticato il disturbo depressivo maggiore i cui principali sintomi fisicierano stati individuati nello scarso appetito e nell “ansia somatizzata a livellogastrico” h le problematiche lamentate all epoca della prima domandadovevano ricondursi molto probabilmente allo “stato tensivo” di cui eraaffetto il ricorrente il quale tuttavia mai aveva affermato di essere statoemarginato o di sentirsi discriminato dalla società gambiana i dalla piùrecente documentazione sanitaria era peraltro emerso che la condizionepatologica era nettamente migliorata l la compromissione della salute delrichiedente e il prospettato rischio di violazione del diritto alla salute ciòanche con riferimento alla diagnosi di tubercolosi polmonare intervenuta nel2021 per cui il richiedente risultava in terapia farmacologica con attestatimiglioramenti avrebbero potuto tutt al più rilevare quali indici divulnerabilità valorizzabili ai fini della protezione speciale qualora in caso dirimpatrio sussistessero serie difficoltà nella cura della patologia anche acausa di eventuali carenze del sistema sanitario gambiano m in conclusionela documentazione prodotta non poteva considerarsi rilevante ai finidell accoglimento della domanda di protezione internazionale anche avendoriguardo alle ipotesi disciplinate dall art. 14 lett. a e b * n. 251/2007non risultando infatti che il ricorrente potesse rischiare la condanna a morteo l esecuzione della pena di morte o di essere assoggettato a trattamentiinumani e degradanti n non sussistevano neanche i presupposti per ilriconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c D. * n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023251/2007 per il rischio effettivo di subire una “minaccia grave ed individualealla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale” in quanto leinformazioni fornite dalle * consultate avevano evidenziato l assenza diun conflitto armato generalizzato o il ricorrente aveva infine prodottodocumenti attestanti lo svolgimento di attività formative attestati difrequentazione di corsi di tinteggiatura base di abilitazione alla conduzionedi carrelli elevatori semoventi e del servizio civile presso l ** LA * percorsi di inclusione della fragilità sociale” p dettadocumentazione avrebbe potuto al più rilevare quale indice di integrazioneai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensidegli artt. 32 comma 3 * n. 25/2008 che richiamando l art. 19 del* n. 286/1998 assegna rilevanza alla natura e all effettività dei vincolifamiliari dell interessato all effettivo inserimento sociale in Italia alla duratadel suo soggiorno nel territorio nazionale all esistenza di legami familiariculturali o sociale con il suo * d origine q tale valutazione tuttavia nonrientrava nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento della protezione internazionale e solo in caso di diniego daparte della * si sarebbe potuto presentato ricorso al Tribunale r lacognizione del Tribunale non sorgeva infatti per il sol fatto che laCommissione in altre fattispecie si fosse pronunciata nel meritoriconoscendo la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del * n.286/1998 essendo evidente che i poteri della Commissione quale organoamministrativo e del Tribunale quale organo giurisdizionale non coincidonoe che l essersi pronunciata nel merito in altre fattispecie non valeva amodificare i poteri e la cognizione del Giudice ordinario determinati soltantodalla legge in applicazione del principio di legalità s nè il Tribunale avrebbepotuto decidere nel merito in relazione alla sussistenza delle condizioni per ilrilascio di tale tipologia di permessi nell ambito del procedimento diimpugnazione di una domanda reiterata di protezione internazionale inquanto la valutazione dei relativi presupposti non era stata mai svolta da* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023parte dell autorità competente questore per esaminare la domanda tpertanto la domanda di protezione speciale doveva ritenersi inammissibile.2.

Il decreto pubblicato il 24.4.2022 è stato impugnato da ** con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.L amministrazione intimata non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt.32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 co. 1.1 e 1.2 del D. * 286/98 così comemodificato dall art. 1 lett. e del D. L. 130/2020 per aver il Tribunale diBrescia dichiarato inammissibile la domanda di protezione speciale avanzatadal ricorrente.1.1 La doglianza è fondata.1.1.1 * la ricorrente che nel caso di specie il Tribunale di Brescia siaincorso in violazione degli artt. 32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 *affermando che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dellaprotezione speciale non rientri nella competenza della CommissioneTerritoriale e che pertanto possa essere presentato ricorso giurisdizionalesolo in caso di diniego da parte dell autorità competente ovverosia la* * sempre il ricorrente che il Giudice di prime cure avevadichiarato l inammissibilità della domanda formulata in via subordinata diriconoscimento della forma residuale di protezione in quanto “la valutazionedei relativi presupposti non” era “stata mai svolta da parte dell autoritàcompetente questore per esaminare la domanda”.

Tale statuizioneaggiunge il ricorrente non sarebbe in alcun modo condivisibile e si porrebbein irriducibile contrasto con la lettera stessa della normativa vigente e con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità posto che in tema diprotezione internazionale poiché oggetto del giudizio introdotto non è tantoil provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttostol accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocatane conseguirebbe che il tribunale avrebbe l obbligo di pronunciarsi nel merito.* anche aggiunge il ricorrete ad essere opposto dovesse essere il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023provvedimento con il quale l autorità amministrativa aveva dichiaratol inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionalel oggetto del giudizio non sarebbe la legittimità formale del diniego oppostobensì l esistenza del diritto del ricorrente all ottenimento di una delle forme diprotezione previste dalla legge.1.1.2 * infatti il ricorrente che la valutazione dei presupposti per ilriconoscimento della protezione speciale ben rientra nella competenza dellaCommissione Territoriale come a chiare lettere sancito dall art. 32 co. 3 delD. * 25/08 ai sensi del quale “Nei casi in cui non accolga la domanda diprotezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all articolo 19 commi1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 la Commissioneterritoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso disoggiorno …. che reca la dicitura protezione speciale salvo che possadisporsi l allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare unaprotezione analoga”.A sua volta l art. 19 * cui la succitata norma rinvia prevede al comma 1.2che “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale overicorrano i requisiti di cui ai commi 1 e

1.1. la Commissione territorialetrasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale”.1.1.3 * dunque il ricorrente come sarebbe evidente la possibilità peril richiedente di reiterare domanda di riconoscimento della protezioneinternazionale anche solo per profili attinenti la nuova protezione specialecon conseguente necessità peraltro di procedere ad un esame pieno ecompleto dell istanza.1.2 Le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno.1.2.1 * Corte ha già avuto occasione di rilevare che in tema di domandareiterata di protezione internazionale l oggetto del giudizio introdotto dinanzial tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità bensìl accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti dellainvocata protezione speciale cfr. ex multis * 6374/2022 .1.2.2 Il principio è stato di recente riaffermato anche da * * 1Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022 secondo cui espressamente “Le* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023domande reiterate di protezione internazionale proposte successivamenteall entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 convertito con modifiche nella l.n. 173 del 2020 sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovielementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezionespeciale ex art. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso chel oggetto del giudizio è l accertamento di un diritto soggettivo che includeanche i presupposti della invocata protezione complementare”.1.2.3 Ha dunque errato il giudice a quo a ritenere inammissibile la domandadi protezione speciale con la conseguenza che il decreto impugnato vacassato con rinvio per il riesame della domanda di protezione complementareoltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente* * * Consigliere* * * Consigliere* * * * * ConsigliereU d. 23/6/2023 CC* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteOR *sul ricorso n. 29683 2022 r.g. proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato e difeso dall avv. * * ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Milano via * 3 giusta procuraspeciale allegata al ricorso. ricorrentecontroMINISTERO DELL [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore il * intimatoavverso il decreto n. 4189/2022 emesso dal Tribunale di Brescia SezioneImmigrazione protezione internazionale e * * dei *dell UE in data 27.09.2022 pubblicato in data 29.04.2022 e comunicato indata 3.11.2022* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2023dal Consigliere dott. * *RILEVATO CHE1.TOURAY * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnava ilprovvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e notificatoin data 16/05/2019 con cui era stata dichiarata l inammissibilità delladomanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale. * inparticolare l autorità amministrativa considerato che la precedentedomanda era stata oggetto di provvedimento di diniego confermato dalTribunale nel procedimento di cui al n. * 15910/2017 aveva ritenuto cheil richiedente non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alleproprie condizioni personali tali da fondare un timore di persecuzione o di undanno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio aveva altresì rilevatocome il * luogo di origine dell istante non fosse attualmenteinteressato da conflitto o da violenza indiscriminata quanto alladocumentazione sanitaria prodotta la Commissione territoriale aveva esclusola competenza del Questore ai fini dell eventuale rilascio di un permesso disoggiorno per cure mediche ai sensi dell art. 19 comma 2 lett. d bis D. *n. 286/1998.2. * l odierno ricorrente in sede di impugnazione del provvedimentoamministrativo di diniego della reiterata richiesta di protezione chericorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiariaosservando altresì che l abrogazione del permesso di soggiorno per motiviumanitari e la sua sostituzione con altri tipi di permessi aveva incisosull attuazione del diritto di asilo di cui all art. 10 comma 3 * allegavainoltre di versare in precarie condizioni di salute richiamando il dispostodell art. 32 * e osservando che in caso di rimpatrio avrebbe corso il seriorischio di subire discriminazioni a causa delle sue condizioni mentali nellenote di trattazione scritta ribadite le conclusioni già rassegnate in ricorsoinsisteva anche per il riconoscimento della protezione speciale da ritenereammissibile nell ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento dirigetto della domanda reiterata di protezione internazionale produceva infine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023documentazione attestante lo svolgimento del “servizio civile universale”presso il Comune di Cremona nonché attestati di frequentazione di corsi ditinteggiatura base di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatorisemoventi depositava ulteriormente documentazione sanitaria relativa allapatologia di tubercolosi polmonare.3.

Il Tribunale di Brescia con il decreto sopra indicato in epigrafe e quioggetto di ricorso per cassazione ha rigettato la proposta opposizioneosservando che a ai sensi dell art. 29 del * n. 25/2008 nelprocedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lostraniero è ammissibile la reiterazione della domanda quando venganoaddotti nuovi elementi b quanto alla nozione di «nuovi elementi» lagiurisprudenza di legittimità aveva già precisato che i medesimi possonoconsistere oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi deldiritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda daparte della competente Commissione anche in nuove prove dei fatticostitutivi del diritto purché il richiedente non abbia potuto senza sua colpaprodurle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa nédavanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all art.35 del d.lgs. citato c nel caso in esame l odierno ricorrente – mentre insede di prima domanda aveva espresso il timore di essere incarcerato poichédenunciato dai genitori della ragazza minorenne che frequentava rimastaprobabilmente incinta – a sostegno della riproposta domanda di protezioneinternazionale aveva prodotto quale elemento di novità documentazioneinerente alla propria condizione di salute allegando di soffrire di disturbodepressivo maggiore e di essere affetto da tubercolosi polmonare d nellafattispecie in esame pertanto la reiterazione della domanda erainammissibile in quanto non erano stati prospettati “nuovi elementi” rilevantiai fini dell accoglimento della domanda di protezione internazionale in quantola documentazione prodotta non era riconducibile ad alcuno dei motivideclinati dal D. * n. 251/2007 e dalla * di * del 1951 peril riconoscimento dello status di rifugiato e pur non essendo oggetto diricorso la domanda di riconoscimento della forma di protezione massima laparte ricorrente aveva comunque allegato il rischio di subire discriminazioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023in caso di rimpatrio in quanto portatore di una patologia mentale con laconseguenza che una simile allegazione avrebbe potuto rilevareastrattamente quale atto persecutorio motivato dall appartenenza delrichiedente ad un particolare gruppo sociale così come definito dall art. 8* n. 251/2007 quale “quello che possiede un identità distinta nel *di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” f in* in realtà la malattia mentale è effettivamente percepita come untabù ed è ricondotta dalla credenza popolare alla stregoneria g occorrevatuttavia escludersi nel concreto che ciò si sia effettivamente verificato opotesse verificarsi atteso che dalla documentazione in atti era emerso che alrichiedente giunto in Italia nel 2015 soltanto nel 2018 era statodiagnosticato il disturbo depressivo maggiore i cui principali sintomi fisicierano stati individuati nello scarso appetito e nell “ansia somatizzata a livellogastrico” h le problematiche lamentate all epoca della prima domandadovevano ricondursi molto probabilmente allo “stato tensivo” di cui eraaffetto il ricorrente il quale tuttavia mai aveva affermato di essere statoemarginato o di sentirsi discriminato dalla società gambiana i dalla piùrecente documentazione sanitaria era peraltro emerso che la condizionepatologica era nettamente migliorata l la compromissione della salute delrichiedente e il prospettato rischio di violazione del diritto alla salute ciòanche con riferimento alla diagnosi di tubercolosi polmonare intervenuta nel2021 per cui il richiedente risultava in terapia farmacologica con attestatimiglioramenti avrebbero potuto tutt al più rilevare quali indici divulnerabilità valorizzabili ai fini della protezione speciale qualora in caso dirimpatrio sussistessero serie difficoltà nella cura della patologia anche acausa di eventuali carenze del sistema sanitario gambiano m in conclusionela documentazione prodotta non poteva considerarsi rilevante ai finidell accoglimento della domanda di protezione internazionale anche avendoriguardo alle ipotesi disciplinate dall art. 14 lett. a e b * n. 251/2007non risultando infatti che il ricorrente potesse rischiare la condanna a morteo l esecuzione della pena di morte o di essere assoggettato a trattamentiinumani e degradanti n non sussistevano neanche i presupposti per ilriconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c D. * n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023251/2007 per il rischio effettivo di subire una “minaccia grave ed individualealla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale” in quanto leinformazioni fornite dalle * consultate avevano evidenziato l assenza diun conflitto armato generalizzato o il ricorrente aveva infine prodottodocumenti attestanti lo svolgimento di attività formative attestati difrequentazione di corsi di tinteggiatura base di abilitazione alla conduzionedi carrelli elevatori semoventi e del servizio civile presso l ** LA * percorsi di inclusione della fragilità sociale” p dettadocumentazione avrebbe potuto al più rilevare quale indice di integrazioneai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensidegli artt. 32 comma 3 * n. 25/2008 che richiamando l art. 19 del* n. 286/1998 assegna rilevanza alla natura e all effettività dei vincolifamiliari dell interessato all effettivo inserimento sociale in Italia alla duratadel suo soggiorno nel territorio nazionale all esistenza di legami familiariculturali o sociale con il suo * d origine q tale valutazione tuttavia nonrientrava nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento della protezione internazionale e solo in caso di diniego daparte della * si sarebbe potuto presentato ricorso al Tribunale r lacognizione del Tribunale non sorgeva infatti per il sol fatto che laCommissione in altre fattispecie si fosse pronunciata nel meritoriconoscendo la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del * n.286/1998 essendo evidente che i poteri della Commissione quale organoamministrativo e del Tribunale quale organo giurisdizionale non coincidonoe che l essersi pronunciata nel merito in altre fattispecie non valeva amodificare i poteri e la cognizione del Giudice ordinario determinati soltantodalla legge in applicazione del principio di legalità s nè il Tribunale avrebbepotuto decidere nel merito in relazione alla sussistenza delle condizioni per ilrilascio di tale tipologia di permessi nell ambito del procedimento diimpugnazione di una domanda reiterata di protezione internazionale inquanto la valutazione dei relativi presupposti non era stata mai svolta da* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023parte dell autorità competente questore per esaminare la domanda tpertanto la domanda di protezione speciale doveva ritenersi inammissibile.2.

Il decreto pubblicato il 24.4.2022 è stato impugnato da ** con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.L amministrazione intimata non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt.32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 co. 1.1 e 1.2 del D. * 286/98 così comemodificato dall art. 1 lett. e del D. L. 130/2020 per aver il Tribunale diBrescia dichiarato inammissibile la domanda di protezione speciale avanzatadal ricorrente.1.1 La doglianza è fondata.1.1.1 * la ricorrente che nel caso di specie il Tribunale di Brescia siaincorso in violazione degli artt. 32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 *affermando che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dellaprotezione speciale non rientri nella competenza della CommissioneTerritoriale e che pertanto possa essere presentato ricorso giurisdizionalesolo in caso di diniego da parte dell autorità competente ovverosia la* * sempre il ricorrente che il Giudice di prime cure avevadichiarato l inammissibilità della domanda formulata in via subordinata diriconoscimento della forma residuale di protezione in quanto “la valutazionedei relativi presupposti non” era “stata mai svolta da parte dell autoritàcompetente questore per esaminare la domanda”.

Tale statuizioneaggiunge il ricorrente non sarebbe in alcun modo condivisibile e si porrebbein irriducibile contrasto con la lettera stessa della normativa vigente e con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità posto che in tema diprotezione internazionale poiché oggetto del giudizio introdotto non è tantoil provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttostol accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocatane conseguirebbe che il tribunale avrebbe l obbligo di pronunciarsi nel merito.* anche aggiunge il ricorrete ad essere opposto dovesse essere il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023provvedimento con il quale l autorità amministrativa aveva dichiaratol inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionalel oggetto del giudizio non sarebbe la legittimità formale del diniego oppostobensì l esistenza del diritto del ricorrente all ottenimento di una delle forme diprotezione previste dalla legge.1.1.2 * infatti il ricorrente che la valutazione dei presupposti per ilriconoscimento della protezione speciale ben rientra nella competenza dellaCommissione Territoriale come a chiare lettere sancito dall art. 32 co. 3 delD. * 25/08 ai sensi del quale “Nei casi in cui non accolga la domanda diprotezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all articolo 19 commi1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 la Commissioneterritoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso disoggiorno …. che reca la dicitura protezione speciale salvo che possadisporsi l allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare unaprotezione analoga”.A sua volta l art. 19 * cui la succitata norma rinvia prevede al comma 1.2che “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale overicorrano i requisiti di cui ai commi 1 e

1.1. la Commissione territorialetrasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale”.1.1.3 * dunque il ricorrente come sarebbe evidente la possibilità peril richiedente di reiterare domanda di riconoscimento della protezioneinternazionale anche solo per profili attinenti la nuova protezione specialecon conseguente necessità peraltro di procedere ad un esame pieno ecompleto dell istanza.1.2 Le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno.1.2.1 * Corte ha già avuto occasione di rilevare che in tema di domandareiterata di protezione internazionale l oggetto del giudizio introdotto dinanzial tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità bensìl accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti dellainvocata protezione speciale cfr. ex multis * 6374/2022 .1.2.2 Il principio è stato di recente riaffermato anche da * * 1Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022 secondo cui espressamente “Le* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023domande reiterate di protezione internazionale proposte successivamenteall entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 convertito con modifiche nella l.n. 173 del 2020 sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovielementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezionespeciale ex art. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso chel oggetto del giudizio è l accertamento di un diritto soggettivo che includeanche i presupposti della invocata protezione complementare”.1.2.3 Ha dunque errato il giudice a quo a ritenere inammissibile la domandadi protezione speciale con la conseguenza che il decreto impugnato vacassato con rinvio per il riesame della domanda di protezione complementareoltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. *accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bresciache in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il 23.6.2023Il Presidente* Bisogni* **accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bresciache in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il 23.6.2023Il Presidente* Bisogni* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente* * * Consigliere* * * Consigliere* * * * * ConsigliereU d. 23/6/2023 CC* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteOR *sul ricorso n. 29683 2022 r.g. proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato e difeso dall avv. * * ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Milano via * 3 giusta procuraspeciale allegata al ricorso. ricorrentecontroMINISTERO DELL [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore il * intimatoavverso il decreto n. 4189/2022 emesso dal Tribunale di Brescia SezioneImmigrazione protezione internazionale e * * dei *dell UE in data 27.09.2022 pubblicato in data 29.04.2022 e comunicato indata 3.11.2022* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2023dal Consigliere dott. * *RILEVATO CHE1.TOURAY * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnava ilprovvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e notificatoin data 16/05/2019 con cui era stata dichiarata l inammissibilità delladomanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale. * inparticolare l autorità amministrativa considerato che la precedentedomanda era stata oggetto di provvedimento di diniego confermato dalTribunale nel procedimento di cui al n. * 15910/2017 aveva ritenuto cheil richiedente non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alleproprie condizioni personali tali da fondare un timore di persecuzione o di undanno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio aveva altresì rilevatocome il * luogo di origine dell istante non fosse attualmenteinteressato da conflitto o da violenza indiscriminata quanto alladocumentazione sanitaria prodotta la Commissione territoriale aveva esclusola competenza del Questore ai fini dell eventuale rilascio di un permesso disoggiorno per cure mediche ai sensi dell art. 19 comma 2 lett. d bis D. *n. 286/1998.2. * l odierno ricorrente in sede di impugnazione del provvedimentoamministrativo di diniego della reiterata richiesta di protezione chericorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiariaosservando altresì che l abrogazione del permesso di soggiorno per motiviumanitari e la sua sostituzione con altri tipi di permessi aveva incisosull attuazione del diritto di asilo di cui all art. 10 comma 3 * allegavainoltre di versare in precarie condizioni di salute richiamando il dispostodell art. 32 * e osservando che in caso di rimpatrio avrebbe corso il seriorischio di subire discriminazioni a causa delle sue condizioni mentali nellenote di trattazione scritta ribadite le conclusioni già rassegnate in ricorsoinsisteva anche per il riconoscimento della protezione speciale da ritenereammissibile nell ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento dirigetto della domanda reiterata di protezione internazionale produceva infine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023documentazione attestante lo svolgimento del “servizio civile universale”presso il Comune di Cremona nonché attestati di frequentazione di corsi ditinteggiatura base di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatorisemoventi depositava ulteriormente documentazione sanitaria relativa allapatologia di tubercolosi polmonare.3. Il Tribunale di Brescia con il decreto sopra indicato in epigrafe e quioggetto di ricorso per cassazione ha rigettato la proposta opposizioneosservando che a ai sensi dell art. 29 del * n. 25/2008 nelprocedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lostraniero è ammissibile la reiterazione della domanda quando venganoaddotti nuovi elementi b quanto alla nozione di «nuovi elementi» lagiurisprudenza di legittimità aveva già precisato che i medesimi possonoconsistere oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi deldiritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda daparte della competente Commissione anche in nuove prove dei fatticostitutivi del diritto purché il richiedente non abbia potuto senza sua colpaprodurle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa nédavanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all art.35 del d.lgs. citato c nel caso in esame l odierno ricorrente – mentre insede di prima domanda aveva espresso il timore di essere incarcerato poichédenunciato dai genitori della ragazza minorenne che frequentava rimastaprobabilmente incinta – a sostegno della riproposta domanda di protezioneinternazionale aveva prodotto quale elemento di novità documentazioneinerente alla propria condizione di salute allegando di soffrire di disturbodepressivo maggiore e di essere affetto da tubercolosi polmonare d nellafattispecie in esame pertanto la reiterazione della domanda erainammissibile in quanto non erano stati prospettati “nuovi elementi” rilevantiai fini dell accoglimento della domanda di protezione internazionale in quantola documentazione prodotta non era riconducibile ad alcuno dei motivideclinati dal D. * n. 251/2007 e dalla * di * del 1951 peril riconoscimento dello status di rifugiato e pur non essendo oggetto diricorso la domanda di riconoscimento della forma di protezione massima laparte ricorrente aveva comunque allegato il rischio di subire discriminazioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023in caso di rimpatrio in quanto portatore di una patologia mentale con laconseguenza che una simile allegazione avrebbe potuto rilevareastrattamente quale atto persecutorio motivato dall appartenenza delrichiedente ad un particolare gruppo sociale così come definito dall art. 8* n. 251/2007 quale “quello che possiede un identità distinta nel *di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” f in* in realtà la malattia mentale è effettivamente percepita come untabù ed è ricondotta dalla credenza popolare alla stregoneria g occorrevatuttavia escludersi nel concreto che ciò si sia effettivamente verificato opotesse verificarsi atteso che dalla documentazione in atti era emerso che alrichiedente giunto in Italia nel 2015 soltanto nel 2018 era statodiagnosticato il disturbo depressivo maggiore i cui principali sintomi fisicierano stati individuati nello scarso appetito e nell “ansia somatizzata a livellogastrico” h le problematiche lamentate all epoca della prima domandadovevano ricondursi molto probabilmente allo “stato tensivo” di cui eraaffetto il ricorrente il quale tuttavia mai aveva affermato di essere statoemarginato o di sentirsi discriminato dalla società gambiana i dalla piùrecente documentazione sanitaria era peraltro emerso che la condizionepatologica era nettamente migliorata l la compromissione della salute delrichiedente e il prospettato rischio di violazione del diritto alla salute ciòanche con riferimento alla diagnosi di tubercolosi polmonare intervenuta nel2021 per cui il richiedente risultava in terapia farmacologica con attestatimiglioramenti avrebbero potuto tutt al più rilevare quali indici divulnerabilità valorizzabili ai fini della protezione speciale qualora in caso dirimpatrio sussistessero serie difficoltà nella cura della patologia anche acausa di eventuali carenze del sistema sanitario gambiano m in conclusionela documentazione prodotta non poteva considerarsi rilevante ai finidell accoglimento della domanda di protezione internazionale anche avendoriguardo alle ipotesi disciplinate dall art. 14 lett. a e b * n. 251/2007non risultando infatti che il ricorrente potesse rischiare la condanna a morteo l esecuzione della pena di morte o di essere assoggettato a trattamentiinumani e degradanti n non sussistevano neanche i presupposti per ilriconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c D. * n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023251/2007 per il rischio effettivo di subire una “minaccia grave ed individualealla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale” in quanto leinformazioni fornite dalle * consultate avevano evidenziato l assenza diun conflitto armato generalizzato o il ricorrente aveva infine prodottodocumenti attestanti lo svolgimento di attività formative attestati difrequentazione di corsi di tinteggiatura base di abilitazione alla conduzionedi carrelli elevatori semoventi e del servizio civile presso l ** LA * percorsi di inclusione della fragilità sociale” p dettadocumentazione avrebbe potuto al più rilevare quale indice di integrazioneai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensidegli artt. 32 comma 3 * n. 25/2008 che richiamando l art. 19 del* n. 286/1998 assegna rilevanza alla natura e all effettività dei vincolifamiliari dell interessato all effettivo inserimento sociale in Italia alla duratadel suo soggiorno nel territorio nazionale all esistenza di legami familiariculturali o sociale con il suo * d origine q tale valutazione tuttavia nonrientrava nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento della protezione internazionale e solo in caso di diniego daparte della * si sarebbe potuto presentato ricorso al Tribunale r lacognizione del Tribunale non sorgeva infatti per il sol fatto che laCommissione in altre fattispecie si fosse pronunciata nel meritoriconoscendo la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del * n.286/1998 essendo evidente che i poteri della Commissione quale organoamministrativo e del Tribunale quale organo giurisdizionale non coincidonoe che l essersi pronunciata nel merito in altre fattispecie non valeva amodificare i poteri e la cognizione del Giudice ordinario determinati soltantodalla legge in applicazione del principio di legalità s nè il Tribunale avrebbepotuto decidere nel merito in relazione alla sussistenza delle condizioni per ilrilascio di tale tipologia di permessi nell ambito del procedimento diimpugnazione di una domanda reiterata di protezione internazionale inquanto la valutazione dei relativi presupposti non era stata mai svolta da* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023parte dell autorità competente questore per esaminare la domanda tpertanto la domanda di protezione speciale doveva ritenersi inammissibile.2. Il decreto pubblicato il 24.4.2022 è stato impugnato da ** con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.L amministrazione intimata non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt.32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 co. 1.1 e 1.2 del D. * 286/98 così comemodificato dall art. 1 lett. e del D. L. 130/2020 per aver il Tribunale diBrescia dichiarato inammissibile la domanda di protezione speciale avanzatadal ricorrente.1.1 La doglianza è fondata.1.1.1 * la ricorrente che nel caso di specie il Tribunale di Brescia siaincorso in violazione degli artt. 32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 *affermando che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dellaprotezione speciale non rientri nella competenza della CommissioneTerritoriale e che pertanto possa essere presentato ricorso giurisdizionalesolo in caso di diniego da parte dell autorità competente ovverosia la* * sempre il ricorrente che il Giudice di prime cure avevadichiarato l inammissibilità della domanda formulata in via subordinata diriconoscimento della forma residuale di protezione in quanto “la valutazionedei relativi presupposti non” era “stata mai svolta da parte dell autoritàcompetente questore per esaminare la domanda”. Tale statuizioneaggiunge il ricorrente non sarebbe in alcun modo condivisibile e si porrebbein irriducibile contrasto con la lettera stessa della normativa vigente e con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità posto che in tema diprotezione internazionale poiché oggetto del giudizio introdotto non è tantoil provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttostol accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocatane conseguirebbe che il tribunale avrebbe l obbligo di pronunciarsi nel merito.* anche aggiunge il ricorrete ad essere opposto dovesse essere il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023provvedimento con il quale l autorità amministrativa aveva dichiaratol inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionalel oggetto del giudizio non sarebbe la legittimità formale del diniego oppostobensì l esistenza del diritto del ricorrente all ottenimento di una delle forme diprotezione previste dalla legge.1.1.2 * infatti il ricorrente che la valutazione dei presupposti per ilriconoscimento della protezione speciale ben rientra nella competenza dellaCommissione Territoriale come a chiare lettere sancito dall art. 32 co. 3 delD. * 25/08 ai sensi del quale “Nei casi in cui non accolga la domanda diprotezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all articolo 19 commi1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 la Commissioneterritoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso disoggiorno …. che reca la dicitura protezione speciale salvo che possadisporsi l allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare unaprotezione analoga”.A sua volta l art. 19 * cui la succitata norma rinvia prevede al comma 1.2che “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale overicorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territorialetrasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale”.1.1.3 * dunque il ricorrente come sarebbe evidente la possibilità peril richiedente di reiterare domanda di riconoscimento della protezioneinternazionale anche solo per profili attinenti la nuova protezione specialecon conseguente necessità peraltro di procedere ad un esame pieno ecompleto dell istanza.1.2 Le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno.1.2.1 * Corte ha già avuto occasione di rilevare che in tema di domandareiterata di protezione internazionale l oggetto del giudizio introdotto dinanzial tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità bensìl accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti dellainvocata protezione speciale cfr. ex multis * 6374/2022 .1.2.2 Il principio è stato di recente riaffermato anche da * * 1Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022 secondo cui espressamente “Le* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023domande reiterate di protezione internazionale proposte successivamenteall entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 convertito con modifiche nella l.n. 173 del 2020 sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovielementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezionespeciale ex art. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso chel oggetto del giudizio è l accertamento di un diritto soggettivo che includeanche i presupposti della invocata protezione complementare”.1.2.3 Ha dunque errato il giudice a quo a ritenere inammissibile la domandadi protezione speciale con la conseguenza che il decreto impugnato vacassato con rinvio per il riesame della domanda di protezione complementareoltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente* * * Consigliere* * * Consigliere* * * * * ConsigliereU d. 23/6/2023 CC* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteOR *sul ricorso n. 29683 2022 r.g. proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato e difeso dall avv. * * ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Milano via * 3 giusta procuraspeciale allegata al ricorso. ricorrentecontroMINISTERO DELL [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore il * intimatoavverso il decreto n. 4189/2022 emesso dal Tribunale di Brescia SezioneImmigrazione protezione internazionale e * * dei *dell UE in data 27.09.2022 pubblicato in data 29.04.2022 e comunicato indata 3.11.2022* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/6/2023dal Consigliere dott. * *RILEVATO CHE1.TOURAY * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnava ilprovvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e notificatoin data 16/05/2019 con cui era stata dichiarata l inammissibilità delladomanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale. * inparticolare l autorità amministrativa considerato che la precedentedomanda era stata oggetto di provvedimento di diniego confermato dalTribunale nel procedimento di cui al n. * 15910/2017 aveva ritenuto cheil richiedente non avesse addotto nuovi elementi di valutazione in merito alleproprie condizioni personali tali da fondare un timore di persecuzione o di undanno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio aveva altresì rilevatocome il * luogo di origine dell istante non fosse attualmenteinteressato da conflitto o da violenza indiscriminata quanto alladocumentazione sanitaria prodotta la Commissione territoriale aveva esclusola competenza del Questore ai fini dell eventuale rilascio di un permesso disoggiorno per cure mediche ai sensi dell art. 19 comma 2 lett. d bis D. *n. 286/1998.2. * l odierno ricorrente in sede di impugnazione del provvedimentoamministrativo di diniego della reiterata richiesta di protezione chericorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiariaosservando altresì che l abrogazione del permesso di soggiorno per motiviumanitari e la sua sostituzione con altri tipi di permessi aveva incisosull attuazione del diritto di asilo di cui all art. 10 comma 3 * allegavainoltre di versare in precarie condizioni di salute richiamando il dispostodell art. 32 * e osservando che in caso di rimpatrio avrebbe corso il seriorischio di subire discriminazioni a causa delle sue condizioni mentali nellenote di trattazione scritta ribadite le conclusioni già rassegnate in ricorsoinsisteva anche per il riconoscimento della protezione speciale da ritenereammissibile nell ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento dirigetto della domanda reiterata di protezione internazionale produceva infine* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023documentazione attestante lo svolgimento del “servizio civile universale”presso il Comune di Cremona nonché attestati di frequentazione di corsi ditinteggiatura base di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatorisemoventi depositava ulteriormente documentazione sanitaria relativa allapatologia di tubercolosi polmonare.3. Il Tribunale di Brescia con il decreto sopra indicato in epigrafe e quioggetto di ricorso per cassazione ha rigettato la proposta opposizioneosservando che a ai sensi dell art. 29 del * n. 25/2008 nelprocedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lostraniero è ammissibile la reiterazione della domanda quando venganoaddotti nuovi elementi b quanto alla nozione di «nuovi elementi» lagiurisprudenza di legittimità aveva già precisato che i medesimi possonoconsistere oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi deldiritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda daparte della competente Commissione anche in nuove prove dei fatticostitutivi del diritto purché il richiedente non abbia potuto senza sua colpaprodurle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa nédavanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all art.35 del d.lgs. citato c nel caso in esame l odierno ricorrente – mentre insede di prima domanda aveva espresso il timore di essere incarcerato poichédenunciato dai genitori della ragazza minorenne che frequentava rimastaprobabilmente incinta – a sostegno della riproposta domanda di protezioneinternazionale aveva prodotto quale elemento di novità documentazioneinerente alla propria condizione di salute allegando di soffrire di disturbodepressivo maggiore e di essere affetto da tubercolosi polmonare d nellafattispecie in esame pertanto la reiterazione della domanda erainammissibile in quanto non erano stati prospettati “nuovi elementi” rilevantiai fini dell accoglimento della domanda di protezione internazionale in quantola documentazione prodotta non era riconducibile ad alcuno dei motivideclinati dal D. * n. 251/2007 e dalla * di * del 1951 peril riconoscimento dello status di rifugiato e pur non essendo oggetto diricorso la domanda di riconoscimento della forma di protezione massima laparte ricorrente aveva comunque allegato il rischio di subire discriminazioni* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023in caso di rimpatrio in quanto portatore di una patologia mentale con laconseguenza che una simile allegazione avrebbe potuto rilevareastrattamente quale atto persecutorio motivato dall appartenenza delrichiedente ad un particolare gruppo sociale così come definito dall art. 8* n. 251/2007 quale “quello che possiede un identità distinta nel *di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” f in* in realtà la malattia mentale è effettivamente percepita come untabù ed è ricondotta dalla credenza popolare alla stregoneria g occorrevatuttavia escludersi nel concreto che ciò si sia effettivamente verificato opotesse verificarsi atteso che dalla documentazione in atti era emerso che alrichiedente giunto in Italia nel 2015 soltanto nel 2018 era statodiagnosticato il disturbo depressivo maggiore i cui principali sintomi fisicierano stati individuati nello scarso appetito e nell “ansia somatizzata a livellogastrico” h le problematiche lamentate all epoca della prima domandadovevano ricondursi molto probabilmente allo “stato tensivo” di cui eraaffetto il ricorrente il quale tuttavia mai aveva affermato di essere statoemarginato o di sentirsi discriminato dalla società gambiana i dalla piùrecente documentazione sanitaria era peraltro emerso che la condizionepatologica era nettamente migliorata l la compromissione della salute delrichiedente e il prospettato rischio di violazione del diritto alla salute ciòanche con riferimento alla diagnosi di tubercolosi polmonare intervenuta nel2021 per cui il richiedente risultava in terapia farmacologica con attestatimiglioramenti avrebbero potuto tutt al più rilevare quali indici divulnerabilità valorizzabili ai fini della protezione speciale qualora in caso dirimpatrio sussistessero serie difficoltà nella cura della patologia anche acausa di eventuali carenze del sistema sanitario gambiano m in conclusionela documentazione prodotta non poteva considerarsi rilevante ai finidell accoglimento della domanda di protezione internazionale anche avendoriguardo alle ipotesi disciplinate dall art. 14 lett. a e b * n. 251/2007non risultando infatti che il ricorrente potesse rischiare la condanna a morteo l esecuzione della pena di morte o di essere assoggettato a trattamentiinumani e degradanti n non sussistevano neanche i presupposti per ilriconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c D. * n.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023251/2007 per il rischio effettivo di subire una “minaccia grave ed individualealla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale” in quanto leinformazioni fornite dalle * consultate avevano evidenziato l assenza diun conflitto armato generalizzato o il ricorrente aveva infine prodottodocumenti attestanti lo svolgimento di attività formative attestati difrequentazione di corsi di tinteggiatura base di abilitazione alla conduzionedi carrelli elevatori semoventi e del servizio civile presso l ** LA * percorsi di inclusione della fragilità sociale” p dettadocumentazione avrebbe potuto al più rilevare quale indice di integrazioneai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensidegli artt. 32 comma 3 * n. 25/2008 che richiamando l art. 19 del* n. 286/1998 assegna rilevanza alla natura e all effettività dei vincolifamiliari dell interessato all effettivo inserimento sociale in Italia alla duratadel suo soggiorno nel territorio nazionale all esistenza di legami familiariculturali o sociale con il suo * d origine q tale valutazione tuttavia nonrientrava nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento della protezione internazionale e solo in caso di diniego daparte della * si sarebbe potuto presentato ricorso al Tribunale r lacognizione del Tribunale non sorgeva infatti per il sol fatto che laCommissione in altre fattispecie si fosse pronunciata nel meritoriconoscendo la protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 del * n.286/1998 essendo evidente che i poteri della Commissione quale organoamministrativo e del Tribunale quale organo giurisdizionale non coincidonoe che l essersi pronunciata nel merito in altre fattispecie non valeva amodificare i poteri e la cognizione del Giudice ordinario determinati soltantodalla legge in applicazione del principio di legalità s nè il Tribunale avrebbepotuto decidere nel merito in relazione alla sussistenza delle condizioni per ilrilascio di tale tipologia di permessi nell ambito del procedimento diimpugnazione di una domanda reiterata di protezione internazionale inquanto la valutazione dei relativi presupposti non era stata mai svolta da* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023parte dell autorità competente questore per esaminare la domanda tpertanto la domanda di protezione speciale doveva ritenersi inammissibile.2. Il decreto pubblicato il 24.4.2022 è stato impugnato da ** con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.L amministrazione intimata non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt.32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 co. 1.1 e 1.2 del D. * 286/98 così comemodificato dall art. 1 lett. e del D. L. 130/2020 per aver il Tribunale diBrescia dichiarato inammissibile la domanda di protezione speciale avanzatadal ricorrente.1.1 La doglianza è fondata.1.1.1 * la ricorrente che nel caso di specie il Tribunale di Brescia siaincorso in violazione degli artt. 32 co. 3 del D. * 25/08 e 19 *affermando che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dellaprotezione speciale non rientri nella competenza della CommissioneTerritoriale e che pertanto possa essere presentato ricorso giurisdizionalesolo in caso di diniego da parte dell autorità competente ovverosia la* * sempre il ricorrente che il Giudice di prime cure avevadichiarato l inammissibilità della domanda formulata in via subordinata diriconoscimento della forma residuale di protezione in quanto “la valutazionedei relativi presupposti non” era “stata mai svolta da parte dell autoritàcompetente questore per esaminare la domanda”. Tale statuizioneaggiunge il ricorrente non sarebbe in alcun modo condivisibile e si porrebbein irriducibile contrasto con la lettera stessa della normativa vigente e con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità posto che in tema diprotezione internazionale poiché oggetto del giudizio introdotto non è tantoil provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttostol accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocatane conseguirebbe che il tribunale avrebbe l obbligo di pronunciarsi nel merito.* anche aggiunge il ricorrete ad essere opposto dovesse essere il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023provvedimento con il quale l autorità amministrativa aveva dichiaratol inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionalel oggetto del giudizio non sarebbe la legittimità formale del diniego oppostobensì l esistenza del diritto del ricorrente all ottenimento di una delle forme diprotezione previste dalla legge.1.1.2 * infatti il ricorrente che la valutazione dei presupposti per ilriconoscimento della protezione speciale ben rientra nella competenza dellaCommissione Territoriale come a chiare lettere sancito dall art. 32 co. 3 delD. * 25/08 ai sensi del quale “Nei casi in cui non accolga la domanda diprotezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all articolo 19 commi1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 la Commissioneterritoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso disoggiorno …. che reca la dicitura protezione speciale salvo che possadisporsi l allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare unaprotezione analoga”.A sua volta l art. 19 * cui la succitata norma rinvia prevede al comma 1.2che “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale overicorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territorialetrasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale”.1.1.3 * dunque il ricorrente come sarebbe evidente la possibilità peril richiedente di reiterare domanda di riconoscimento della protezioneinternazionale anche solo per profili attinenti la nuova protezione specialecon conseguente necessità peraltro di procedere ad un esame pieno ecompleto dell istanza.1.2 Le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno.1.2.1 * Corte ha già avuto occasione di rilevare che in tema di domandareiterata di protezione internazionale l oggetto del giudizio introdotto dinanzial tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità bensìl accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti dellainvocata protezione speciale cfr. ex multis * 6374/2022 .1.2.2 Il principio è stato di recente riaffermato anche da * * 1Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022 secondo cui espressamente “Le* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29683/2022Numero sezionale 3387/2023Numero di raccolta generale 23027/2023Data pubblicazione 28/07/2023domande reiterate di protezione internazionale proposte successivamenteall entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 convertito con modifiche nella l.n. 173 del 2020 sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovielementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezionespeciale ex art. 19 commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 atteso chel oggetto del giudizio è l accertamento di un diritto soggettivo che includeanche i presupposti della invocata protezione complementare”.1.2.3 Ha dunque errato il giudice a quo a ritenere inammissibile la domandadi protezione speciale con la conseguenza che il decreto impugnato vacassato con rinvio per il riesame della domanda di protezione complementareoltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. *accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bresciache in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il 23.6.2023Il Presidente* Bisogni* **accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bresciache in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il 23.6.2023Il Presidente* Bisogni* *
Decreto Cassazione n. 23027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris