CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, contestando la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., quale utilizzo del mezzo fraudolento; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 — 5); - che, inoltre, il motivo afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M,. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]