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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02568/2023

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iere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9254-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 135, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2279/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla VILLA S .

ANNA S .

P .

A .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S. relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 1626/2019, rigettò il ricorso; che la VILLA S .

ANNA S .

P .

A . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2279/2020, depositata il 06/10/2020 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come la riduzione alla metà di quanto dovuto a titolo di I.R.E.S., originariamente prevista per gli “enti ospedalieri” ex art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, non si applica alle prestazioni private in regime di solvenza ovvero a quelle a totalecarico dell’assistito; che avverso tale decisione la VILLA S .

ANNA S .

P .

A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Consideratoche con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 DPR n. 601/73, 2 l. n. 132/1968, 43 l. n. 833/1978…per avere la C.T.R. erroneamente ricostruito la disciplina della riduzione dell’Ires e per non avere annullato gli avvisi di accertamento, emessi dall’Agenzia delle entrate escludendo illegittimamente dalla riduzione dell’Ires del 50% le somme riscosse dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S. Anna nello svolgimento dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] regolarmente riconosciuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni pagate dai pazienti, che hanno costituito il 2,34% per il 2012 ed il 2,69% per il 2013 della base imponibile” (cfr. ricorso, pp. 4-5); che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente richiamare il principio affermato da Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12500, Rv. 653860 - 01 (ribadito, più recentemente, da Cass., Sez. 5, 24.1.2022, n. 2031, non massimata), per cui, in tema di I.R.E.S., le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva (neppure) la riduzione della metà prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione; che, dunque, correttamente la C.T.R. ha escluso l’agevolazione in questione, in parte qua, in favore della odierna ricorrente, non ostando a tale conclusione la circostanza – pure valorizzata nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. di parte ricorrente –per cui “l’Ente impositore ha già riconosciuto alla odierna ricorrente l’agevolazione dell’Ires al 50% sulla quasi totalità del reddito (97% circa)”, stante l’oggetto del contendere del presente giudizio, limitato alla sola quota di reddito prodotta dalla contribuente e relativa a prestazioni pagate dai privati; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, stante il recente consolidamento del principio che precede; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della VILLA S .

ANNA S .

P .

A ., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9254-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 135, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2279/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla VILLA S . ANNA S . P . A .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S. relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 1626/2019, rigettò il ricorso; che la VILLA S . ANNA S . P . A . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2279/2020, depositata il 06/10/2020 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come la riduzione alla metà di quanto dovuto a titolo di I.R.E.S., originariamente prevista per gli “enti ospedalieri” ex art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, non si applica alle prestazioni private in regime di solvenza ovvero a quelle a totalecarico dell’assistito; che avverso tale decisione la VILLA S . ANNA S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Consideratoche con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 DPR n. 601/73, 2 l. n. 132/1968, 43 l. n. 833/1978…per avere la C.T.R. erroneamente ricostruito la disciplina della riduzione dell’Ires e per non avere annullato gli avvisi di accertamento, emessi dall’Agenzia delle entrate escludendo illegittimamente dalla riduzione dell’Ires del 50% le somme riscosse dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S. Anna nello svolgimento dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] regolarmente riconosciuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni pagate dai pazienti, che hanno costituito il 2,34% per il 2012 ed il 2,69% per il 2013 della base imponibile” (cfr. ricorso, pp. 4-5); che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente richiamare il principio affermato da Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12500, Rv. 653860 - 01 (ribadito, più recentemente, da Cass., Sez. 5, 24.1.2022, n. 2031, non massimata), per cui, in tema di I.R.E.S., le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva (neppure) la riduzione della metà prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione; che, dunque, correttamente la C.T.R. ha escluso l’agevolazione in questione, in parte qua, in favore della odierna ricorrente, non ostando a tale conclusione la circostanza – pure valorizzata nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. di parte ricorrente –per cui “l’Ente impositore ha già riconosciuto alla odierna ricorrente l’agevolazione dell’Ires al 50% sulla quasi totalità del reddito (97% circa)”, stante l’oggetto del contendere del presente giudizio, limitato alla sola quota di reddito prodotta dalla contribuente e relativa a prestazioni pagate dai privati; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, stante il recente consolidamento del principio che precede; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della VILLA S . ANNA S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a tito
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